-  Zorzini Alex  -  30/11/2015

IL DIRITTO DIMEZZATO DELLA CONTINUITA AFFETTIVA: La l. 173/15 è costituzionalmente illegittima – A. D. Zorzini

-          Affidamento familiare

-          Continuità affettiva

-          Illegittimità costituzionale

 

Il diritto del minore ad una famiglia (l. 184/83) è declinato in vari modi.

Prima di tutto, il minore ha diritto alla propria famiglia, quella di origine, anche se indigente (art. 1, co. 2).

In secondo luogo, se il minore è stato abbandonato dalla sua stessa famiglia (artt. 8 e 15) ne viene individuata una sostitutiva con la quale egli crea un legame pari a quello biologico (art. 27).

In terzo luogo, in caso di difficoltà temporanea e superabile della famiglia di origine, viene individuata una famiglia supplente con cui il minore condivide la casa e le abitudini quotidiane (art. 5) per non più di due anni (art. 4, co. 4).

Quest"ultimo termine è spesso smentito dalla prassi, essendo frequenti gli affidamenti che sono reiterati nel tempo, perfino convenzionalmente rubricati come affidi sine die.

Con il passare del tempo, quindi, si creano fra il minore e i familiari supplenti legami affettivi forti.

Proprio tali legami sono stati tutelati – per la prima volta dal 1983 – dalla l. 9 ottobre 2015, n. 173 recante "modifiche alla legge 4.5.1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e della bambine in affido familiare".

La continuità affettiva è assicurata in due modi:

  • se il minore è divenuto adottabile durante l"affidamento i coniugi affidatari possono presentare istanza di adozione (artt. 4, co. 5 bis e 6);
  • se il minore ha fatto ritorno nella famiglia di origine, oppure è stato dato in affidamento o adottato da una terza famiglia, sono senz"altro legittime delle visite per  ricordare i tempi passati (art. 4, co. 5 ter).

In ogni caso, il diritto alla continuità affettiva dei bambini e della bambine in affido familiare è un diritto dimezzato.

La spada del Visconte ha escluso i genitori affidatari single, i quali non possono presentare l"istanza di adozione del minore con cui hanno stretto un così solido legame affettivo.

La l. 173/15 discrimina, pertanto, i minori in affidamento: coloro che sono affidati a dei genitori sposati possono sperare di essere da essi adottati e mantenere la continuità affettiva; i minori affidati a un single non hanno la stessa possibilità.

Il contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. è lampante e si attende solo l"intervento della Corte costituzionale per censurare l"ipocrisia della legge citata.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film