Varie  -  Redazione P&D  -  27/09/2022

Divorzio, olive, locazione e altro in giurisprudenza

NATURA COMPOSITA DELL’ASSEGNO DIVORZILE: RILEVANTE IL CONTRIBUTO FORNITO DALL’EX CONIUGE ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

>>>>>>> Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell’impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali.

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PRIVACY - LE RIPRESE CASALINGHE SONO SEMPRE AMMESSE SE NON INTERFERISCONO CON IL VICINATO

>>>>>>>>> Chi vuole posizionare un impianto di videosorveglianza domestico non deve chiedere alcuna autorizzazione purché limiti il cono di ripresa delle telecamere alle aree di stretta pertinenza. E non interferisca in alcun modo con la vita privata di altri soggetti compresi i vicini di casa.

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STRAGE DI VIAREGGIO: FATALI GLI OMESSI CONTROLLI SUI CARRI MERCI ESTERI

>>>>>>>>> Chiuso con 13 condanne e 3 assoluzioni il processo d’appello bis sul disastro verificatosi il 29 giugno 2009 nella stazione di Viareggio. Esclusa l’ipotesi che l’imposizione di un limite di velocità per il transito in stazione potesse rappresentare una misura di sicurezza tale da evitare il disastro. Previsto un nuovo processo in Cassazione.

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UNIONE EUROPEA - LA CGUE BACCHETTA L’UNGHERIA: NON È POSSIBILE REVOCARE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER “RAGIONI DI SICUREZZA NAZIONALE” OSCURE AL PROTETTO

>>>>>>>> Ragioni di sicurezza nazionale, pur apprezzate dalla legislazione comunitaria, non possono comprimere i diritti del beneficiato alla conoscenza degli addebiti a carico i quali, in ogni caso, devono trovare specifica collocazione negli atti conclusivi del procedimento di revoca, escluse motivazioni apparenti o per l’intero mancanti.

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DIVORZIO - ESCLUSA LA RICONCILIAZIONE SE MOGLIE E MARITO SI PRENDONO E SI LASCIANO POST SEPARAZIONE

>>>>>>>>>> Irrilevante il dato messo sul tavolo dalla donna e costituito da un periodo di coabitazione sotto lo stesso tetto. Confermato il divorzio tra moglie e marito. Impossibile ipotizzare una effettiva ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita.

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IL LOCATORE PUÒ RIFIUTARE LA RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE DAL CONDUTTORE NEL CASO DI GRAVE PREGIUDIZIO ARRECATO ALLO STABILE

>>>>>>>>> «In tema di locazione, allorchè il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchè dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell'articolo 1220 del c.c., rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 del c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi (del bene) per l'uso convenuto».

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FURTO DI OLIVE GRAZIE ALLA BATTITURA DEGLI ALBERI: RICONOSCIUTA L’AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SULLE COSE

>>>>>>>>>> Condanna definitiva per due uomini, beccati, in un fondo di proprietà di un contadino, con alcuni grossi sacchi pieni di olive. Sacrosanto parlare di furto consumato. Riconosciuta l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. I Giudici chiudono il cerchio ritenendo legittima anche l’applicazione dell’aggravante prevista quando l’azione criminosa viene realizzata grazie alla violenza sulle cose.

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L’AGGRAVANTE DELL’ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE NEL FURTO DI BICICLETTE

>>>>>>>> ‹‹Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen, “sub specie” di esposizione per necessità alla pubblica fede, nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta anche prolungata, purché temporanea, a ridosso del proprio esercizio commerciale, allorché l’esposizione non sia determinata da ragioni di mera comodità o di mera trascuratezza››.




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