Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  29/10/2023

Incentivo funzioni tecniche art. 45 d lgs 36/2023, deliber adel 21/09/2023, n.187, sezione per la Lombardia della Corte dei conti

Con la deliberazione del 21/09/2023, n.187, la sezione per la Lombardia della Corte dei conti ha effettuato uno studio tale da comparare gli elementi tra l'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 (vecchio Codice) e l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice), i quali disciplinano gli incentivi per le funzioni tecniche, individuando 3 differenze principali.
La nuova impostazione del testo dell’articolo le attività tecniche incentivabili, ma esse vengono indicate nell’allegato I.10 al D. Leg.vo 36/2023. La formulazione dell'art. 113 del D. Leg.vo 36/2023 restringeva il campo di applicazione degli incentivi alle sole procedure di gare di appalto, escludendo tutte le altre procedure (contratti di PPP e concessioni) e gli affidamenti diretti. L'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 inoltre estende l'ambito di applicazione a tutte le procedure di affidamento e non solo all'appalto. L'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 inserisce gli enti concedenti (oltre alle stazioni appaltanti, di cui all'art. 113, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023) tra i soggetti che attivano le procedure di affidamento e che destinano le risorse per finanziare le funzioni tecniche. L'ente concedente è definito nella lett. b) dell'art. 1 dell'Alllegato I.1 del nuovo Codice come qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.


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