Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  26/02/2023

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge Pnrr 3

E' stato pubblicato il testo del Decreto PNRR 3, denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”,  approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023.

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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) 
(GU n.47 del 24-2-2023)
 
 Vigente al: 25-2-2023  
 

Parte I
Governance per il PNRR e il PNC
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+:  il  programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021,  che  istituisce  il  programma  «corpo
europeo di solidarieta'»; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente  con
il  relativo  cronoprogramma,  nonche'  al  Piano   nazionale   degli
investimenti complementari al PNRR (PNC); 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche  di  coesione,  con  riferimento  alle  pertinenti  risorse
nazionali e comunitarie, nonche' di favorire  l'integrazione  tra  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno  del
piano  strategico  della  PAC,  anche   mediante   l'istituzione   di
un'Autorita' di gestione nazionale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
per  le  riforme  istituzionali  e  la   semplificazione   normativa,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della
difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile  e  le
politiche del mare; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
   delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, senza nuovi e  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita'  previste  dal  medesimo  articolo  8,  anche  mediante  il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite  all'unita'
di missione istituita ad  altra  struttura  di  livello  dirigenziale
generale  individuata  tra  quelle  gia'  esistenti.   In   caso   di
trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita'  di
missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale
di livello generale delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
attribuite all'unita' di missione. 
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
senza nuovi e maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano  le
previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4: 
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) la lettera p) e' abrogata; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2: 
          1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»; 
          1.2) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «i)
assicura la cooperazione con il  partenariato  economico,  sociale  e
territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»; 
        2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          «3-bis. In relazione allo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al comma 2,  lettera  i),  alle  sedute  della  cabina  di  regia
partecipano il Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome,  il  Presidente  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province  d'Italia,
il sindaco di  Roma  capitale,  nonche'  rappresentanti  delle  parti
sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema
dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle
organizzazioni della  cittadinanza  attiva,  individuati  sulla  base
della maggiore rappresentativita', con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti  sociali,   delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e  della
ricerca e della societa' civile, nonche' delle  organizzazioni  della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti
sociali,  delle  categorie  produttive   e   sociali,   del   sistema
dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»; 
        2.2) la lettera b) e' sostituta dalla seguente: 
          «b) elabora e trasmette alla Cabina di regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»; 
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis)   vigila    sull'osservanza    da    parte    delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'  previste
dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»; 
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»; 
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo
e sostegno  delle  strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze coinvolte nel  processo  di  attuazione  del  programma  Next
Generation EU, oltre alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  sono
istituite  presso  il  medesimo  Ministero,  due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima fascia e soppressione di un numero  di  posti  dirigenziali  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnati
al medesimo Ministero e di un corrispondente  ammontare  di  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
      2.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e'  istituito  un
ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale   generale,   denominato
Ispettorato  generale  per  il  PNRR  con  compiti  di  coordinamento
operativo sull'attuazione, gestione finanziaria  e  monitoraggio  del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione  all'Unione  europea  ai
sensi  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento  (UE)   2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,  comunicazione  e
di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della  gestione
del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,
assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8,   nonche'   alle   amministrazioni    territoriali    responsabili
dell'attuazione degli interventi del  PNRR  di  cui  all'articolo  9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale  non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti,  puo'  avvalersi  del
supporto  di  societa'  partecipate  dallo   Stato,   come   previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il  supporto  per  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita'  attribuite  all'Autorita'  politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  ove
nominata, anche raccordandosi  con  la  Struttura  di  missione  PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
coordinamento delle attivita' necessarie alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello  Stato  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 
    2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con  le  altre  strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime  concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi,   al
monitoraggio  anche  finanziario  degli  interventi  del  PNRR  e  al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  sei  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula   di   convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «con
amministrazioni pubbliche,»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»; 
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le  seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; 
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei  controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei  soggetti  attuatori,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di  interventi  PNRR,  nonche'  con  le  istituzioni  e  gli
Organismi interessati nell'ambito del  tavolo  di  coordinamento  dei
controlli  e  della  rendicontazione  del  PNRR  operante  presso  il
medesimo Dipartimento.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
euro 533.950 per l'anno 2023 e in  euro  640.730  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,». 
                               Art. 2 
 
                Struttura di missione PNRR presso la 
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  una  struttura  di   missione,   denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore  e
articolata in quattro direzioni generali. La  Struttura  di  missione
PNRR  provvede,  in  particolare,  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
    a)  assicura  il  supporto  all'Autorita'  politica  delegata  in
materia di  PNRR  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'azione  strategica  del   Governo   relativamente
all'attuazione del Piano; 
    b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR,  nonche'
per   la   verifica   della   coerenza   dei   risultati    derivanti
dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati  a
livello  europeo,  fermo  quanto   previsto   dall'articolo   6   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il  PNRR  di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del  2021,  verifica
la  coerenza  della  fase  di  attuazione  del  PNRR,  rispetto  agli
obiettivi programmati, e provvede alla  definizione  delle  eventuali
misure correttive ritenute necessarie; 
    d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del PNRR ai sensi  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)
2021/241; 
    e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il
PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del  2021,  lo  svolgimento
delle attivita' di comunicazione istituzionale e di  pubblicita'  del
PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla  Struttura  di  missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e  le  funzioni  attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021,  come  modificato  dal  presente  decreto,  nonche'  quelli
previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   lettera   a),   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  e'
assicurato alla Struttura di  missione  PNRR  l'accesso  a  tutte  le
informazioni e  le  funzionalita'  del  sistema  informatico  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'  composta  da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale  e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato  anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,  organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  nel  limite  di
spesa complessivo di  euro  5.051.076  per  l'anno  2023  e  di  euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026.  Alla  predetta
Struttura e' assegnato un contingente di esperti di cui  all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  cui
compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
fiscali a carico dell'amministrazione  per  singolo  incarico  e  nel
limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Il  trattamento
economico del personale collocato in posizione  di  comando  o  fuori
ruolo o  altro  analogo  istituto  ai  sensi  del  primo  periodo  e'
corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del  1999.  Il  contingente  di
personale  di  livello  non  dirigenziale  puo'  essere  composto  da
personale di  societa'  pubbliche  controllate  o  partecipate  dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in  base  a  rapporto  regolato
mediante apposite convenzioni, ovvero da personale  non  appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico  e'
stabilito all'atto del  conferimento  dell'incarico.  Alle  posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113.  Gli  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di  rinnovo  degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del  personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la  spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2026. 
  5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  6  e  nei  limiti  del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non  eccedente  il  31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie  del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del  personale  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo  periodo  viene  inquadrato  nel
livello iniziale della categoria A del  CCNL  del  comparto  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura  di  missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma  7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al  comma  4  e  di
chiamata  del  personale  nonche'  le   specifiche   professionalita'
richieste. La  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale, ivi  compresi  quelli  dei  coordinatori,  e  non  generali
relativi  alla  Segreteria  tecnica  di  cui   all'articolo   4   del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con  la  conclusione  delle
procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  nell'ambito  della
Struttura di missione PNRR. 
  7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede: 
    a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di  cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal  2023  al
2026  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Segreteria
tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
    c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad  euro  6.921.303
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 3 
 
            Disposizioni in materia di poteri sostitutivi 
                    e di superamento del dissenso 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti  o  degli  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ove sia messo a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o  del
Ministro competente, assegna al  soggetto  attuatore  interessato  un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli   atti   o   provvedimenti   necessari   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 o  di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le  varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.»; 
      2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»; 
      3)  al  comma  5,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:   «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta
deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente  periodo:  «In  caso  di  esercizio  dei  poteri
sostitutivi   relativi   ad   interventi   di   tipo    edilizio    o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo  periodo
del presente comma, nonche' le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si
applicano  anche  qualora  il  ritardo  o  l'inerzia   riguardi   una
pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un  intero  programma
di interventi.»; 
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR
di cui all'articolo 6». 
                               Art. 4 
 
Stabilizzazione del personale di livello non  dirigenziale  assegnato
                    alle Unita' di missione PNRR 
 
  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di valorizzare la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto
personale possono procedere, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione  organica,  alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo  personale,  che  abbia
prestato  servizio  continuativo  per  almeno  quindici  mesi   nella
qualifica ricoperta, previo colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le  assunzioni
di personale di cui al presente articolo  sono  effettuate  a  valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale
a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al  comma
1 negli anni dal 2023  al  2026  sono  destinate  alle  attivita'  di
assistenza  tecnica   finalizzate   all'efficace   attuazione   degli
interventi PNRR  di  competenza  di  ciascuna  amministrazione.  Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari  a  euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». 
                               Art. 5 
 
