-  Rossi Valentina  -  26/06/2014

INADEMPIMENTO DEL DONATARIO: NO RISOLUZIONE DI DIIRTTO-Cass n. 14120/ 2014-V.ROSSI

In tema di donazione, qualora il donatario venga meno agli obblighi stabiliti nell'atto, il donante, o i suoi eredi, hanno la facoltà di chiedere la risoluzione del negozio se essa è stata inserita, nell'atto donativo.

La clausola di risoluzione tuttavia non interviene di diritto, come avviene invece per i contratti sinallagmatici. Inoltre ai fini della risoluzione è necessario che il giudice valuti la natura dell'inadempimento, che se non sarà di importanza rilevante, non potrà essere causa di risoluzione.

Analizziamo in breve il caso

Il giudice di prime cure dichiarava risolta per risoluzione, per l'inadempimento dell'onere, la donazione di due terreni e di un edificio fatta dagli attori ai convenuti, e li condannava rilascio degli immobili oggetto della donazioine.
La decisione veniva impugnata dai soccombenti ma poi veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale riteneva che i donanti si erano legittimamente avvalsi della clausola risolutiva espressa inserita nell'atto di donazione, in quanto gravava sui donatari l'onere di provare di aver adempiuto le obbligazioni da loro assunte con il negozio.
Avverso la decisione della Corte d'appello veniva proposto ricorso in Cassazione.

Nel ricorso di cui trattasi si lamentava la violazione e la falsa applicazione della donazione modale ex art. 1456 c.c., in quanto i soccombenti ritenevano che i Giudici avessero applicato in modo errato la disciplina sulla clausola risolutiva espressa, che è dettata invece solo per i contratti di natura sinallagmatica




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