-  Valeria Cianciolo  -  22/03/2016

Il G. T. non può decidere in ordine allIVG se il minore non si presenta in udienza – Valeria Cianciolo

 

Il minore può essere coinvolto in un procedimento giudiziario tanto civile quanto penale, così come può essere parte in causa ovvero testimone tanto davanti ai tribunali ordinari quanto di fronte a quelli per i minorenni. Sempre protagonista e spesso destinatario dei provvedimenti assunti al termine del procedimento.

Come nel caso in esame. Una ragazza minorenne scopre di essere incinta. Si reca al consultorio e chiede di poter interrompere la gravidanza.

Ma per le minori l"art. 12 della Legge  194 richiede l"assenso di chi ha la responsabilità genitoriale o la tutela: «se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l"interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela», normalmente i genitori. Tuttavia, «nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all"articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare», il quale «entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza».

Il Giudice Tutelare fissa nei termini di legge l"udienza alla quale la ragazza non si presenta.

Il Giudice pertanto, rigetta la richiesta perchè "la mancata comparizione della minore al fine di essere "sentita" non consente a questo Giudice di operare alcuna verifica in ordine alla effettiva consapevolezza, in capo alla stessa, della scelta alla quale si è determinata, e in particolare di verificare se la stessa sia in grado di comprenderne il significato e le conseguenze."

Bene ha fatto? Certamente si.

L'ordinamento riconosce al minore capace di discernimento il diritto all'ascolto in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano: l'art. 315 bis c.c. sancisce questo diritto per il minore che abbia compiuto i 12 anni o, anche di età inferiore, sia capace di discernimento.

La convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con l. n. 77/2003, ha previsto, nell'art. 6, che "l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve" … "b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa".

Dunque, la possibilità che il minore manifesti le proprie valutazioni su quanto accadrà a lui stesso, esprima cioè il proprio interesse, è obiettivo primario per il "best interest" del minore, sicché escludere tout court la rilevanza dell'interesse secondo la prospettiva del minore sarebbe francamente sbagliato.

Non è un caso che la giurisprudenza, anche prima della riforma del diritto di famiglia del 2014, abbia correttamente affermato la generale necessità in capo al giudice di sentire il minore, ove debba adottare un provvedimento che lo riguardi, "se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità" e che possa anche decidere in conformità a tale interesse.

E" manifestamente superflua, invece, l"audizione se il procedimento – pur formalmente riguardante anche il minore - ha ad oggetto esclusivamente questioni che non lo riguardano, rispetto alle quali non è da ritenersi, in concreto, parte sostanziale. Ad es.: un procedimento di divorzio che abbia ad oggetto solo l"assegno divorzile. In questi casi, peraltro, il rischio è di utilizzare il minore non per l"ascolto ma come "strumento" per l"istruttoria.

La Corte Costituzionale ha poi ribadito più volte che sull"aborto ha il diritto di decidere solo la donna interessata. Al giudice spetta solo la "verifica in ordine all"esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale".

Come già nella sentenza 196 del 1987, il magistrato non può pretendere di estendere i propri poteri perché il suo provvedimento "ha contenuto unicamente di integrazione della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire". Il giudice rimane "quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all"interruzione gravidica". Al limite, interviene "nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto". Nemmeno quando è espressa la volontà dei genitori di minori o di chi ne fa le veci, il giudice ha "potestà co-decisionale", perché la decisione è "rimessa soltanto alla responsabilità della donna".

Meno che mai il giudice può ergersi a paladino di un presunto "diritto alla vita" dell"embrione.

Si tratta di un pronunciamento importante perché riconferma il diritto all"autodeterminazione della donna, anche minore, su un tema così delicato.

 

TRIBUNALE DI MANTOVA UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Venturini, visti gli atti del proc. n. 1027/16 R.G.

Premesso:

che con relazione pervenuta in data 25.02.2016 il Consultorio Familiare di P. ha trasmesso a questo Ufficio la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza avanzata dalla minore ….., nata in … il …; che all"udienza fissata per il 29.02.2016, ad ore 16.00, la minore non è comparsa;

rilevato:

che, come ribadito dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale in materia, il compito del Giudice Tutelare, nel procedimento previsto dall"art. 12 l. 194/78, in tutti i casi in cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso, è unicamente quello di autorizzare la minore a decidere in merito all"interruzione di gravidanza, compito che "non può configurarsi come potestà codecisionale, la decisione essendo rimessa - alle condizioni ivi previste - soltanto alla responsabilità della donna" (v. ordinanza n. 76 del 1996 Corte Cost.), rispondendo il provvedimento del giudice tutelare "ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale" (ordinanza n. 514 del 2002 Corte Cost.); che a tal fine l"art. 12 citato, prevede che "Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza"; che la mancata comparizione della minore al fine di essere "sentita" non consente a questo Giudice di operare alcuna verifica in ordine alla effettiva consapevolezza, in capo alla stessa, della scelta alla quale si è determinata, e in particolare di verificare se la stessa sia in grado di comprenderne il significato e le conseguenze; che in assenza di tale necessaria verifica la richiesta allo stato non può essere accolta, con conseguente rigetto della stessa, fermo restando la possibilità per la minore di presentare eventualmente nuova istanza, qualora ne sussistano i presupposti;

PQM

- visto l"art 12 comma 2° della Legge 12/05/1978 n° 194

RIGETTA

allo stato la richiesta della minore …, nata in il …, trasmessa con relazione pervenuta in data 25.02.2016 del Consultorio Familiare di P., di essere autorizzata a decidere autonomamente in ordine all"interruzione volontaria di gravidanza, per mancata comparizione della stessa minore all"udienza fissata ai sensi dell"art. 12 l. 194/78.

Si comunichi.

Mantova 29.02.2016

Il Giudice Tutelare - Dott.ssa Alessandra Venturin




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