Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  08/05/2023

Il problema del discrimen tra AdS e vecchie misure di protezione - Rita Rossi

Già subito dopo il 2004  emerse un inconveniente legato al permanere in vita delle misure di protezione tradizionali, che si pose alla base del lavoro successivo. Per meglio dire, la conservazione di interdizione e inabilitazione rese possibile il diffondersi di un’interpretazione disfunzionale dei rapporti tra amministrazione di sostegno e misure di vecchio stampo.

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  Una parte della giurisprudenza cominciò, infatti, a considerare l’amministrazione di sostegno come una terza misura di protezione, la più blanda, non destinata pertanto alla cd. clientela pesante (leggi, gli infermi abituali di mente) ma volta a coprire un’area grigia che fino ad allora era rimasta priva di strumenti di protezione. La zona grigia era costituita da quanti, pur privi in tutto o in parte di autonomia gestionale, conservavano una residua capacità cognitiva.

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  I sostenitori di tale linea interpretativa consideravano l’interdizione maggiormente protettiva, pur non indicando ragioni plausibili a sostegno.

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  L’interdizione conservò, conseguentemente, un discreto spazio applicativo, mentre il delinearsi di orientamenti interpretativi disomogenei riguardo al discrimen tra vecchi e nuovo istituto rese necessario l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 440 del 2005) e della Cassazione (sentenza n. 13584 del 2006).

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  La Consulta dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice Tutelare di Chioggia (il quale aveva paventato l’incostituzionalità della legge n. 6/2004  per la mancanza in essa di chiari criteri selettivi volti a distinguere il neo istituto da quelli tradizionali, con conseguente – a suo dire - coesistenza di tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti); e chiarì che andava perseguito, da parte del giudice, l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d’agire del soggetto protetto; obiettivo che poteva essere realizzato con l’amministrazione di sostegno, con la possibilità di applicare interdizione e inabilitazione unicamente allorché la protezione necessaria, nel caso concreto, non potesse venire assicurata dal nuovo istituto.

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  La decisione della Cassazione, a sua volta, esaltava i meriti dell’AdS, sottolineando l’oppressività e la residualità della vecchia coppia di risposte codicistiche. Essa, tuttavia, additava criteri distintivi che di fatto lasciavano uno spazio, pur residuale, all’operatività dell’interdizione.

 

 




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