Disposizioni in materia di controllo e  monitoraggio  dell'attuazione
  degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie 
  1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di  attuazione  degli
interventi  e  per  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti   dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni  competenti  alimentano  i
sistemi  informativi  gestiti  dal  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che,
a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.  L'acquisizione  dei
dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i  dati  relativi
alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle  categorie  di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   27   aprile   2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si  renda  strettamente
necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso  ai
benefici o di cause di  impedimento  e  con  modalita'  rigorosamente
proporzionate alla finalita' perseguita. 
  2. Nel rispetto della normativa vigente in  materia  di  protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche  di   coesione
comunitarie e  nazionali,  nonche'  del  PNC  e  delle  politiche  di
investimento nazionali, necessarie ai fini di  controllo,  ispezione,
valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attivita'  di  incrocio  e
raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  accessibili
i dati di cui al primo periodo alle  Amministrazioni  centrali  dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche  e  dei  singoli
fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR,  nonche'  agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed  europei,  nell'ambito
delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi  previsti  a
tutela dei dati personali. 
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
    a) nell'ambito delle informazioni di cui  all'articolo  1,  comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b) sul portale web  unico  nazionale  per  la  trasparenza  delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,
paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)   2021/1060   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo
115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  4. E' in ogni  caso  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del  predetto  regolamento
(UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del  decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  dei  dati  relativi  a
soggetti minori di eta'. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei  dati  e  delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio  2021,  n.  101,
per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre  richiesta,
anche   ai   fini   del   trasferimento   delle   risorse    relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice  identificativo  di  gara
(CIG) ordinario. 
  6.  A  partire   dal   1°   giugno   2023   le   fatture   relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)  di
cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  riportato
nell'atto di concessione o  comunicato  al  momento  di  assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo  non  si  applica  per  le  istanze  di  concessione  di
incentivi presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  7. In relazione alle procedure di  assegnazione  di  incentivi,  in
corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  che,  nel
rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   ove
applicabile,  ammettono  il   sostenimento   delle   predette   spese
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data
di  comunicazione  del   Codice   unico   di   progetto   (CUP),   le
amministrazioni pubbliche titolari delle  misure,  anche  nell'ambito
delle disposizioni che disciplinano il funzionamento  delle  medesime
misure, impartiscono ai  beneficiari  le  necessarie  istruzioni  per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della  correlazione  tra  la
spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 
  8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle  fatture  elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca  dati  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati  sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni  concedenti  gli
incentivi di cui al comma 6 anche  per  semplificare  i  processi  di
concessione, assegnazione e  gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «In   alternativa
all'assegnazione delle risorse  in  favore  dei  singoli  Comuni,  il
supporto tecnico potra'  essere  assicurato  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e  privata,  ordini  professionali  o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate  dallo  Stato,
sulla base di Convenzioni,  Accordi  o  Protocolli  in  essere  o  da
stipulare.». 
                               Art. 6 
 
    Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR 
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  di  gestione  finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed  esecuzione  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui  all'
articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  puo'
disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi
compresi gli enti territoriali,  sulla  base  di  motivate  richieste
dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.  Per  i  soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma  costituiscono
trasferimenti di  risorse  vincolati  alla  realizzazione  tempestiva
degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti  attuatori
sono tenuti a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di  tesoreria
l'importo  dell'anticipazione  non  utilizzata   a   chiusura   degli
interventi.»; 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  all'articolo  10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore  delle  amministrazioni  centrali
titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita'  di
cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55.». 
                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi
                                 PNC 
 
  1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto
legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli
interventi del Piano, ferma restando la necessita' che sia assicurato
il rispetto del cronoprogramma finanziario  e  la  coerenza  con  gli
impegni assunti con la Commissione europea nel  PNRR  sull'incremento
della capacita' di spesa collegata  all'attuazione  degli  interventi
del PNC. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  primo
periodo, per gli interventi del PNC per  i  quali  il  cronoprogramma
procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori
entro il 31 dicembre 2022 e per i  quali  i  soggetti  attuatori  non
siano  riusciti  a  provvedere  entro  tale   termine   ai   relativi
adempimenti, e' comunque consentito,  per  il  primo  semestre  2023,
l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma
369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano.». 

Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Rafforzamento della capacità amministrativa

                               Art. 8 
 
Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
  amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 
  1. Al fine di  consentire  agli  enti  locali  di  fronteggiare  le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR  e,  in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure  di  gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione  delle  risorse
del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31  dicembre  2026,  la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  elevata  al  50  per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati  dell'attuazione  di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR. 
  2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le  risorse  del  PNRR  ovvero  con  le  risorse  dei
programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dei   programmi   e
operativi complementari alla programmazioni comunitarie  2014-2020  e
2021-2027,  ai  rapporti  di  collaborazione  instaurati   ai   sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n.  267  del  2000  non  si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al  comma
4 del medesimo articolo 110. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al
primo periodo e  fino  al  31  dicembre  2026,  non  si  applica  nei
confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che  si  trovino
in  situazioni  strutturalmente  deficitarie  il   divieto   di   cui
all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.  267  del
2000. 
  3.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione  dei  rilevanti  impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e  degli  adempimenti
connessi, per gli  anni  dal  2023  al  2026,  gli  enti  locali  che
rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei  fondi
per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. 
  4. Possono procedere all'incremento di cui  al  comma  3  gli  enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a)  nell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,   rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1,  comma  821,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  con  riferimento  al  saldo  "Equilibrio  di
bilancio"; 
    b) nell'anno precedente a quello  di  riferimento,  rispetto  dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859  e  869  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    c) incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto  al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano  degli
indicatori  e  dei  risultati   di   bilancio   adottato   ai   sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento; 
    d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del  rendiconto
dell'anno precedente a quello di  riferimento  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per  gli  anni  dal
2023 al 2026, gli enti locali  prevedono  nei  propri  regolamenti  e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione  decentrata,
la possibilita' di  erogare,  relativamente  ai  progetti  del  PNRR,
l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche al personale di qualifica  dirigenziale  coinvolto
nei predetti progetti, in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma  4,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  all'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non  si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101. 
  7.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle   riforme   e   la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
"Turismo e Cultura"  del  PNRR,  di  titolarita'  del  Ministero  del
turismo e' costituita  una  direzione  generale,  articolata  in  due
uffici di livello dirigenziale  non  generale.  Conseguentemente,  la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata  di  una
posizione dirigenziale di livello generale  e  di  due  posizioni  di
livello dirigenziale non generale. 
  8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti:  «e'
pari a 5». 
  9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 19». 
  10. Al fine  di  assicurare  il  supporto  e  l'assistenza  tecnica
necessari  per  la  realizzazione  degli  investimenti  di  cui  alla
Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR  del  Ministero
del turismo, al comma  13,  secondo  periodo,  dell'articolo  7,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari  a  euro  497.630
per l'anno 2023 e a euro  597.150  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo. 
  12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio  finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui  per  l'anno  2023  nella
misura  di  191.813,00  euro.  Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  pari  a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo  5,
comma 9 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  non  trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e  istituti  di
carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale,
conferiti da organi costituzionali  previo  parere  favorevole  delle
competenti Commissioni parlamentari. 
                               Art. 9 
 
Comitato  centrale  per  la  sicurezza  tecnica   della   transizione
  energetica e per la gestione dei  rischi  connessi  ai  cambiamenti
  climatici 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   57-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed  accelerare
lo svolgimento delle  attivita'  relative  alla  realizzazione  delle
misure  previste  dal  PNRR,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo  e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle  a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni  adottate  per  il  contrasto  al  rischio  legato  ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 
    a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita'  dei  progetti  di  fattibilita'  alle  norme  e  agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in  considerazione  dei  rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1; 
    b)  propone  e  coordina  l'effettuazione  di  studi,   ricerche,
progetti  e  sperimentazioni  nonche'  l'elaborazione  di   atti   di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo
internazionale. 
  3. Il Comitato e' presieduto  dal  Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composto,  oltre  che  da  rappresentanti  del
Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed  organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in
Italy, Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  Dipartimento  della  Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale  delle  ricerche  (CNR).  In
relazione  alle  tematiche  trattate,  al  Comitato  possono   essere
invitati a partecipare anche rappresentanti degli  ordini  e  collegi
professionali, delle  associazioni  di  categoria  e  di  ogni  altro
organismo, ente ed istituzione interessato. 
  4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo  dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le  Direzioni  regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
26 giugno 2015, n. 105. 
  6. Per le  attivita'  svolte  nell'ambito  del  Comitato  non  sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi,  rimborsi  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
                               Art. 10 
 
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto  Giustizia  -
  Missione 1, Componente 2, Asse 2 
  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  in  relazione  ai  concorsi  per
magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia
del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del  10  dicembre
2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro  della  giustizia  puo'
chiedere al Consiglio superiore della magistratura  di  assegnare  ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non  superiore  al  doppio  del  decimo  di
quelli messi a concorso. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima di due anni e  sette  mesi  per  il
primo scaglione e di due anni per il secondo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'assunzione  di  un  contingente  massimo  di  16.500
unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima  di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
a)»; 
    b) al  terzo  periodo,  le  parole:  «in  due  scaglioni,  di  un
contingente massimo di 326  unita'  di  addetti  all'ufficio  per  il
processo,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   non
rinnovabile, della durata massima  di  due  anni  e  sei  mesi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'assunzione  di  un  contingente
massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio  per  il  processo,  con
contratto di lavoro  a  tempo  determinato,  non  rinnovabile,  della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo  di  cui
al comma 7, lettera b)». 
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  382,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro  836.169  per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
                               Art. 11 
 
