Diritto commerciale  -  Gabriele Gentilini  -  12/02/2023

Il contratto di logistica integrata, art. 1677 bis codice civile, alcune variazioni

Ricordiamo che Il testo originario dell’art. 1677-bis cod. civ. era come segue: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

La sua prima versione dell’articolo di cui sopra era stata introdotta con il comma 819 dell’art. 19 della legge di bilancio 234/21.

Questo primo testo sanciva che ove l’appalto avesse avuto per oggetto congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si sarebbero applicate le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

Il  29 Giugno 2022 il Parlamento ha approvato la legge  n. 79 del 2022 che converte con modifiche il d.l. 30 Aprile 2022, n. 36., così risultane la disposizione codicistica vigente: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto applicabili “.

In tal modo si sono sostituite le parole “la prestazione di più servizi” con la formula “la prestazione di due o più servizi di logistica” e aggiungendo tra le prestazioni indicate quelle di "trasformazione”.

 

Di certo prima dell’apporto legislativo, per così dire innovativo, si è teso a parlare di un contratto atipico quando si trattava dei contratti gestionali logistici.

Ricordiamoci che l’art. 1322 c.c. stabilisce che Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e che le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

L’art. 1323 stabilisce che tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Pertanto, è consentito alle parti e alla loro autonomia privata e negoziale, dare vita anche a negozi atipici purché meritevoli di tutela e non, quindi, in contrasto con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume. Ai fini di quest’ultima valutazione di meritevolezza, è bene evidenziare che il legislatore impone una verifica c.d. «ex ante», cioè è necessario che lo schema astratto consegnato dalle parti persegua un interesse meritevole di tutela e nonché tale schema sia sicuramente conveniente per entrambe le parti.

A questi contratti, comunemente definiti «atipici» o «innominati» possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati in tutti i casi in cui il concreto atteggiarsi del rapporto faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate da queste ultime.

Ciò dunque che è rimasto per lungo tempo quale negozio e contratto atipico è stato raccolto tra il 20121 e il 2022 in un tipo contrattuale accolto nel codice civile.

La stessa interpretazione letterale del nuovo testo dell’art. 1677 bis c.c. secondo cui  “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica..” consente di poter parlare di un nuovo contratto di logistica in cui assumono rilievo non tanto le singole prestazioni, quanto piuttosto il loro coordinamento e collegamento  in funzione del risultato che il fornitore di servizi logistici si è obbligato a produrre.

Sotto questi profili, non volendo ingenerare confusione, non sarebbe irrilevante intravedere una connessione con il fenomeno dei contratti collegati che sono due o più contratti completamente autonomi tra di loro, sia quanto alla causa, sia quanto alla struttura, ma connessi (necessariamente o volontariamente, accessoriamente o reciprocamente, geneticamente o funzionalmente) tra di loro in quanto preordinati al raggiungimento di un unico interesse. I contratti collegati sono quindi caratterizzati da una pluralità di negozi, e quindi da una pluralità di cause, e da una connessione funzionale tra gli stessi, ossia unificati da un nesso di interdipendenza e rivolti alla realizzazione di un unico scopo finale. Il collegamento negoziale non presuppone necessariamente la coincidenza soggettiva di tutte le parti. Inoltre con quello dei contratti indiretti, una specie di contratto collegato in cui un negozio viene utilizzato al fine di conseguire effetti propri di un negozio diverso che secondo alcuni  configura un collegamento negoziale, in un unico contratto, tra negozio mezzo e negozio fine, rivolti per perseguire un unico scopo finale (vedi ad esempio la donazione mista a vendita).

Si ha quindi l’esistenza non di un unico negozio (indiretto) ma di due negozi collegati tra loro: un negozio-mezzo, che viene formalmente posto in essere, ed un negozio-fine, ossia dello scopo ulteriore voluto dalle parti.

Per lungo tempo il contratto di logistica è rimasto dunque un contratto atipico, la cui disciplina è stata elaborata, in relazione alle singole prestazioni, da quella dei contratti tipici di cui le stesse rappresentano il profilo essenziale.

Si può in questo caso parlare di contratto misto si intende un contratto atipico che risulta dalla combinazione di distinti schemi negoziali fusi insieme dall'unicità della causa, dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità.

I contratti misti rientrano nei contratti atipici in senso lato, ai sensi dell’art. 1322 comma 2 e, come i contratti innominati, hanno una sola causa unitaria. Tuttavia mentre nell’ipotesi dei contratti atipici in senso stretto l’unica causa è originale, nei contratti misti pur essendo unica la causa, questa è la risultante della fusione di due o più contratti nominati.

In questo caso vi si possono considerare trasfuse le cause dei singoli contratti tipici  di  trasporto, di deposito, di appalto, di  somministrazione e come in tutti i contratti misti si valutano i criteri da apprlicare secondo i profili della prevalenza della combinazione, dell’integrazione.

 

Per quello in oggetto, oramai pervenuto a tipicità si è ed ancora si continua molto a discutere anche in ragione della sua collocazione nel titolo III, capo VII del codice civile che ha consentito di ritenere un suo stretto apparentamento e collegamento con il contratto di appalto. In ciò sembra seguirsi l’opinione pregressa alla legislazione che ne costituito un tipo contrattuale.

Ed è proprio in virtù di questi aspetti che alcuni opinionisti e commentatori hanno obiettato circa la innovatività della norma di che trattasi proprio in considerazione che i contratti atipici di logistica, fino al 2020, venivano  regolati con un principio di integrazione rispetto alle varie tipologia che vi si andavano e vi si vanno ad innestare.

Da parte di alcuni commentatori si è inoltre ritenuto che quello in oggetto possa considerarsi un appalto di servizi, oppure una somministrazione di servizi, pervenendosi all'identico risultato di considerare applicabile, in virtù dell'art. 1570 cod. civ., la disciplina dei singoli contratti cui le prestazioni somministrate si riferiscono.

Su un ulteriore importante profilo, quello della solidarietà, è intervenuto un Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022  che con riferimento al contratto di logistica ha chiarito come “Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

“Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003nella fattispecie in esame sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione –operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.” .

"Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.




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