-  Mazzotta Valeria  -  21/02/2013

FIGLIO MINORE: VIETATO IL PING PONG ABITATIVO - Trib. Min. Trieste 20/2/2013 - Valeria MAZZOTTA

Bocciata l"istanza paterna volta a ottenere l"affido del figlio con modalità alternate: il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con una bella sentenza del 20 febbraio 2013, conferma l"affido esclusivo del figlio minore alla madre non consentendo "il palleggio ping pong del minore".

Nel caso di specie, i Giudici sono chiamati a decidere sui ricorsi di entrambi i genitori per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa con precedente decreto dello stesso Tribunale.

Il padre chiede l"affido con modalità alternate che sostanzialmente prevedono continui spostamenti della bambina da un"abitazione all"altra: la madre insiste per la conferma del provvedimento in vigore. Circostanza nuova a fondamento della richiesta della modifica è costituita esclusivamente dall"esito di un procedimento penale che si è concluso con la condanna del padre per la violazione dell"art. 572 c.p., con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per il reato di lesioni volontarie a danno della madre causa remissione della querela: querela rimessa a fronte del timore ingenerato dalle minacce e dall"aggressività dell"uomo.

 

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Pur a prescindere da tale circostanza, i Giudici evidenziano che la richiesta d"affido alternato con le modalità indicate è sintomatica della concezione paterna che i propri diritti debbano trovare affermazione in una rigida spartizione dei tempi di visita, in spregio a ogni valutazione circa l"interesse del minore.

In sostanza, il padre è focalizzato sulle sue pretese senza considerazione alcuna delle esigenze della bambina di appena due anni, la quale necessita di equilibrio e stabilità per una crescita serena.

Precisa il Tribunale che il palleggio ping-pong della prole è irrispettoso della dignità personale del minore, che deve avere una residenza preferenziale scelta tenendo conto principalmente del suo interesse, e in secondo luogo di quello dei genitori.

Un genitore irresponsabile quindi, che fa temere per il benessere della figlia. Con avvertimento che, in caso di violazione delle prescrizioni del Tribunale, verrà comminata la sanzione prevista dall'art. 709, 2° co. n. 4 c.p.c.

In generale, l"affidamento della prole è regolato dall"art. 155 c.c. il quale esordisce sancendo il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. E ciò in armonia con il principio espresso nell"art. 30, comma 1 della Costituzione, che statuisce il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

La novella del 2006 ha introdotto il principio della c.d. bigenitorialità, ossia il diritto della prole di continuare a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nonostante la crisi del nucleo familiare; ed inoltre, il principio della paritaria condivisione del ruolo genitoriale che si esprime nella condivisione della responsabilità genitoriale, la quale implica la conservazione della comune titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori e l'esercizio condiviso della stessa.

L'affidamento ad entrambi i genitori è la regola generale e privilegiata dal legislatore. Naturalmente va individuato un genitore collocatario, ossia con il quale il figlio vive stabilmente. Infatti, per il bambino è indispensabile un riferimento abitativo fisso e una organizzazione domestica non improvvisata.

Nell"individuazione dei tempi e modalità di permanenza del minore presso l"uno e l"altro genitore, il criterio guida è sempre l"interesse del minore. Certamente, non è conforme a tale criterio il continuo peregrinare del figlio tra le residenze dei genitori, proprio perché destabilizzante per il delicato equilibrio del piccolo, già costretto a misurarsi con la nuova strutturazione della famiglia disgregata dopo la separazione.

L"affido alternato è disciplinato dall'art. 11 della legge sul divorzio, ed esteso anche alla separazione per applicazione analogica. Esso tuttavia è sempre stato oggetto di forti critiche da parte della dottrina più attenta in quanto fonte di grande instabilità per il minore. Con l'affidamento alternato i figli vivono per periodi alterni con l'uno o con l'altro genitore: nei rari casi in cui è stato disposto, si è registrato un successivo fallimento a causa dello sconvolgimento delle abitudini di vita che comporta. La forma più sperimentata è stata quella delle settimane alterne per genitori che hanno residenze relativamente vicine e per periodi più lunghi per genitori che risiedono a grandi distanze.

Concretamente, il rischio dell"affido alternato è rappresentato dallo scombussolamento ingenerato nel figlio che non fa in tempo ad abituarsi ad un contesto familiare ed abitativo che subito viene costretto ad abbandonarlo per un altro. Lo sdoppiamento delle abitudini comporta la perdita dei punti di riferimento e la difficoltà nell"accettare ruoli educativi. Il bambino, per una crescita serena, necessita di regolarità, stabilità e relazione paritaria con entrambi i genitori.




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