Attuazione delle misure  PNRR  di  titolarita'  del  Ministero  delle
                     imprese e del made in Italy 
 
  1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo  e
di assistenza tecnica  per  l'attuazione,  monitoraggio  e  controllo
delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made  in
Italy e' istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo
Ministero, con  una  dotazione  complessiva  di  500  mila  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al  2025,  il  «Fondo  per  l'attuazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, previsti  dall'articolo  9  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento di  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy. 
                               Art. 12 
 
          Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA 
 
  1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli  avvisi  di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ivi
comprese le comunicazioni  ai  candidati  e  la  pubblicazione  delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita' e  riservatezza  dei
dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione
delle  caratteristiche  tecniche  del  Portale.  In  relazione   alle
procedure  per  il  reclutamento   delle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto  delle
specificita'  dei  rispettivi  ordinamenti,  inclusa  quella  di  cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  La  veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e' verificata dalle  amministrazioni  che  indicono  le  selezioni  e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
di cui al comma 2.». 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in
vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023. 
                               Art. 13 
 
Disposizioni per assicurare la funzionalita'  dell'Autorita'  garante
  della concorrenza e del mercato 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi  previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla  concorrenza",
del PNRR,  mediante  l'efficace  esercizio  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato  dei  poteri  di  promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla
luce delle nuove disposizioni in materia  di  concessioni  e  servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in  misura  di  otto  unita'  di
ruolo della carriera  direttiva  e  di  due  unita'  di  ruolo  nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di  euro  1.789.502  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede mediante corrispondente incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale  dell'onere  per  le
assunzioni. 

Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60
Capo I

                               Art. 14 
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
  amministrativi 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei
casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione
anticipata di  cui  all'articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in
materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui
e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi
di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»; 
    d) all'articolo 48: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate
con dette risorse»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
        «5. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo  23,  comma  5,
del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui  al
comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50
del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e
autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione
dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica
dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle
relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza
il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383. 
        5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
del medesimo articolo 23. 
        5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono
corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei
servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 
        5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale
sono trasmessi e  comunicati  dall'autorita'  competente  alle  altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato  e
regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione
dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici
vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento  dell'area  a
vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente  comma
si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in
relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi
di  cui  all'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
        5-quinquies.  In   deroga   all'articolo   27   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base
della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza  alle
prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di
valutazione di impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa  la
stazione  appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del
progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche'  dei
successivi livelli progettuali.»; 
    e) all'articolo 53-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del
PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle
infrastrutture ferroviarie, nonche' degli  interventi  relativi  alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture
di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,
5-quater e 5-quinquies.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 48, comma 5»; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 5 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per
l' affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti
l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
prestazioni  ai  sensi  dell'  articolo  54,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
del medesimo decreto legislativo,». 
  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente  agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che
sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato
decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in
tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con
riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la
realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse. 
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241». 
  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «e' in facolta'  delle  amministrazioni
procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le
amministrazioni procedenti adottano»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;». 
  9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 451 e' inserito il seguente: 
    «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui
al  comma  451,  il  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste puo' avvalersi  delle  procedure  previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e'
autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.». 
                               Art. 15 
 
Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa
  all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR 
  1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in
operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza
delle medesima Agenzia. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni
normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il
raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in
concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 
  3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
dall'Agenzia del demanio  anche  per  la  realizzazione  di  impianti
sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con
legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti
di   competenza   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat,  in
via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero  con  i  beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso  l'affidamento  in
concessione di beni immobili,  ovvero  mediante  l'affidamento  della
progettazione, costruzione,  ristrutturazione,  recupero  e  gestione
delle  residenze  universitarie  e   degli   impianti   sportivi   da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi  della
normativa  vigente  e  previa  verifica  della  disponibilita'  delle
risorse finanziarie sui relativi  bilanci  pluriennali.  Al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della  progettazione   degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni  pubbliche
e  gli  enti  pubblici,  qualora  siano  soggetti  attuatori,  ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al  presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  Ministero  della
difesa individua beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in
uso al medesimo Ministero da  destinare,  anche  per  il  tramite  di
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione  di  opere
di protezione ambientale, opere  di  edilizia  residenziale  pubblica
destinate  al  personale  e  impianti  sportivi,  utilizzando,  anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi  specifici  del  PNRR  e  di
conformita' ai relativi principi di attuazione.  Il  Ministero  della
difesa comunica le attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  comma
all'Agenzia del demanio. 
                               Art. 16 
 
Contributo  dell'Agenzia  del  demanio  alla  resilienza   energetica
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di
risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o
dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le
amministrazioni usuarie, dei beni statali in  uso  alle  stesse,  per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi
possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le
condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del
PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il
conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare
iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in
conformita'   alle   regole   Eurostat,   per   l'affidamento   della
progettazione, costruzione e gestione di impianti  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di  cui
al presente comma. 
  2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. 
  3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo
atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per
l'installazione di impianti di produzione di energia  rinnovabile  di
competenza di pubbliche amministrazioni centrali  che  forniscono  il
proprio contributo alla  resilienza  energetica  nazionale  ai  sensi
della normativa vigente. 
                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                       centrali di committenza 
 
  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
convenzione o dell'accordo quadro. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche'  ricorrendo  alle
stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016  ovvero  alle
societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi». 
  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1  Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e  funzionali  alla
realizzazione delle condizionalita' previste dalla  milestone  M6C2-7
del PNRR, efficaci alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   "M6C2-1.1.1
Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e   digitale   ospedaliero -
Digitalizzazione", nel limite della misura massima del  finanziamento
riconosciuto all'investimento ai  sensi  del  decreto  del  Ministero
della salute  del  21  giugno  2022  di  approvazione  dei  Contratti
istituzionali di  sviluppo  (CIS)  e  dei  relativi  Piani  operativi
regionali. 
  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro  stipulati  da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto  in
ambito      "Sanita'       digitale -       sistemi       informativi
clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute. 
                               Art. 18 
 
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.». 
  2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Nella  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati   non   sono
conservati,  ne'  comunque  trattati,   oltre   quanto   strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i  dati,  che  possono
essere resi disponibili, attinenti a  ordine  e  sicurezza  pubblica,
difesa e sicurezza nazionale,  difesa  civile  e  soccorso  pubblico,
indagini    preliminari,    polizia     giudiziaria     e     polizia
economico-finanziaria.  Non  possono   comunque   essere   conferiti,
conservati, ne' trattati  i  dati  coperti  da  segreto  o  riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per  l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla
ricezione della domanda. Decorso  inutilmente  il  termine  di  dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai  soggetti  di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni  prima,  puo'
dare avvio ai lavori nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le  specifiche  tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in  ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti  di  comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di  cinque  giorni
dalla ricezione della comunicazione  di  avvio,  eventuali  ulteriori
prescrizioni nell'ambito  del  rispetto  delle  norme  relative  alla
circolazione stradale  ovvero  la  sussistenza  di  eventuali  motivi
ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 
  4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il  comma
5-ter e' aggiunto il seguente: 
    «5-quater. Al fine di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in  opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati,  attestati,  permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori  di  cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si
applica anche ai termini relativi alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni  paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di  costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia  accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n.  51,  nonche'  alle  autorizzazioni  paesaggistiche  e  alle
dichiarazioni  e  autorizzazioni  ambientali  comunque  denominate  e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.». 
  5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti  nel  procedimento  ed  interessati  dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio
2001, n. 36»; 
    b) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»; 
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici». 
  6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere  prive  o  di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e  94-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1°  agosto  2003,  n.  259,  non  sono  soggetti   all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi  di  cui  al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali,  e  siano
effettuati nelle localita'  sismiche  indicate  nei  decreti  di  cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo  deposito  presso
il dipartimento del Genio Civile competente per  territorio,  a  fini
esclusivamente informativi, del  progetto  strutturale  corredato  da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene  inviata  al
predetto dipartimento del  Genio  Civile  la  comunicazione  di  fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 
  7.  Per  la  realizzazione  di  infrastrutture   di   comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,  comma  2,  della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e,  nei  casi  di  installazione  delle
infrastrutture  di  cui  agli  articoli  45,  46  e  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione  di  iniziative
finalizzate  a  potenziare  le  infrastrutture  e  a   garantire   il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita'  dei  servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di  cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77  del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.». 
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, secondo periodo e»; 
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo». 
                               Art. 19 
 
