Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Francesco Bernicchi  -  27/11/2023

Il delitto di furto e la nozione di profitto - le Sezioni Unite chiariscono - Cass.Pen. SS.UU 41570/2023

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite Penali n. 41570/2023 in tema di reato di furto (art. 624 c.p.)  e di delimitazione tassativa del concetto di profitto così come inteso dalla fattispecie penale incriminatrice.

Il fatto in breve: la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado che aveva visto condannato, ex art. 624 bis c.p., Tizio a 8 mesi di reclusione e 300 € di multa per aver strappato di mano il cellulare a Caio. Nella sentenza si segnalava come Tizio per ritorsione nei confronti della compagna aveva compiuto la condotta di sottrazione per impedire alla stessa di poter chiamare l’Autorità pubblica. Non era configurabile, così, il delitto di violenza privata, ma quello di furto.

Ricorreva in Cassazione l’Avvocato dell’imputato lamentano la erronea applicazione della legge in particolare per il fatto che si fosse ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto nel caso di specie. L’imputato, invece e secondo la sua difesa, non aveva agito per una utilità economico – patrimoniale, ma per ritorsione, per impedire, infatti, che la donna potesse chiamare la forza pubblica.

La Cassazione rimette la questione di fronte alle Sezioni unite volendo chiarire i contrapposti orientamenti in ordine alla nozione di profitto alla quale fa riferimento la fattispecie penale incriminatrice descritto dall’articolo 624 c.p.

Per un primo orientamento – risalente -, infatti, la nozione di profitto è svicolata dalla natura economica del fine dell’agente: il profitto è qualsiasi utilità non patrimoniale che può soddisfare un bisogno anche psichico (dispetto, ritorsione, vendetta, emulazione etc. etc.).

Per un secondo orientamento, invece, la nozione di profitto va ristretta al solo profilo economico – materiale. Chi sposa tale dottrina evidenzia come il furto sia “sistemato” nei delitto contro il patrimonio ed è necessario restringere al massimo il concetto di profitto ed utilità per non incorrere nella violazione dell’interpretazione del legislatore e del principio di tassatività della legge penale.

Le Sezione unite chiariscono: “Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.”

Sposando così un orientamento più risalente, ma più aderente ai parametri della legge penale modernamente intesa.


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