-  Zorzini Alex  -  20/10/2016

Denigrare la figura paterna porta al risarcimento del danno ex art. 709 ter cpc, stimato in 30.000 € - A. D. Zorzini

Il genitore che denigra l"altro viola il diritto del figlio alla bigenitorialità e, pertanto, sono applicabili le sanzioni di cui all"art. 709 ter cpc. Così ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza 18799/2016 dell"11 ottobre 2016.

In particolare, il giudice di Roma, chiamato a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha accertato che il figlio adolescente della coppia rifiuta di vedere il padre.

Il CTU ha ritenuto che la condotta del figlio rivela piuttosto la sua paura inconsapevole di essere rifiutato dal padre e che essa debba inserirsi nella delicata fase di costruzione della personalità del ragazzo, resa peraltro difficoltosa dal confronto con i propri fratelli, ben più dotati sul piano sportivo e sociale e, per questo, più simili al padre campione.

Il ragazzo ha quindi trovato terreno fertile nella conflittualità tra i genitori, si è alleato alla madre, sempre ostile nei confronti dell"ex marito, e si è opposto alla frequentazione del padre.

Il Tribunale, in sede di conferma dell"affido condiviso e del collocamento del minore presso la madre, ha ritenuto che quest"ultima non può ritenersi esente da responsabilità, non avendo ella posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al proprio padre, risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero, necessario per la crescita equilibrata del minore.

Anzi, la madre ha continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti e denigratori nei confronti del marito, avallando i pretesti del ragazzo per venir meno agli incontri programmati.

Accertato l"ostacolo al funzionamento dell"affido condiviso, il Tribunale ha ritenuto di applicare d"ufficio le sanzioni previste dall"art. 709 ter cpc, mirate alla cessazione del protrarsi dell"inadempimento degli obblighi familiari, di per sé non coercibili, né suscettibili di esecuzione diretta.

Il giudice, conseguentemente, ha ammonito l"ex moglie ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del marito e l"ha condannata al risarcimento del danno in favore di quest"ultimo, liquidato in via equitativa (considerate le sue notevoli capacità economiche) in € 30.000.




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