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 
  1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro
componenti della Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei
procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo  e'  unica  e
soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:
«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024»; 
    b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa; 
    c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-sexies.  In  ogni  caso  l'adozione   del   parere   e   del
provvedimento di  VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle
attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
  3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 
      2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2025»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del
presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»; 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti con decreto  del  Capo  dipartimento  competente,  che
definisce  l'oggetto  dell'attivita'  da   svolgere   e   la   durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e'  allegato
il curriculum  vitae  dell'esperto,  comprovante  il  possesso  della
professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»; 
    c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025». 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                               Art. 20 
 
Disposizioni  in  materia  di  funzionamento   della   Soprintendenza
                        speciale per il PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione
degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.». 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo
riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' al personale di cui  all'articolo  3  del
medesimo   decreto   legislativo,   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  nonche'
a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n.  50
del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore  a  trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50  del  2022.
Le previsioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  2  si  applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17  n.  50  del
2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023  e  di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025
per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  a  supporto  della  segretaria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. 
                               Art. 21 
 
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  agli  esperti  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e'  riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa  complessivo  di  80.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma  7,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97. 
                               Art. 22 
 
Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti
  energetici delle sedi di servizio del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, nonche' in materia di antincendio 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici
destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a
trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la
possibilita' di avvalersi  dei  Provveditori  interregionali  per  le
opere pubbliche.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte
con le risorse del PNRR, afferenti le  attivita'  e  le  funzioni  di
competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   qualora
necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali  per
le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo  possono
convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
  2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1°  agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti  relativi  agli
interventi di cui  al  comma  1  ai  fini  antincendio  e'  tenuto  a
trasmettere al Comando del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
territorialmente competente  entro  tre  giorni  dalla  ricezione  la
documentazione acquisita a tale scopo. 
  3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame
dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo
l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo
2023, per un numero massimo di: 
    a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative; 
    b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali; 
    c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
antincendi; 
    d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
logistico-gestionali. 
  4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione
organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un
numero corrispondente di unita'. 
  5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,
nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente,  il  predetto  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo  scorrimento  delle
graduatorie  dei  concorsi  anche  interni  gia'   espletati   o   da
concludersi nel corso del 2023. 
  6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro
6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro
7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per  l'anno  2030,
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234. 
  7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

                               Art. 23 
 
                    Equipe formative territoriali 
 
  1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle
linee di  investimento  per  la  digitalizzazione  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le  finalita'
di cui al primo periodo come integrate dall'articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79,  negli  anni
scolastici 2023/2024  e  2024/2025  sono  individuate  dal  Ministero
dell'istruzione  e  del  merito  le  equipe  formative   territoriali
costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di
comando   presso   gli   uffici   scolastici   regionali   e   presso
l'amministrazione centrale e un numero  massimo  di  100  docenti  da
porre in esonero dall'esercizio delle attivita'  didattiche,  con  il
coordinamento funzionale dell'Unita'  di  missione  del  PNRR.».  Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma   e'
autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno  2023,  di  euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno  2025,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023,
2024 e 2025, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                               Art. 24 
 
Disposizioni  di  semplificazione  degli   interventi   di   edilizia
               scolastica a sostegno degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per il supporto tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1,  i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e   delle   citta'
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' di societa' da esse controllate, i cui  oneri  sono  posti  a
carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o
completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico.». 
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica  rientranti  nel  PNRR,   i   soggetti   attuatori   degli
interventi,  le  stazioni  appaltanti,  ove  diversi   dai   soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: 
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo; 
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia  scolastica  ivi  richiamati,  le  deroghe  al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
di  immobili  o  per  il  noleggio  di  strutture  modulari  ad   uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2017,
n. 65. 
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la  cui
verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.». 
                               Art. 25 
 
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  di  cui
alla  Missione  4,  Componente  1,  Riforma  2.2.  «Scuola  di   Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti  e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. Presso la Scuola e'  istituita  una  Direzione  generale.  Il
direttore  generale  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
del merito, tra i dirigenti di prima e seconda  fascia  del  medesimo
Ministero, con collocamento  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  tra
dirigenti di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta  e,  se
conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del
periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Direzione  generale  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito.». 

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca

                               Art. 26 
 
          Disposizioni in materia di universita' e ricerca 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi  previsti  dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di attuazione del  Piano,  alle  imprese  che
partecipano al finanziamento  delle  borse  di  dottorato  innovativo
previste dal medesimo investimento e'  riconosciuto  un  esonero  dal
versamento dei complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei
datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a  3.750  euro  su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e'  o  e'  stato  titolare  di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010,
n.  240.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
  2. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio nel limite  di
due posizioni attivate a tempo indeterminato per  ciascuna  borsa  di
dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis».
L'esonero di cui al comma 1 si applica, per  un  periodo  massimo  di
ventiquattro mesi, a far data dal 1°  gennaio  2024  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2026,  fermo  restando  il  limite  massimo  di
importo pari a 7.500 euro per ciascuna unita' di personale assunta  a
tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi  delle  risorse
di cui al comma 4. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  si  provvede  a
disciplinare   le   modalita'   di   riconoscimento   del   beneficio
contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo  di  spesa  di  150
milioni di euro per il periodo 2024-2026. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,  si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento  3.3  della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  agosto
2021   "Assegnazione   delle   risorse   finanziarie   previste   per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione.". 
  5. All'articolo 14, comma  6-septiesdecies,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) le parole: «nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «, per  una  durata  non  inferiore  a  un
anno». 
  6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di  spesa  di  cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non si applica alle  risorse  rivenienti  dal  medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali,  ammessi  al  finanziamento  sulla  base   di   bandi
competitivi. 
  7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  dopo  il
comma 4-bis¸ e' inserito il seguente: «4-ter.  Ciascuna  universita',
nell'ambito  della  programmazione  triennale,  vincola  le   risorse
corrispondenti  ad  almeno  un  quinto  dei  posti   disponibili   di
professore di prima fascia alla  chiamata  di  studiosi  in  possesso
dell'abilitazione per il gruppo  scientifico-disciplinare  e  per  le
funzioni oggetto del  procedimento.  A  tali  procedimenti  non  sono
ammessi  a  partecipare  i  professori  di  prima  fascia   gia'   in
servizio.». 
  8. Al fine di agevolare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'investimento 1.2  della  Missione  4,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le  universita'  statali,  possono
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti  di  ricerca,
europei o internazionali, ammessi  al  finanziamento  sulla  base  di
bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  riconosciuta  a  tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione,  per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore  di  personale  docente  e
della ricerca nel limite di un importo non superiore all'un per cento
della spesa sostenuta annualmente per il  predetto  personale  e  nel
limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni
stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. 
  9. All'art. 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo  le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite  le  seguenti  «,
scelto fra i componenti in possesso  di  requisiti  non  inferiori  a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
                               Art. 27 
 
Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza
  del Ministero dell'universita' e della ricerca 
  1.  Al  fine  di  promuovere   il   miglior   coordinamento   nella
realizzazione  degli   interventi   di   competenza   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente
2, del PNRR, nonche' del relativo PNC, i  soggetti  a  partecipazione
pubblica   appositamente   costituiti   a   tal    fine    assicurano
l'integrazione dei propri organi statutari di  gestione  e  controllo
con uno o piu' rappresentanti designati  dal  Ministero  nonche',  su
indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in  ragione  del
tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita' per  l'attuazione
del  primo  periodo  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni
effettuate ai sensi del presente comma non determinano la  cessazione
dall'incarico dei componenti in  carica.  I  relativi  compensi  sono
integralmente a carico dei soggetti di cui al  primo  periodo  e  non
comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Al fine di  rendere  tempestiva  l'attuazione  del  PNRR  e  del
relativo PNC, le universita' statali, gli enti pubblici  di  ricerca,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
2016,  n.  218,  e  le  Istituzioni  statali   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e
rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con  sistemi
interni di gestione e controllo  idonei  ad  assicurare  il  corretto
impiego  delle  risorse  finanziarie  loro  assegnate,   nonche'   il
raggiungimento  degli  obiettivi  in  conformita'  alle  disposizioni
generali  di   contabilita'   pubblica,   attestando   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ove previsto anche per  il  tramite
dei soggetti di cui al comma 1, gli  esiti  conseguenti  al  fine  di
consentire al medesimo di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi
a suo carico. 
  3. I soggetti di cui al comma 2  adempiono  alle  disposizioni  del
presente   articolo   nell'esercizio    della    propria    autonomia
responsabile. Resta ferma la facolta' del Ministero  dell'universita'
e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione,
sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati. 
  4. Le universita' statali e non statali,  legalmente  riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,  gli
enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  le  Istituzioni   statali
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i  soggetti  a
partecipazione pubblica di cui  al  comma  1  possono  fornire  quale
idoneo strumento di garanzia delle risorse  ricevute  ai  fini  della
realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione  del
PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  in  relazione  al  funzionamento
ordinario. 
  5. Per i soggetti di cui al  comma  1,  i  fondi  di  funzionamento
ordinario costituiscono idoneo  strumento  di  garanzia  a  copertura
delle  erogazioni  ricevute  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
progettuali connesse alla realizzazione di interventi  di  attuazione
del PNRR, nonche' del relativo PNC. 
                               Art. 28 
 
          Disposizioni in materia di housing universitario 
 
  1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022,  n.
197, agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  gli  studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti
dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dai  relativi
organismi  preposti  al   diritto   allo   studio   universitario   o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. 

