-  Mazzon Riccardo  -  24/04/2015

DISTANZE, CONFINI, LUCI E VEDUTE: VECCHIO E NUOVO CODICE A CONFRONTO - Riccardo MAZZON

la disciplina di luci e vedute sotto l"impero del vecchio codice

la disciplina di luci e vedute sotto l"impero del nuovo codice

la disciplina di luci e vedute sotto l"impero del vecchio codice era analoga a quella attuale?

La disciplina delle luci e delle vedute esistente sotto l"impero del vecchio codice era pressoché analoga a quella attuale - cfr. amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -,

"anche secondo la disciplina dettata dall'abrogato codice civile, l'assenza dei requisiti stabiliti per le luci non era sufficiente a farle qualificare vedute, quando le stesse non consentivano di inspicere in alienum. Tali luci irregolari, pur potendo configurarsi come servitù, escludenti la facoltà del vicino di chiuderle con le proprie costruzioni, non potevano, tuttavia, a causa del carattere negativo e non apparente dell'indicato contenuto, essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma solo in forza di titolo convenzionale, sicché, mancando un siffatto titolo, il vicino poteva in ogni tempo chiederne la regolarizzazione (pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all'art. 902 comma 2 c.c. vigente) ovvero occluderle mediante appoggio di una nuova fabbrica. Pertanto, il fatto che una luce irregolare sia stata realizzata sotto l'impero del vecchio codice civile e che il proprietario del fondo vicino non si sia avvalso della facoltà di chiuderla con una propria costruzione non fa sorgere alcuna situazione favorevole, e tanto meno di diritto quesito, per il proprietario del fondo in cui la luce stessa si apre potendo sempre il primo esercitare detta facoltà di alternativa a quella di chiederne la regolarizzazione" Cass. 4.4.87, n. 3265, GCM, 1987, fasc. 4;

"sia a norma del c.c. abrogato che di quello vigente - il quale non ha innovato in materia - un'apertura è veduta o prospetto se dalle sue caratteristiche oggettive si possa dedurre che sia stata destinata in modo permanente e normale alla "inspectio" e ad una comoda "prospectio" sul fondo del vicino" Cass. 5.7.79, n. 3854, GCM, 1979, fasc. 7;

pur con qualche, minima, scostatura:

"l'art. 901 del c.c. vigente, innovando rispetto a quanto prescritto in materia dal codice civile del 1865 abrogato, riconosce - secondo quanto si desume dal n. 2 dell'articolo stesso - che scopo delle aperture lucifere è quello di permettere non solo il passaggio della luce ma anche dell'aria, soddisfacendosi, in tal modo, elementari esigenze di igiene per la salubrità della casa in cui la finestra lucifera viene aperta. (Principio affermato nel cassare per insufficienza di motivazione la sentenza impugnata che, nell'interpretazione di una convenzione che prevedeva l'apposizione di vetri opachi ad una finestra lucifera, ha ritenuto che detti vetri dovevano essere collocati su un telaio fisso)" Cass. 11.11.80, n. 4919, GCM, 1980, fasc. 8.

 




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