Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  11/03/2022

Quando è possibile chiedere i danni al Comune in caso di caduta dal marciapiede? - Valentina Finotti

Una signora, passeggiando nelle strade di Milano, inciampa su uno scampolo di un paletto di poco sporgente dal piano di calpestio. La signora afferma di non aver visto il paletto perché del medesimo colore del marciapiede.

La cittadina avvia, pertanto,  un procedimento contro il Comune di Milano per danni patrimoniali e non patrimoniali, ottenendo una condanna in suo favore e a carico del Comune di circa venti mila euro per danni non patrimoniali e due mila euro per danni patrimoniali, provando testimonialmente  l’accaduto e portando in giudizio foto attestanti lo stato dei luoghi.

Di seguito le ragioni della decisione della sentenza del Tribunale Milano sez. X, 31/12/2021, n.11044.

Il Tribunale applica al caso in esame alla fattispecie in esame l’art. 2051 c.c., ritenendo, quindi, sussistere, in capo al Comune una responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, ma riducendo le pretese della cittadina addossando alla stessa un corposo di colpa nella causazione del fatto.

La responsabilità da cose in custodia del Comune ha carattere oggettivo.

Cosa significa in termini di prova?

Bisogna distinguere la “tipologia” di cosa in custodia che ha provocato il danno:

  1. Se la cosa è dotata di un dinamismo intrinseco (es. un ammasso roccioso che costeggiano la strada di montagna), il cittadino che subisce da essa un danno, dovrà provare solo che esso deriva dalla cosa. Per fare un esempio pratico: al cittadino che percorre la strada in montagna basta dimostrare che il danno alla macchina o alla sua persona deriva dalla caduta di rocce che il Comune avrebbe dovuto mettere in sicurezza; 
  2. Se, invece, la cosa in custodia è inerte e statica, come un pavimento o, come nel caso di specie un “paletto” nel percorso della strada cittadina, il cittadino dovrà provare non solo che il danno causalmente deriva dalla cosa, ma anche che la cosa “inerte e statica” è pericolosa (Cass, civ. n. 21212 del 2015).

Ecco perché nel caso in esame, essendo la cosa (il paletto sporgente) inerte la cittadina di Milano doveva dimostrare, non solo che il danno era stato provocato dallo scampolo di paletto non totalmente reciso ma, anche, che esso era pericoloso provocando “da solo” il danno stesso.

Il Tribunale, da una parte, riconosce il nesso causale tra la cosa e il danno laddove la signora aveva provato documentalmente che il paletto era stato parzialmente tagliato, ma non raso al suolo, ed era pressoché invisibile “confondendosi” con il manto stradale: “dall'esame delle produzioni fotografiche versate in atti si evince in modo inequivoco che l'area ove è avvenuto il sinistro fosse caratterizzata dalla presenza di una anomalia consistente nella presenza di un paletto verosimilmente tagliato non a filo con il piano di calpestio del marciapiede, sporgente rispetto allo stesso e, dunque, tale da determinare l'inciampo e dunque la caduta al suolo di qualsiasi utente della strada

Tuttavia il Tribunale, d’altra parte, ritiene che pur avendo la signora provato il nesso causale tra la cosa e il danno, lo stesso comportamento della cittadina avesse  concorso alla causazione dell'evento dannoso. 

       La basi del ragionamento del Tribunale per dimostrare il concorso di colpa della signora sono:

  • la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, in quanto il luogo del sinistro era prossimo al luogo di lavoro, dunque verosimilmente percorso dall'attrice pressoché quotidianamente prima dell'evento; 
  • la circostanza che il sinistro si fosse verificato in pieno giorno, dunque in condizioni di ottima visibilità, alle ore 09:15 circa di una mattina estiva;
  • che l'insidia si presentava di materiale diverso (metallo) rispetto al piano di calpestio (cemento) quindi per ciò solo agevolmente visibile dall'utente della strada, al di là delle sue dimensioni e delle caratteristiche cromatiche. 
  • Che per quanto atteneva alle dimensioni del paletto, la fotografia non consentiva di valutarne le compiutamente dimensioni.

Conclude il Tribunale di Milano affermando: che la conoscenza e visibilità dei luoghi “avrebbero, certamente, dovuto indurre l'attrice a porre la maggiore attenzione nell'incedere (cfr. sul punto Cass. civ. 23919 del 2013) e le avrebbero potuto consentire di prevedere l'evento lesivo. Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità - rapportato alla sfera del danneggiato - non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità, l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che appare congruo fissare nel 20% tenuto conto, da un lato, della conoscenza dei luoghi e, dall'altro, della visibilità dell'anomalia

La quantificazione dal danno.

Alla cittadina viene riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost., valutando un periodo di inabilità per giorni 45 (al 75%), al 50% per i successivi 30 giorni ed al 25% per ulteriori 30 giorni, e, dunque, una riduzione definitiva della integrità psico-fisica della cittadina Milanese, causalmente riconducibile al fatto illecito occorso, pari al 10% .

Per il ristoro di detti pregiudizi vengono utilizzate dal Giudice le Tabelle 2021 del Tribunale di Milano  per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485) e “tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (di anni 66 alla stabilizzazione dei postumi) e dell'entità dei postumi permanenti, devono liquidarsi in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di Euro 6.750,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 15.172,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, e così per il complessivo importo di Euro 21.922,00 in valori monetari attuali”

Riconoscendo altresì alla cittadina, sotto il profilo del danno patrimoniale, le spese mediche sostenute, comprensive di esborsi per prestazione medico-legale.




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