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

                               Art. 29 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 
  1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli
obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma  1,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  si  applica  la
disciplina prevista dall'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018,  fatta  salva  la
possibilita' di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le
stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi  di  realizzazione
dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  558  del  15  novembre  2018
relative  ai  presidenti  delle  Regioni  Calabria,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e  Veneto  devono  intendersi
riferite ai Presidenti delle regioni e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nei cui territori e'  prevista  la  realizzazione
degli interventi di cui al primo periodo. 
  2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020,  n.  159,  ai  soli
fini della realizzazione degli interventi  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le
risorse a tal fine assegnate. 
  3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano
ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  nonche'  dei
piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione  civile,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22. 
  4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152
del 2021, le parole:  «31  dicembre  2023»,  ovunque  presenti,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono
prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022,  nonche'  di  un
anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto. 

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del
territorio e efficienza energetica dei Comuni

                               Art. 30 
 
            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: 
      «139-quater. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  target
associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Componente 4 - Tutela del  territorio  e  della  risorsa  idrica  -
Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione
del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualita'  2024  e  2025,  sono
finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere
ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro
il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di
attuazione del PNRR per la gestione, controllo  e  valutazione  della
misura, ivi inclusi  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; 
    b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
    c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la
data del 31 gennaio 2023». 
                               Art. 31 
 
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
  l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per  grandi  eventi
  turistici». 
  1. All'articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire». 
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica,  della  progettazione  ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra
attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  77  del  2021per  l'affidamento  di   servizi   di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione
del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30
dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  "Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale
per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle
attivita' giubilari.»; 
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
      «425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e
indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al
comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da
parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo
alle seguenti procedure: 
        a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo  14-quinquies,  comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.
La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
        b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
        c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in  caso  di
esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130; 
        d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei. 
      425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,
si applicano, altresi', in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in
tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.». 

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

                               Art. 32 
 
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
  ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi  del  decreto-legge
  18 aprile 2019, n. 32. 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.   Relativamente   ai   progetti   delle    infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere  ad  oggetto
anche il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a
base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica approvato dal Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.». 
                               Art. 33 
 
Semplificazioni procedurali relative agli  interventi  di  competenza
  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Agli  interventi  indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto
nonche'  agli  interventi   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con  le
risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture
di supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con  dette
risorse, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,  6,  6-bis,  7  e  8.  In
relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a  cura  della
stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per
l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del
presente decreto.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV  al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»
e le parole «secondo periodo  del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo periodo del comma 1»; 
        2.2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo  le
modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»; 
      3) al comma 3, le parole: «di  cui  all'Allegato  IV»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  1»,  al
primo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma  1»,  e  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della  presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
comma 5- bis, secondo periodo.» e,  all'ultimo  periodo,  le  parole:
«dal quarto periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  quinto
periodo»; 
      4) al comma 4,  le  parole:  «secondo  periodo  del  comma  1»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del
comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto  e
sesto  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e
settimo periodo.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Qualora siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge  7  agosto
1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del  Comitato  speciale
del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in
deroga alle previsioni di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,
secondo le modalita' di cui al comma 6. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»; 
      6) al comma 6: 
        6.1 al primo periodo, le parole:  «nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»; 
        6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  caso
di approvazione  del  progetto  all'unanimita'  o  sulla  base  delle
posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di  servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre  i  quindici  giorni  successivi
alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, il Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione
motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni
contenute negli atti di assenso acquisiti in sede  di  conferenza  di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»; 
        6.3 al terzo periodo, le parole:  «Nei  casi  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»; 
        6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo,  quarto  e  quinto
periodo» sono soppresse; 
      7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
        «6-ter. I  programmi  e  i  progetti  di  riqualificazione  e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui  all'allegato
IV del presente decreto possono essere  finanziati  entro  il  limite
massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse  del
quadro  economico  dell'opera.  I   programmi   e   i   progetti   di
riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui  al  primo  periodo
sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.». 
      8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Ai fini della verifica del progetto  e  dell'accertamento
dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da  apportare  ai
progetti  approvati  in  base  alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo,  sia  in  fase  di   redazione   dei   successivi   livelli
progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato,  dal  commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto  stabilito  dal  medesimo
articolo 4, comma 2.»; 
      9) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) all'articolo 44-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
progetto  e'  trasmesso,  unitamente  a  una  relazione  sul   quadro
conoscitivo posto a base del progetto, sulla  coerenza  delle  scelte
progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei  requisiti  per
garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle  opere.  Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di  cui
al secondo periodo.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un  parere
esclusivamente  sugli  aspetti  progettuali  di  cui  alla  relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»; 
    c) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»; 
      2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  Presidente,  al  dirigente  di
livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti
del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i
componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
pubblici»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e  da
dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti:  «cui  e'  preposto  un
dirigente di livello  generale,  in  aggiunta  all'attuale  dotazione
organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
equiparato ad un Presidente di Sezione del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvale di un dirigente di livello non generale,  con  funzioni
di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'». 
  2. All'articolo 1,  comma  516,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole  «nonche'  di  eventuali  modifiche
resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli  stralci  medesimi»
sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Eventuali modifiche, resesi  necessarie  nel  corso  dell'attuazione
degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica.». 
  3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo le parole: «ed e' composto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 
  4. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  26  settembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «approvato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   2,   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; 
    b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma  498  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «approvato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,
nonche' per il finanziamento delle  ulteriori  opere  individuate  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge». 
  5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38
Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra  lo  Svincolo
di Bianzone e Campone in  Tirano,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo  e  quinto  periodo  del  decreto-legge  31
maggio  2021,  n.  77,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per assicurare la  loro  esecuzione  e
messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di  Milano-Cortina  2026.  Al  Commissario  non
spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
                               Art. 34 
 
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili  da  parte  degli
  enti  previdenziali  per  soddisfare  esigenze   logistiche   delle
  Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di  nuovi  sedi  per
  esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di  nuovi  sedi  per
  esigenze connesse al PNRR. 
  1.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   logistiche   delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate  anche  all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma  15
gli  Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte   delle   risorse
finanziarie  all'acquisto  di  immobili,  anche  di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio
in locazione  passiva  alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»; 
    b)  il  terzo,  quarto  e  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili  acquistati  ai
sensi del presente comma  si  applica  un  canone  annuo  determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del  costo  di  acquisto
contrattualizzato e delle spese sostenute  dagli  enti  previdenziali
pubblici  per  gli  interventi  di  messa  a  norma   e   adeguamento
dell'immobile alle esigenze  della  amministrazione  conduttrice.  La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e'  stabilita
in via definitiva dagli enti previdenziali  e  dalle  amministrazioni
dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto  e
non  puo'   essere   oggetto   di   modifica,   fermo   restando   la
quantificazione degli stessi  anche  in  un  momento  successivo.  Ai
canoni di locazione di cui al presente  comma  non  si  applicano  le
riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza  dei
saldi di finanza pubblica.»; 
    c) il settimo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le  parole:  «il
nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»; 
    b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente: 
      «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui
al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al  primo  periodo
della citata lettera b).». 

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

                               Art. 35 
 
Disposizioni in materia di digitalizzazione  del  processo  civile  e
                       degli atti processuali 
 
  1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti
dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta
la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  il
processo civile telematico. In tali  casi,  si  puo'  procedere  alla
distruzione degli originali analogici, secondo le modalita'  previste
con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante  per  la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; 
    b) al comma  5,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri». 
  2. Il decreto del Ministro della giustizia  previsto  dall'articolo
22 del Codice  dell'amministrazione  digitale,  come  modificato  dal
comma 1, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «Nei  procedimenti  davanti  al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte  di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il deposito dei provvedimenti del giudice  e  dei  verbali  di
udienza ha luogo con modalita' telematiche.». 
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo
2023 e si applicano anche ai  procedimenti  gia'  pendenti  a  quella
data. 
                               Art. 36 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  deposito   telematico   nei
              procedimenti di volontaria giurisdizione 
 
  1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le  persone
fisiche che stanno in giudizio personalmente possono  depositare  gli
atti processuali e i documenti con modalita' telematiche  avvalendosi
del portale dedicato  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero  della
giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona  esclusivamente  con
tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per  il
tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica
certificata   dell'ufficio    giudiziario    destinatario    mediante
l'indirizzo di posta elettronica certificata a  tale  scopo  messo  a
disposizione dal Ministero della giustizia.  Tale  indirizzo  non  e'
inserito nel registro generale degli  indirizzi  elettronici  gestito
dal Ministero della giustizia. 
  2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per  il  deposito
in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il
cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non  risulta  da
pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso. 
  3. Con uno o  piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare  il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e
gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Con successivo decreto del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  adottate  le
specifiche tecniche di cui al comma 1. 
                               Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
                                 149 
 
