-  Luca Leidi  -  28/04/2016

Gomitata sportiva – Corte Sportiva dAppello C.U. n.115 del 20/4/2016 – Luca Leidi

Una gomitata durante la partita è certamente condotta scomposta, gravemente antisportiva, ma non per forza deliberatamente violenta se la condotta di base non esula completamente dai principi del gioco.

 

Il secondo grado della giustizia sportiva, riassumendo la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – C.U. n. 93 dell"1/12/2015, ha riformato la decisione del giudice di primo grado riducendo la squalifica del portiere della Hellas Verona F.C. S.p.a. De Andrade Pinheiro Rafael (in breve, Rafael) da tre a due giornate.

IL CASO

Durante la gara Frosinone Calcio S.C. vs Hellas Verona F.C. S.p.a., valida per il 14° turno del Campionato di Serie A 2015/16, il calciatore della Hellas Verona colpì con una gomitata al capo un avversario. Il gesto, a parere del Giudice Sportivo, fu giudicato come condotta violenta volontaria e, perciò, sanzionato, con la squalifica del medesimo per tre giornate effettive di gara (così previsto dall"art.19, comma 4 lett.b), CGS). (1)

Avverso detta decisione, la Hellas Verona propose rituale reclamo deducendo l"eccessività della sanzione inflitta, poiché:

- la condotta del calciatore integra, in realtà, i requisiti della condotta antisportiva non violenta (punibile, salvo circostanze attenuanti e/o aggravanti, con minimo due giornate di squalifica – ai sensi dell"art.19, co.4, lett.a, CGS);

- il fallo fu commesso a gioco in svolgimento con un atto istintivo a difesa del pallone;

- il giocatore avversario non subì alcun danno fisico (tanto è vero che si rialzò immediatamente);

- mancanza di precedenti specifici in capo al giocatore;

- il reo accettò immediatamente e senza alcuna minima protesta il provvedimento dell"arbitro (il quale estrasse il cartellino rosso ed il giocatore tenne una condotta assolutamente rispettosa della decisione arbitrale lasciando subito il campo).

Per tutte queste ragioni, la Società propose reclamo domandando alla Corte d"Appello Sportiva di voler ridurre la pena inflitta dal Giudice di prime cure.

La Corte condivide parzialmente il reclamo della Hellas Verona. Nel testo della delibera in epigrafe, i Giudici di secondo grado statuiscono che «La condotta del tesserato De Andrade Pinheiro Rafael, così come risulta dalla lettera del referto arbitrale e dalla ricostruzione dei fatti come efficacemente rappresentati dalla difesa della ricorrente, non presenta i presupposti della condotta violenta. (punibili con minimo tre giornate di squalifica n.d.r.)». La Corte rileva, infatti, che il fallo fu commesso dal portiere mentre era in possesso del pallone a gioco in svolgimento. Pare perciò condivisibile la tesi della Società che vede nella gomitata la mancanza dell"elemento della volontarietà di arrecare esclusivamente danno all"avversario. Al contrario, la Corte ravvede che, «pur volontariamente, la gomitata è stata inferta al solo scopo di proteggere la palla dall"avversario che sopravveniva alle spalle del portiere stesso.».

Si è trattato, quindi, di «una condotta scomposta, gravemente antisportiva ma non deliberatamente violenta» e, come tale, riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a (min. due giornate) anziché alla lettera b (min. tre giornate) della suindicata disposizione.

In merito alla quantificazione della pena, la Corte d"Appello Sportiva, tenuto conto del gioco in svolgimento, della presenza del pallone nelle mani del portiere, della volontà di proteggere la palla dal sopraggiungere di un calciatore avversario, della tenuità della gomitata, nonché dell"assenza di conseguenze dannose per il giocatore colpito, di proteste e precedenti del reo, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona, ha ridotto la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rafel a due giornate effettive di gara.

 

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(1) Art.19, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l"applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.».




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