Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  24/12/2022

Demenza senile e capacità di testare - Civile Ord. Sez. 6 Num. 30424/2022 - C.C.

La Corte di appello annullava 4 testamenti olografi (in favore della badante della testatrice): consulenze tecniche di ufficio, perizie espletate in sede penale, avevano fatto emergere uno stato patologico e l’insorgenza di demenza già all’epoca della loro confezione con conseguente carenza della capacità di giudizio, necessaria per compiere tali atti.

In particolare la Corte di appello riteneva fondata la domanda di annullamento per coartazione della volontà e circonvenzione da parte della convenuta, pronuncia confermata dalla Corte di cassazione (con il provvedimento allegato) che, adita con ricorso dalla menzionata badante (già condannata con sentenza non definitiva per circonvenzione di incapace), ha enunciato, il seguente principio di diritto

La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della ‘consapevolezza affettiva’, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.


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