  1. All'articolo 41, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono  inserite
le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui». 
                               Art. 38 
 
             Disposizioni in materia di crisi di impresa 
 
  1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo  25-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia  delle  entrate
puo' concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in  caso
di  comprovata  e  grave  situazione  di   difficolta'   dell'impresa
rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo  articolo
25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto. 
  2. Dalla data della pubblicazione nel registro  delle  imprese  dei
contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a)
e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,
n. 14, si  applica  l'articolo  26,  comma  3-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata,  al
momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  l'imprenditore  puo'
depositare, in luogo  delle  certificazioni  previste  dal  comma  3,
lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  la  quale
attesta  di  avere  richiesto,  almeno  dieci  giorni   prima   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le  certificazioni
medesime. Le disposizioni di cui al  primo  periodo  si  applicano  a
tutte le istanze presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023. 
  4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria
prevista dall'articolo 199,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto  mesi  a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 39 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 51 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse; 
    b) al comma  3-bis,  le  parole:  «Il  Direttore  generale  delle
risorse materiali, dei beni e  dei  servizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole  «,  sentito  il
Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse. 
                               Art. 40 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione  del  bando  per  la  procedura  di  interpello,  il
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  pubblica  la
graduatoria finale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  15
marzo 2023 il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»; 
    b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le  parole  da  «entro
sessanta giorni»  a  «giustizia  tributaria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trenta giorni dalla pubblicazione della  graduatoria
di cui  all'articolo  1,  comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso,
hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023»; 
  2.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:  «3.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La  disposizione  del  primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere  dal  1°  luglio
2023. 
  3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero  dei
giudizi pendenti dinnanzi  alla  Corte  di  Cassazione  di  cui  alla
Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione  1,  Componente  1,
Asse 2, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  mediante  la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1,  comma  198,  della  legge  29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo  291  del  codice  di  procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri  posti  a
carico del contribuente, provvede a depositare  entro  il  31  luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco  delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197  del
medesimo articolo 1. 
  4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui  al  comma  3
mediante la riduzione dei tempi per la  dichiarazione  di  estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130,  e  dell'articolo  391  del  codice  di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al  comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31  marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti,  nonche'  dell'assenza  di
provvedimento di diniego. 
  5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza
energetica

                               Art. 41 
 
                   Semplificazione per lo sviluppo 
                  dell'idrogeno verde e rinnovabile 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, quinto  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti  impianti
di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di  cui  al  punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da
fonti rinnovabili, ove previsti»; 
    b) all'allegato II alla parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'
inserito il seguente: 
      «6-bis)  Impianti  chimici  integrati  per  la  produzione   di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per  la  produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie
unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.». 
                               Art. 42 
 
            Interventi di rinaturazione dell'area del Po 
 
  1.  Gli  interventi  di  cui  alla  Missione   2,   Componente   4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel  Programma  d'azione  per  la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto  del  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po 2  agosto
2022, n. 96, sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
                               Art. 43 
 
              Disposizioni per l'efficienza energetica 
                      a valere sui fondi PREPAC 
 
  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                               Art. 44 
 
Estensione dello stanziamento per le annualita'  2025  e  2026  delle
              risorse di assistenza tecnica per il PNRR 
 
  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'  pari  a  4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                               Art. 45 
 
Utilizzo  dei  proventi  delle  aste  C02  e  supporto  al  Ministero
  dell'ambiente e della sicurezza  energetica  per  la  gestione  del
  Fondo per il programma  nazionale  di  controllo  dell'inquinamento
  atmosferico 
  1.  All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: 
    «dai costi di cui all'articolo 46,  comma  5»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3  milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica ai fini  dell'efficace  attuazione
delle attivita' di cui al presente comma». 
  2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente
a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle
risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due  per  cento  delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.». 

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

                               Art. 46 
 
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia  di  beni
                              culturali 
 
  1. Con riferimento agli  immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi  della  parte  seconda
del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  interessati  da
interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  le
opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  e  che  non   comportino   modifiche   delle
caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali  o
delle finiture esistenti, sono consentite  previa  segnalazione  alla
soprintendenza competente per territorio. 
  2.  La  soprintendenza  competente  per  territorio,  in  caso   di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento  della  segnalazione  di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi di essa. 
   3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di  cui  al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  2  in  presenza  delle
condizioni previste dall'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  4.  Nel  caso  di  attestazioni   false   e   non   veritiere,   la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei  lavori  e
ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite  e  il  ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di  cui  al
comma 2, fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le funzioni  di  tutela  sono  esercitate  conformemente  a
criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero.»; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»; 
      2) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. In  caso  di  inerzia,  il  potere  di  adottare  il
provvedimento e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i  successivi
trenta giorni.». 

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili

                               Art. 47 
 
Disposizioni in materia di installazione di  impianti  alimentati  da
                          fonti rinnovabili 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 8: 
      1)  alla  lettera  c-bis.1),  le  parole:  «del  perimetro   di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno
del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»; 
      2) alla lettera c-quater): 
        2.1) al secondo periodo, le  parole:  «di  sette  chilometri»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole:  «di
un  chilometro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cinquecento
metri»; 
        2.2) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la  competenza  del  Ministero
della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti  localizzati
in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo  12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»; 
    b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
      «Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per  l'installazione
di  impianti  fotovoltaici)  -  1.  L'installazione,  con   qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle  relative  opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale  e  commerciale,  nonche'  in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in  cave
o  lotti  o  porzioni  di  cave   non   suscettibili   di   ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di  manutenzione  ordinaria  e
non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o  atti
di assenso comunque denominati. 
      2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona  sottoposta
a  vincolo  paesaggistico,  il  relativo  progetto   e'   previamente
comunicato alla competente soprintendenza. 
      3. La  soprintendenza  competente,  accertata  la  carenza  dei
requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al  medesimo
comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione  degli
interventi di cui al presente articolo.»; 
    c)  all'articolo  31,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:
«fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: 
      «le  associazioni  con  personalita'   giuridica   di   diritto
privato,»; 
    d) all'articolo 45, comma 3: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  «unica  nazionale,»  sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le  relative  modalita'  di
alimentazione,»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145». 
  2. All'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con  il  primo
periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con  le  modalita'  di
cui al comma 4» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  del
provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico  di  cui  al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini  dell'uso
delle acque»; 
    b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree  contermini  ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo  decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione
di impatto ambientale»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a  seguito
di  un  procedimento   unico,   al   quale   partecipano   tutte   le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il   rilascio   dell'autorizzazione   comprende   il
provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a  costruire
ed esercire l'impianto in conformita' al progetto  approvato  e  deve
contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico  del  soggetto   esercente   a   seguito   della   dismissione
dell'impianto o,  per  gli  impianti  idroelettrici,  l'obbligo  alla
esecuzione di misure  di  reinserimento  e  recupero  ambientale.  Il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico e'  pari  a
centocinquanta giorni. Per i procedimenti di  valutazione  ambientale
in corso alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
il procedimento unico di cui al presente comma  puo'  essere  avviato
anche in pendenza del procedimento per il rilascio del  provvedimento
di valutazione di impatto ambientale.». 
  4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo  12,  comma  2,
del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei  cui
territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati  a
valere  sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,   Componente   2,
Investimento 1.2, del PNRR,  possono  affidare  in  concessione,  nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza,  proporzionalita',
pubblicita', parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita'  per  la  realizzazione
degli impianti volti  a  soddisfare  i  fabbisogni  energetici  delle
comunita' energetiche rinnovabili. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali  di  cui  al
medesimo comma, anche sulla base di  appositi  bandi  o  avvisi  tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC),  provvedono
alla pubblicazione di appositi  avvisi  recanti  l'indicazione  delle
aree  e  delle  superfici  suscettibili  di  essere  utilizzate   per
l'installazione degli impianti, della durata minima e  massima  della
concessione e dell'importo del canone di  concessione  richiesto,  in
ogni caso non inferiore  al  valore  di  mercato  dell'area  o  della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene  conto,  ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei  soggetti
partecipanti  a   ciascuna   comunita'   energetica   rinnovabile   e
dell'entita' del canone di concessione offerto. 
  6. All'articolo 7-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e'  immediatamente  efficace.  Il  termine  di  cui  al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per  un  massimo
di trenta  giorni  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'istanza,  la  Soprintendenza  rappresenti,  in   modo
puntuale e motivato,  la  necessita'  di  effettuare  approfondimenti
istruttori   ovvero   di   apportare   modifiche   al   progetto   di
installazione.»; 
  7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  le  sbarre  di   alta   tensione   rientranti   fra   le
infrastrutture di cui alla lettera  a),  che  risultano  direttamente
funzionali all'alimentazione  delle  sottostazioni  elettriche  della
rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.A.  o  da  societa'  dalla  stessa  controllate  per  la
connessione di impianti di produzione  a  fonti  rinnovabili  con  le
modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 210;». 
  8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del  Piano
di sviluppo della rete elettrica di  trasmissione  nazionale  di  cui
all'articolo 36 del  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,
gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica  (VAS)  ai  sensi
del titolo II della parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e che rientrano tra le  fattispecie  per  le  quali  e'
prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo  6,
comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS  o  comunque  desumibili  dal  Piano
stesso. 
  9. All'articolo  1-sexies,  comma  4-sexies,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso  in  cui  gli  edifici  siano
destinati in via esclusiva alla  collocazione  di  apparecchiature  o
impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse». 
  10. Le comunita' energetiche,  i  cui  poteri  di  controllo  siano
esercitati esclusivamente da piccole e  medie  imprese  agricole,  in
forma individuale o societaria,  anche  per  il  tramite  delle  loro
organizzazioni di categoria, da  cooperative  agricole  che  svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da  cooperative
o  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228,  possono  accedere,  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli  incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, per impianti a  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia  condivisa  da
impianti e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina
primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e  b)
del medesimo articolo 8 del citato decreto  legislativo  n.  199  del
2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli  impianti
ricompresi nelle predette comunita'  energetiche  rimane  nella  loro
disponibilita'. 
  11. Le medesime  previsioni  e  deroghe  di  cui  al  comma  10  si
applicano altresi' alle altre configurazioni di  autoconsumo  diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da: 
    a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
    b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle  industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle  bevande  (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero; 
    c)  cooperative  agricole   che   svolgono   attivita'   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati. 
                               Art. 48 
 
