Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  06/04/2024

Incentivi per funzioni tecniche, Applicazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d lgs 36/2023, parere Mit 2393 del 26/02/2024

Si continua nella prassi interpretativa da ultimo sfociata nella pubblicazione dell'ulteriore parere di cui al titolo con cui l’ufficio di supporto giuridico del MIT, tramite parere n. 2393/2024, ha illustrato alcune precisazioni in merito al tema suddetto

L'interpretazione che ne emerge tiene conto del fatto che nel nuovo Codice  non risulterebbe più necessario adottare un regolamento ad hoc per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi, ciò consentendo di semplificare alcuni non indifferenti passaggi quali possono essere quelli connessi ad un atto normativo (amministrativo) tale è un regolamento.

Pertanto non con un regolamento ma con un provvedimento amministrativo di carattere generale, come recentemente evidenziato dall’ANAC nel parere n. 3360/2023, si potrebbero contenere i criteri anche in relazione alle modalità previste dalla contrattazione collettiva ed al tradizionale principio del risultato, nel nuovo codice particolarmente enfatizzato (non che prima ovviamente fosse assente) con la relazione al Codice che, commentando l’art. 1, co. 4, lett. b), sottolinea come «il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative». 

Inoltre il parere in oggetto ha confermato che la percentuale del 2% (di cui all’art. 45, co. 2), essendo commisurata non agli importi «a base di gara» ma a quelli «a base delle procedure di affidamento», permetterebbe di ritenere spettanti gli incentivi per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.

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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2393
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
   
Oggetto: Applicazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del d lgs 36/2023
Quesito:

In relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.". Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata. Si chiede inoltre se il 2% che è commisurato non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l'art. 133, comma 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Risposta aggiornata

Relativamente alla domanda n. 1, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato". Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l'art. 1, co. 4, lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative". La risposta è negativa; tuttavia, resta ferma l'esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva. Relativamente alla domanda n. 2 la risposta è affermativa.




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