Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  11/03/2023

Entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici sulla base della Legge 21 giugno 2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici

Ricordiamo che la legge delega citata prescrive che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

La legge delega risulta efficace dalla sua pubblicazione nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2022.

Il comma 4 dell'art. 1 della legge delega in questione prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

In questo quadro e filiera organizzativa le commissioni permanenti di Camera e Senato hanno espresso i loro pareri positivi con oltre 100 osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del codice appalti.

A questo punto bisognerà vedere cosa farà il Governo e capire se le indicazioni della Camera e del Senato potranno incidere sulla definizione del testo finale e nel caso motivare l’eventuale mancata adesione alle osservazioni fornite.

A differenza di quanto accade per il parere della Conferenza unificata da cui il Governo può discostarsi senza necessità di particolari motivazioni, l’art. 1, comma 4 della Legge n. 78/2022 impone al Governo, con riferimento ai pareri delle apposite Commissioni Permanenti istituite presso la Camera e il Senato, di motivare l’eventuale mancata adesione alle indicazioni fornite.

Si riportano i pareri la cui Fonte insiste

negli atti e del Senato e della Camera dei deputati


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