  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere
e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare
riferimento: 
    a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate
come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
    b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina
di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; 
    c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti; 
    d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 
    e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti
oggetto di bonifica; 
    f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 
  2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai
principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come
modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le  attivita'  di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle  stesse,
anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
2017, n. 120. 
                               Art. 49 
 
Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di
  impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo  periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia
della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi
dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»; 
    b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:  
      «5-bis. La disciplina di cui al  comma  5,  primo  periodo,  si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino  a  20  kW,  posti  al  di  fuori
di aree protette o appartenenti  a  Rete  Natura  2000.  Qualora  gli
impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A)  e  B)  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica  a  condizione
che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW  e
altezza non superiore a 5  metri.  Con  riferimento  ad  aree  ovvero
immobili di cui all'articolo 136, comma  1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  mediante
apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da  138
a 141 del medesimo decreto,  la  realizzazione  degli  interventi  di
installazione e' consentita previo  rilascio  dell'autorizzazione  da
parte dell'autorita' paesaggistica competente, entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto
di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli
ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di
vista panoramici.».  
  2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    «3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di  produzione
di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in  esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.». 
  3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in  aree  agricole,  se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  e  nei  limiti
consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette  a
vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti
strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli
stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di
gestione  imprenditoriali  salvo  che  per  gli  aspetti  tecnici  di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza
fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'
realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o
ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da
attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la
ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in
collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,
del fondo.».  
  4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21   settembre   2022,   n.   142,   in
considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni
di  approvvigionamento  e  del   rilevante   impatto   produttivo   e
occupazionale della medesima impresa.  
  5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei
prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo
Quadro.  
  6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Parte III
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

                               Art. 50 
 
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione  e  per
                     l'integrazione con il PNRR 
 
  1. Al fine di  assicurare  un  piu'  efficace  perseguimento  delle
finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,
di rafforzare l'attivita' di programmazione, di  coordinamento  e  di
supporto all'attuazione,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  e  al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti
risorse nazionali e comunitarie, nonche' di  favorire  l'integrazione
tra le politiche di coesione  e  il  PNRR,  a  decorrere  dalla  data
stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione
territoriale di cui all'articolo 10 del decreto  -  legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative  funzioni  e'
attribuito  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  succede   a   titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne
acquisisce  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   con
conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono  il  personale  di
ruolo dirigenziale e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto
in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per  la  coesione
territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto  del
presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse, individuando  altresi'  la  data  a  decorrere  dalla  quale
transitano i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni  gia'  di   titolarita'   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto
si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di  cui
al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli  affari  europei,
il Sud, le politiche di  coesione  e  il  PNRR,  sentiti  i  Ministri
dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del  made
in Italy, delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della  cultura,
all'individuazione  delle  unita'  di  personale   di   livello   non
dirigenziale, trasferite  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi del  comma  2  da  assegnare  temporaneamente,  nel
numero   massimo   complessivo   di   trenta   unita',   presso    le
Amministrazioni  centrali  per  il  rafforzamento   delle   strutture
ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita'
responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale
resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si
applica  il  trattamento  economico,  compreso   quello   accessorio,
previsto presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  viene
corrisposto un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo   conseguiti   pari
all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi
i contratti individuali di lavoro stipulati  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Successivamente
all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023,  2024
e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6,  del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  2,  ad
effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di  cassa  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. 
  6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti  di
collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita'  dei
rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza,  se  confermati
entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui  al  comma
2. 
  7.  Gli  organi  dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  ad
esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di cessazione  delle  attivita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale indicata nel decreto di  cui  al  comma  2,  le
funzioni attribuite dalle vigenti  disposizioni  al  Direttore  della
medesima Agenzia sono svolte da  un  dirigente  di  livello  generale
dell'Agenzia individuato con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR  e  le  funzioni
attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono  svolte  dal  Capo
del Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  Gli  organi  di  amministrazione  in  carica
deliberano, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il bilancio  di  chiusura  dell'Agenzia,
corredato della relazione  redatta  dal  Collegio  dei  revisori  dei
conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei,  il  Sud,
le politiche di coesione e il PNRR  e  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, per l'approvazione e  la  destinazione  dell'eventuale
avanzo  di  gestione.  I  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori
dei  conti  sono  corrisposti  fino  agli  adempimenti  previsti  dal
presente comma. 
  8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai  componenti  del
Nucleo di verifica e controllo di  cui  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  novembre  2014,
sono  mantenuti  fino  alla  data  di  cessazione   delle   attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui
al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi  1  a  8,  quantificati  in  euro
24.302.914 per l'anno 2023 e in euro  28.702.914  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura
delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli
del bilancio  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di  spesa  della
Presidenza del Consiglio del Ministri con il decreto di cui al  comma
5. 
  10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,  a
supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  tenuto  conto  delle
previsioni di cui ai commi da 1 a  8,  alla  riorganizzazione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di
valutazione  e  analisi  per  la  programmazione   (NUVAP)   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  300  del  29  dicembre  2014,   che   viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al  quale
sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014. 
  11. Il Nucleo per le politiche di  coesione  e'  costituito  da  un
numero massimo di quaranta componenti. I componenti del  Nucleo  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita' politica delegata per le politiche  di  coesione,  ove
nominata, e sono scelti, nel  rispetto  della  parita'  di  genere  e
secondo le modalita' di cui all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  fra  i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici
ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, in possesso di  specifica  e  comprovata
specializzazione professionale nel settore  della  valutazione  delle
politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti
di  sviluppo  socio-economico  ovvero  nel  campo   delle   verifiche
sull'attuazione dei programmi e  dei  progetti  d'investimento  delle
pubbliche amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre
anni, rinnovabile una sola volta. I componenti  del  Nucleo,  qualora
dipendenti di  una  pubblica  amministrazione,  sono  collocati,  per
l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando  o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.
Nell'ambito della dotazione complessiva  del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi  a  titolo  non  esclusivo  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione in numero  non  superiore  a  dieci  per  un
periodo  di  tre  anni  rinnovabile  una   sola   volta   debitamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi  dei
componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui  all'articolo
31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  ai  componenti  del  Nucleo   compete   un
trattamento economico omnicomprensivo annuo  lordo  compreso  tra  un
minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro  centoquarantamila,
esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti  di
cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e'  fino  ad
euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con
il decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato
il  trattamento  economico  in  base  alla  fascia  professionale  di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle
cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39. I componenti in  posizione  di  fuori  ruolo  o  comando
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  mantengono   il   trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di  provenienza  e  agli
stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico
di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di
provenienza. 
  13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a  disciplinare,
in particolare: 
    a)  la  composizione  e  le  modalita'  di   individuazione   dei
componenti del Nucleo; 
    b) le fasce  retributive,  in  un  massimo  di  quattro,  per  la
determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo; 
    c) le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo; 
    d) le  attivita'  del  Nucleo  di  supporto  alle  strutture  del
Dipartimento per le politiche di coesione, con  particolare  riguardo
ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e  dei
progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione,
riprogrammazione afferenti  alla  politica  di  coesione,  europea  e
nazionale, ricadenti nella responsabilita' del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione  tra  politica
di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica
e l'accelerazione  e  dell'  attuazione  dei  programmi  cofinanziati
nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e
coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione
del Fondo Sviluppo e  Coesione,  anche  attraverso  l'elaborazione  e
diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi  informative;
svolgimento di tutte le  altre  attivita'  attribuite  dalle  vigenti
disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione
(NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo»  (NUVEC),  ad  eccezione
delle  funzioni  di  Autorita'  di  audit  dei  programmi   2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono
svolte dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea  (IGRUE),  ai
sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorita' di
audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di  ciascun
programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione
di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita'  di
gestione. 
  14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo  ai  componenti  del
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
19  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014,  diversi  da  quelli
individuati dal comma 5 del  medesimo  articolo  2,  cessano  con  la
conclusione delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi  in
attuazione delle previsioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri previsto dal comma 10. 
  15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e  «NUVAP»  e
le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC». 
  16. I compensi per i  componenti  del  Nucleo  sono  corrisposti  a
valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  allocate  nei  pertinenti
capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  che
sono  integrate  con  le  risorse  finanziarie,  gia'  destinate   al
funzionamento del NUVEC e trasferite con  il  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del
fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  17. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali  assegnatarie  del
suddetto personale possono  procedere,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione  organica,  alla  stabilizzazione
nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato  servizio
continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica  ricoperta,
previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione  positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale  di  cui
al  presente  articolo  sono  effettuate  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente. 
  18. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo  di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione  del  sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n.  178,  nonche'  di  implementazione,  estensione  e
sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e  di  controllo  delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  al
Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato  l'accesso  a
tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema  informatico  di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 51 
 
 Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 56 e' inserito il seguente: 
    «56-bis.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  71,
paragrafi 2 e 4, del  Regolamento  (UE)  2021/1060  e  in  attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione  europea  e  la  Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le  funzioni  di
Autorita' di audit dei Programmi  nazionali  cofinanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027  o  da
altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGRUE  ovvero
dalle Autorita' di audit individuate dalle  amministrazioni  centrali
titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di  audit
sia in una  posizione  di  indipendenza  funzionale  e  organizzativa
rispetto all'Autorita' di gestione.». 
                               Art. 52 
 
   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di
risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di
Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed
approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore
generale  della  direzione  risanamento  ambientale   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel
2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027. 
  2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento  alla  vigente  normativa  della  discarica  abusiva   di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale,  e'  autorizzata
la  spesa,  in  favore  del  Commissario  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  febbraio  2022,  di  euro
5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di  euro
100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno  2026  e  di
euro 25.000.000 nell'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e
in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del
Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.». 
  5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  che  siano  amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accordi  ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n.  50  del
2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono  titolari
di diritti  di  proprieta'  o  altri  diritti  reali  sul  territorio
nazionale, nonche' in relazione  alle  aree  e  agli  immobili  dalle
stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti
dalle societa' di cui al presente  comma,  per  la  realizzazione  di
interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del  consumo  del
suolo, recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  favorendo  al
contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali,  culturali  o
di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi,
la societa'  Arexpo  S.p.A.  puo'  svolgere  a  favore  dei  soggetti
indicati  al  primo  periodo,  attivita'  di  centralizzazione  delle
committenze  e  attivita'  di  committenza   ausiliarie   sull'intero
territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal
presente comma con l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 53 
 
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
                             risorse FSC 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
infrastrutturali,   con   un   maggiore   livello   di   avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma  7  quater,  del
decreto legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per  le  politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sulla base dei dati  informativi  presenti  nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo  1,  comma  245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147  e  delle  informazioni  fornite
dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo  e  coesione  in
cui sono inseriti, provvede all'individuazione  degli  interventi  in
relazione ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  risultino
pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori  ovvero  per
l'affidamento congiunto della  progettazione  e  dell'esecuzione  dei
lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero  per  l'affidamento  congiunto  della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 
  2.   Con   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile,  adottata  sulla
base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del  comma  1,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento  di  detti
interventi a valere sulle risorse disponibili del  Fondo  sviluppo  e
coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti  delle
disponibilita' annuali di bilancio. 

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune

                               Art. 54 
 
   Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC 
 
  1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del PNRR  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, al  fine  di  assicurare  continuita'  all'attuazione  della
politica agricola comune per il periodo  2021-2027  e  rafforzare  le
strutture amministrative preposte alla gestione del Piano  strategico
della PAC approvato con decisione della  Commissione  europea  del  2
dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo  123,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del   2   dicembre   2021,   e'   istituita   presso   il   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
l'Autorita' di gestione nazionale  del  piano  strategico  della  PAC
2023-2027. 
  2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC
si articola in due uffici di livello dirigenziale non  generale,  cui
sono preposti dirigenti con  incarico  di  livello  dirigenziale  non
generale conferito anche in deroga  ai  limiti  percentuali  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
  3. Agli uffici di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a)  supporto  al  coordinamento  tra  le  autorita'  di  gestione
regionali e gli organismi intermedi di  cui  all'articolo  3,  numero
16), del citato regolamento (UE) 2021/2115; 
    b) supporto al comitato di monitoraggio di cui  all'articolo  124
del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  4. Per il funzionamento dell'Autorita' di  gestione  nazionale  del
piano  strategico  della  PAC  e  il  potenziamento  delle  direzioni
generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste - sezione A Agricoltura  -  e'  rideterminata  in  10
posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali
di livello non generale, 461 unita'  nell'area  dei  funzionari,  365
unita'  nell'area  degli  assistenti  e  8  unita'  nell'area   degli
operatori. In relazione alla nuova dotazione organica,  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024
e' autorizzato a reclutare, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato,  nei  limiti  della  dotazione  organica,  come
rideterminata ai sensi del  presente  comma,  un  contingente  di  50
unita' di personale, di cui 40 unita'  da  inquadrare  nell'area  dei
funzionari e 10  unita'  da  inquadrare  nell'area  degli  assistenti
previste dal sistema di classificazione professionale  del  personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro  2019-2021  -
Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto  contingente
di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso
l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo  35,  comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento
di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  Per
l'attuazione del presente comma e del comma 2 e' autorizzata la spesa
di 2.062.000 euro per  l'anno  2023  e  di  2.475.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1  sono  istituiti
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione
per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi  informativi,
quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito  della
Direzione  Organismo  di  coordinamento,  un   ufficio   di   livello
dirigenziale non generale  con  funzioni  di  supporto  all'esercizio
delle  attivita'  per  la  presentazione  della   relazione   annuale
sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui
all'articolo 54, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   e
all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115. 
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo  e  la  sicurezza  dei
sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di  livello
dirigenziale non generale,  preposti  alla  strategia  evolutiva  del
sistema  informativo  agricolo  nazionale,  alla  valorizzazione  del
patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio  del  piano
strategico della  PAC  e  alla  sicurezza  dei  sistemi  informativi,
certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO  27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e  del  regolamento  di
organizzazione,  provvede  all'adeguamento  della  propria  struttura
organizzativa e dei propri uffici. 
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi  5  e
6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata
la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente,  la  vigente  dotazione
organica dell'AGEA e' incrementata di 5  posizioni  dirigenziali,  di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita'  di  cui  ai  predetti
commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in  incremento  rispetto  alla  vigente
dotazione organica,  40  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,  mediante
l'espletamento  di  procedure   concorsuali   pubbliche   o   tramite
scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi   pubblici.   Per
l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  4  e  7,  pari  a
4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui  a  decorrere
dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024,  mediante  riduzione
di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del  PNRR
di  competenza  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui  al  capitolo  di  parte  corrente
2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 e,  a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 

Titolo III

Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili

                               Art. 55 
 
                  Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente  pubblico
non  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma  14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
  2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle  funzioni  attualmente  svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in  attuazione  della  decisione  n.  1719/2006/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2021,
e  del  regolamento  (UE)  2021/888  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A  tal  fine,  coopera  con  le  altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
trasferite  all'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'  le   dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per  i
giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006,  n.
297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.
15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana  per  la
gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i  giovani  in
tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito  continua
ad applicarsi il CCNL dell'Area  e  del  Comparto  Funzioni  centrali
sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3  posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti  e
1 operatore. 
  3.  Le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza   sull'Agenzia   sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili.  L'Agenzia
italiana  per  la  gioventu'  e'  autorizzata  a   fornire   supporto
tecnico-operativo al Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  il
servizio  civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di
intesa. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto,
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili
provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente  di  livello  non  generale,  scelto  dal  Consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  della  dotazione
organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti  del
Consiglio  di  amministrazione  di  cui  al  periodo  precedente,  la
gestione corrente e'  assicurata  da  un  commissario  straordinario,
nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
politiche giovanili. 
  5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la  gioventu',  da  emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata  in  materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della
Repubblica  27  luglio  2007,  n.  156.  Il  collegio  dei   revisori
dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  rimane   in   carica   sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 56 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 57 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
                               Art. 58 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Santanche', Ministro del turismo 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 




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