-  Claudia Carioti  -  11/12/2016

Il risarcimento del danno tra funzione riparatorio-compensativa e deterrente - Claudia Carioti

Con ordinanza in data 16 maggio 2016 n. 9978 la Suprema Corte, riaprendo un dibattito [1] che sul versante dottrinale non si era mai sopito, ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione circa la compatibilità con l'ordine pubblico delle sentenze straniere applicative dei c.d. punitive damages, [2] ai fini del riconoscimento interno delle stesse ai sensi dell'art. 64 L. n. 218 del 1995.

Nel caso in esame, una società statunitense aveva chiesto alla Corte d"Appello di Venezia che fossero dichiarate efficaci ed esecutive nell"ordinamento italiano tre sentenze, pronunciate negli Stati Uniti d"America e passate in giudicato, con le quali il giudice americano aveva accolto la domanda di reintegrazione patrimoniale, proposta dalla società statunitense, in relazione all"indennizzo corrisposto ad un motociclista, vittima di danni conseguenti ad un sinistro stradale avvenuto in occasione di una gara motociclistica: era, in particolare, stato accertato in corso di causa che il danno era connesso ad un vizio del casco prodotto dalla società italiana, poi rivenduto dalla società americana e, nell"ambito del giudizio promosso dal motociclista danneggiato, pure nei confronti della importatrice del casco, la società americana, che aveva poi agito per ottenere la delibazione delle sentenze da parte del giudice italiano, aveva accettato la proposta transattiva del motociclista, anche per danni punitivi;

il giudice americano aveva pertanto ritenuto che la predetta società dovesse essere manlevata dalla società italiana produttrice del casco.

nell"ambito del giudizio di delibazione, la società italiana aveva prospettato la contrarietà all"ordine pubblico della comminatoria di danni punitivi;

la Corte d"Appello di Venezia aveva dichiarato efficaci ed esecutive le sentenze, sulla premessa che non risultava fossero stati risarciti danni punitivi; avverso la sentenza dei giudici di secondo grado, la società italiana aveva proposto ricorso per Cassazione, argomentando sull"impossibilità di riconoscere la sentenza nell"ordinamento interno in quanto contraria al principio di ordine pubblico in riferimento alla natura esclusivamente compensatoria del rimedio risarcitorio, sussistendo un quantum abnorme rispetto ai parametri italiani, tale da presentarsi punitivo e sanzionatorio (e dunque deterrente).

Tradizionalmente, il concetto di danno è stato inteso come l"alterazione di una situazione favorevole, consistente in una perdita economica rilevante conseguente alla lesione di un bene della vita o di un interesse.

Il pregiudizio subìto ha pertanto esclusivamente riguardato il danno patrimoniale consequenziale, senza margini per il riconoscimento di lesioni disancorate da risvolti patrimoniali tangibili e dimostrabili nella sfera del soggetto, rivestendo il rimedio risarcitorio una funzione meramente compensativa al fine di evitare ingiuste locupletazioni in capo al danneggiato. Con la conseguenza che va rapportata al danno-conseguenza la sola perdita patita dal danneggiato, senza ritenere rilevante il profilo psicologico della condotta lesiva e della gravità della violazione, quali elementi tipici della funzione punitiva.

Ciò ha trovato conferma nelle intervenute Sezioni Unite di Cassazione n. 1183 del 19/01/2007 che – nel ritenere incompatibili i danni punitivi con i principio dell"ordinamento – hanno statuito il seguente principio di diritto :«L"idea della punizione della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta de danneggiante: pertanto è contraria all"ordine pubblico interno e dunque non riconoscibile la pronuncia statunitense di condanna al pagamento di danni punitivi, poiché tale istituto si collega alla condotta dell"autore dell"illecito e non al tipo di lesione del danneggiato e si caratterizza per un"ingiustificata sproporzione tra l"importo liquidato e il danno effettivamente subito».

Altra tesi giurisprudenziale ha, invece, ricavato dal sistema dei rimedi una funzione non meramente riparatorio-compensativa. [3]

È il caso dell"arricchimento mediante fatto illecito, che è determinato dall'ingiusta lesione di un altrui diritto, da considerarsi non tanto nella sua componente materiale ma nella sua componente dispositiva in quanto, in via generale, il diritto si compone di una facoltà di godimento e di un"altra di disposizione.

Nel diritto di proprietà, in particolare, la distruzione materiale del bene incide sulla facoltà di godimento, ad eccezione del caso nel quale il soggetto non abbia distrutto materialmente il bene ma abbia leso la facoltà di disposizione del titolare, disponendone al suo posto ed ottenendo dal bene un vantaggio superiore rispetto al danno inferto al proprietario, qualora questi non avrebbe avuto una possibilità di utile sfruttamento del bene.

