-  Luca Leidi  -  06/09/2016

Irrilevanza della pericolosità della cosa per applicazione art.2051 c.c. - Cass. Ord. n.17625/2016 - L.Leidi

CASSAZIONE ORDINANZA N.17625 DEL 5/9/2016 

Onere della prova tra danneggiato e custode

Accertamento nesso di causalità rende irrilevante la pericolosità della cosa ex art.2051 c.c.

Risarcimento danni alla salute in seguito a caduta provocata dal manto stradale disconnesso

Nuovamente al vaglio della Suprema Corte, Sezione VI Civile, una questione riguardante il campo di applicazione della responsabilità ex art.2051 c.c., relativo al danno cagionato dalle cose in custodia («ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia»).

Per giurisprudenza e dottrina consolidata, la responsabilità ex art.2051 c.c. rientra senza dubbio nell"alveo della responsabilità oggettiva (1), stabilendo che il custode può liberarsi da tale tipo di responsabilità solo provandone il «caso fortuito» (2).

I tratti salienti della responsabilità ex art.2051 c.c. sono costitutiti:

1) sul piano causale – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res;

2) sul versante soggettivo dell"imputazione della responsabilità – dall"esistenza di un potere di fatto sulla res che deve essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l"effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.

Secondo giurisprudenza, è proprio il "potere di gestione" che il custode esercita sulla cosa a giustificare – in un"ottica di sollecitazione al corretto adempimento dei relativi obblighi – la previsione di un regime di imputazione della responsabilità più gravoso, che si sostanzia in una presunzione di responsabilità, superabile – come già detto – solo con la prova del caso fortuito. (3)

Il caso sottoposto alla S.C. ha ad oggetto il risarcimento dei danni alla salute, richiesto al Comune, patiti da una donna in seguita alla sua caduta, provocata dal manto stradale connesso.

L"APPELLO

La Corte di Appello aveva rigettato la domanda di risarcimento della donna, adducendo che:

a) la fattispecie dedotta in giudizio era sicuramente disciplinata dall"art.2051 c.c.;

b) la caduta della Signora fu causata dalle buche e dal brecciolino presenti sulla strada "incriminata";

c) l"accoglimento della domanda avrebbe «richiesto la dimostrazione del fatto che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità»;

d) «sarebbe stato necessario dimostrare (presumibilmente a carico della danneggiata, n.d.r.) che la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l"oggettiva responsabilità del custode».

LA CASSAZIONE

Il legale della Signora, così, propose ricorso in Cassazione per violazione degli artt.2051 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d"Appello – contrariamente all"interpretazione prevalente in giurisprudenza – ha addossato alla vittima l"onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa fosse "potenzialmente pericolosa".

I Germellini, ribadendo l"indirizzo interpretativo prevalente, denotano come debba ripartirsi l"onere della prova tra il danneggiato ed il custode nei casi in cui di applicabilità dell"art.2051 c.c..

Si devono distinguere due ipotesi:

A) Danno causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo.

In questi casi, «l"attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno», mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;

B) Danno causato da cose inerti e visibili (ad es. marciapiedi, scale, strade, pavimenti, ecc.).

In tali evenienze, sarà il danneggiato a dover provare il nesso di causalità tra cosa e danno, dimostrandone la pericolosità (4).

La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, «ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art.2727 c.c., la sussistenza d"un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno». In altre parole, la pericolosità della cosa non è presupposto necessario alla applicabilità del dettato dall"art.2051 cit., bensì, ove provata, è meramente una presunzione per l"Organo giudicante in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra la res ed il danno.

Rileva la Cassazione come, nel caso di specie, è stata la stessa Corte d"Appello a ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno, con conseguente carico sulla convenuta della dimostrazione della colpa esclusiva o concorrente della vittima, oppure del caso fortuito.

Invece, i Giudici di secondo grado, hanno rilevato che dalla non pericolosità della cosa derivasse l"assenza di colpa del custode – errando – , e non invece l"assenza del nesso di causalità.

L"errore della sentenza, rilevato dalla Corte, «è consistito nello scambiare la prova del nesso di causa con quella della assenza di colpa». Infatti, quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato (come avvenuto nel caso di specie in secondo grado), non è più necessario stabilire se la cosa fosse pericolosa o meno; sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante. Provate tale nesso, spettava dunque al Comune dimostrare la propria assenza di colpa.

Da ciò consegue tale principio di diritto: «una volta accertata l"esistenza d"un nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all"art.2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa.».

Conclude la S.C., «anche il proprietario di cose non pericolose risponde ex art.2051 c.c., una volta appurato un valido nesso di causa tra cosa e danno.».

P.Q.M.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d"Appello affinché pronunci secondo il predetto principio di diritto.

 

Dott. Luca Leidi del Foro di Milano

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(1) Si vedano, da ultimo, Cass. 18 febbraio 2014 n.3793 e Cass. 5 dicembre 2013 n.27287. Degna di nota, anche per ciò che ha a riguardo l"oggetto della fattispecie in esame, la massima della sentenza della Cass. 21 marzo 2013 n.7125, in Mass. Rep. Lex24, secondo cui «La responsabilità del custode, di cui all"articolo 2051 del Cc, ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d"un nesso causale tra la cosa e il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell"apporto causale da quest"ultima fornito alla produzione dell"evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.». Per l"ipotesi di responsabilità del danno derivante da causa ignota, v. Cass. 14 ottobre 2011 n.21286.

(2) Per caso fortuito suole intendere quella causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode (v. Cass. 5 febbraio 2013 n.2660).

(3) V. Cass. 8 aprile 2014 n.8147. Per un approfondimento sul tema del "rapporto di custodia", «rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore», si veda Cass. 17 giugno 2013 n.15096.

(4) Ex multis, da ultimo, Cass., Sez.VI, Ord. n.21212 del 20 ottobre 2015. In tale ordinanza, i Germellini rilevarono che «qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.».




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