Sarebbe invocabile il rimedio aquiliano solo che, nel caso di specie, sarebbe inefficiente in quanto l"autore dell"illecito si è procurato un vantaggio che eccede sensibilmente il danno, con la conseguenza che il danno patito dalla vittima è inferiore rispetto all"arricchimento che percepisce l"autore dell"illecito.

Nonostante l"arricchimento ingiusto sovrasti quantitativamente il danno, non si potrà esperire l"azione ex art. 2041 cod. civ., che è sussidiaria, stante l"applicabilità, ancorché senza un"efficace tutela, dell"art. 2043 cod. civ., essendo previsto solo il danno conseguenza.

A prescindere dalla sussidiarietà, il fatto che anche l"azione di ingiustificato arricchimento sia caratterizzata dalla possibilità di perseguire l"arricchimento nei limiti del depauperamento con la conseguente l"inesistenza di strumenti idonei a perseguire l"arricchimento mediante fatto illecito, ha reso necessario talvolta l"intervento del legislatore.

In materia di proprietà immateriale dove il profitto dispositivo è certamente prevalente rispetto a quello materiale, il legislatore ha introdotto l"art. 158 L. n. 633 del 1941 in materia di diritto d"autore, che è caratterizzato da una centralità del rimedio aquiliano, prevedendo tuttavia – in maniera contraddittoria – che il danno venga liquidato, considerando non la conseguenza patita dal danneggiato bensì gli utili che si è procurato l"autore dell"illecito: il legislatore, nel prevedere all"art. 158, comma II, della citata legge il lucro cessante, si è riferito agli utili realizzati in violazione del diritto.

Si tratta pertanto di un rimedio ibrido nominalmente risarcitorio ma sostanzialmente volto a recuperare e a restituire il profitto ingiusto.

Più coerente e meno condizionata dalla logica pan-aquiliana è la scelta legislativa nel Codice della proprietà industriale (D.lgs n. 30 del 2005) nel quale all"art. 125 è previsto un rimedio alternativo al risarcimento del danno: in particolare, chi ha patito la lesione della proprietà industriale può, in alternativa e in ogni caso, oltre a chiedere l"accoglimento dell"istanza risarcitoria, può esperire un"azione volta ad ottenere il recupero degli utili nella misura in cui eccedono il risarcimento.

Sul piano dell"analisi normativa, il concetto di ordine pubblico [4] - nell'evolversi, come è avvenuto nell'ambito del diritto interno di alcuni Stati Europei [5] - in una prospettiva di progressiva armonizzazione del contesto giuridico europeo, sembra avere determinato un"apertura ai danni punitivi, [6] in riferimento ai quali il legislatore - nell'intento di perseguire una funzione dissuasiva da comportamenti reprensibili - non si è mostrato indifferente alle evidenti potenzialità di tale strumento risarcitorio. [7]

In attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, merita riflettere sull'incidenza che l'auspicato chiarimento potrebbe avere in tematiche connesse, tra le quali il cd. danno tanatologico, [8] soprattutto in riferimento alle possibili aperture ad una natura non meramente compensativa della responsabilità civile.

Un"eventuale ammissione del rimedio riparatorio non necessariamente dovrebbe implicare il riconoscimento di una funzione punitiva analoga ai sistemi di Common law; né sarebbe ragionevole ritenere un avvicinamento del Diritto civile al Diritto penale, nel quale la pena deve tendere ad una funzione, più che deterrente, rieducativa del condannato, secondo quanto previsto dall'"art. 27, comma III, cod. pen.: il risarcimento del danno, lungi dal rivestire una funzione punitiva nei riguardi del responsabile, idonea a soddisfare un desiderio di rivalsa del danneggiato, potrebbe assumere una finalità di prevenzione e di repressione della condotta lesiva.

Ciò sembrerebbe, da ultimo, confermato dal Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, che agli artt. 3 e 5 ha depenalizzazione varie fattispecie di reato a tutela della fede pubblica, dell"onore e del patrimonio e, nel caso di fatti dolosi, ha previsto, accanto al risarcimento del danno, accordato in favore della parte lesa, l"irrogazione di sanzioni pecuniarie civili, la cui concreta quantificazione è disposta dal giudice sulla base di parametri ravvisabili nella gravità della violazione, nella reiterazione dell"illecito, nell"arricchimento del soggetto responsabile, nell"eventuale attività posta in essere dall"agente per l"eliminazione o l"attenuazione delle conseguenze dell"illecito, nonché nella valutazione della personalità dell"agente e delle condizioni economiche del medesimo.

 

[1] Tra le altre, Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2004 n. 22513, S.S. c. Tattilo Editrice s.p.a; Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730, Media 2001 s.r.l. e altri c. New Hampshire Consultores Servicos Lda e altri.

[2] I punitive damages costituiscono dei rimedi di natura sanzionatoria, derivanti dal sistema di Common Law, che rispondono alla necessità di impedire al quivis de populo di trarre profitto dal compimento della propria condotta illecita, accordando così alla vittima uno strumento in grado di colpire l'autore dell'illecito esponendolo al rischio di dover riversare l'intero guadagno derivante dalla sua attività contra legem: in tal senso, PARDOLESI P., voce Danni Punitivi, in Dig. disc. priv., sez. civ., (Agg.), 2007, 453; PATTI S., voce Pena Privata, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 2004, 351.

[3] Ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730, Media 2001 s.r.l. e altri c. New Hampshire Consultores Servicos Lda e altri.

[4] Il concetto di ordine pubblico - quale ordine pubblico internazionale - va inteso come "il complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria": in tal senso, la citata ordinanza, 16/05/2016, n. 9978, Ax.Sp. S.p.A. c. No.Inc., in allegato, a pag. 4.

[5] La Corte di Cassazione francese, con le sentenze del 7 novembre 2012, n. 11 -23871 e in data 1/12/2010 n. 90-13303, ha ritenuto i danni punitivi conformi all"ordine pubblico, purchè il loro ammontare non risulti sproporzionato rispetto al pregiudizio patito dal danneggiato; la Corte Costituzionale tedesca, in periodi meno recenti, ha ammesso che la finalità dei danni punitivi possa essere compatibile con i principi dell"ordinamento tedesco, laddove venga incluso il ristoro di danni immateriali (BverfG, 17/12/1994; BverfG, 24/01/2007): tale orientamento è stato tuttavia disatteso dalla Corte di Cassazione tedesca che ha ritenuto la contrarietà all"ordine pubblico (Bgh, 4 giugno 1992).

[6] L"ordinanza interlocutoria n. 9978 del 2016, in allegato, a pag. 5, ha fatto riferimento all"esclusione del riconoscimento nei soli casi di contrarietà manifesta all"ordine pubblico, così come previsto dall"art. 34 del Reg. CE 22 dicembre 2001, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l"esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; l"art. 26 del Reg. CE 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; l"art. 22 e 23 del Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e della responsabilità genitoriale; l"art. 24 del Reg. CE 18 dicembre 2008, n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari.

[7] Si pensi, in particolare, ad istituti nei quali si può notare il perseguimento di finalità para-sanzionatorie da parte del Legislatore, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli disciplinati dagli artt. 96, comma III, c.p.c. in tema di responsabilità per lite temeraria e 709 ter c.p.c., che al comma II, n. 4, ha disposto la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria da distrarre in favore della Cassa delle Ammende; dall"art. 187 undecies, comma II, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede, nei procedimenti penali per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato che la CONSOB possa richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all"integrità del mercato, una somma determinata al giudice, anche in via equitativa, "tenendo comunque conto della offensività del fatto, delle qualità del colpevole e dell"entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato"; ex art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a. che ha previsto l"istituto della penale di mora o astreinte; dall'art. 5 quater L. n. del , che, in tema di durata irragionevole del giudizio presupposto, ha disposto in caso di dichiarazione di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza del ricorso di equa riparazione, il giudice possa condannare parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; alla retroversione degli utili - ex artt. 125 C.P.I. e 158 l.a. - come novellati dall'art. 5 del decreto legislativo del 16 marzo 2006, n. 140, recante il recepimento della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che nel comma II dispone come il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica debba essere quantificato «4(…) ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2, c.c. anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto (…) sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto» - che ricalcando i tratti funzionali dei disgorgement e dei punitive damages assume come punto di riferimento il guadagno realizzato piuttosto che la sola perdita subita.

[8] Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 22 luglio 2015, n. 15350, M.G. e altri c. Un.As. S.p.A. e altri, con nota di Daniela Ricciuti, Danno tanatologico: la tanto attesa risposta delle SS. UU., consultabile su questa Rivista al seguente link: https://www.personaedanno.it/danni-non-patrimoniali-disciplina/danno-tanatologico-la-tanto-attesa-risposta-delle-ss-uu-cass-ss-uu-22-7-2015-n-15350-daniela-ricciuti.

La Suprema Corte, in tale occasione, ha statuito il presente principio di diritto: "Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni subite, decorre dal momento in cui sono provocate le lesioni, sino a quello della morte conseguente alle lesioni medesime; tale diritto si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa invocarsi un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Infatti, se i danni discendono dalla lesione, essi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando lo stesso sia in vita. Una volta sopravvenuto il decesso, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone comunque e necessariamente, l'esistenza di un subbietto di diritto."




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