-  Valeria Cianciolo  -  12/03/2017

La comoda divisibilità dellex casa coniugale – di Valeria Cianciolo

Nota a Trib. Taranto Sez. II, Sent., 21.02.2017

Omologata la separazione fra i coniugi, il marito chiedeva l"uso dell'immobile comune e la divisone dello stesso in parti uguali al fine di poter concretamente rendere esercitabile il diritto all'uso paritario del bene comune nei sensi di cui all'art. 1102 c.c.

La moglie si opponeva deducendo che in sede di omologazione della separazione consensuale l'immobile era stato a lei assegnato ed ai figli V. e C.; che, pertanto, il giudice funzionalmente competente a conoscere della domanda era il giudice della separazione eventualmente investito della domanda di modifica dei provvedimenti inerenti l'affidamento dei figli e le condizioni economiche della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c.. Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale rendeva giuridicamente inammissibile la domanda del marito di poter utilizzare il bene oggetto del predetto provvedimento di assegnazione, trascritto ed opponibile anche ai terzi e, a fortiori, al coniuge non assegnatario.

All'esito della Ctu il Tribunale ha ritenuto che l'immobile fosse comodamente divisibile in natura, ai sensi degli artt. 1114 e 720 c.c..

L"art. 720 cod. civ. prevede che se nell"eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell"intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell"eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l"attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all"incanto.

Il consulente tecnico nel caso esaminato dal Tribunale tarantino ha evidenziato come "l"immobile fosse suscettibile di frazionamento in due quote di valore differente, ma eguagliabile a mezzo apposito conguaglio, ognuna per ciascun condividente, omogenee sotto il profilo qualitativo ed idonee ad assicurare ad ambo i condividenti, senza la formazione di un edificio condominiale, la fruizione di quelle utilità che l'immobile unitariamente considerato assicurava sia pure in misura quantitativa ovviamente superiore, senza apprezzabili limitazioni e/o condizionamenti, e senza la necessità di affrontare interventi adattatori di rilevante costo (eccezion fatta per la rinnovazione degli impianti tecnologici e delle murature di tompagno, che non incidono tuttavia sulla struttura dell'immobile) o di costituire pesi o servitù che limitino eccessivamente il godimento iure dominii delle quote, risultando così conservata anche la destinazione economica e funzionale del manufatto rispetto allo stato di indivisione e la sostanziale eguaglianza di valore delle costituende quote, pur se realizzata mediante l'attribuzione di un conguaglio."

Le porzioni sono "diseguali" non solo quando esprimono un valore venale diverso, ma anche, e soprattutto, quando siano caratterizzate da un quid che le rende differenti per motivi oggettivamente valutabili.

Nel caso di specie, le porzioni sono "uguali" come fungibilità, assicurando entrambe l'utilizzazione abitativa propria dell'immobile nella sua interezza, diseguali come valore, dovendo essere necessario un conguaglio pari a ben Euro 30.000,00 per pareggiarne il valore.

Le concrete esigenze abitative palesate dalla donna affidataria di minori nel giudizio di separazione personale con il di lei coniuge e condividente, hanno portato il Tribunale ad assegnare proprio a lei la prima quota, così assicurando ai figli spazio vitale per una crescita dignitosa, senza rinunciare alla speranza di una riconciliazione col genitore utilizzatore del limitrofo appartamentino integrante la seconda quota.

La non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell"immobile o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi[1]. In particolare, secondo la giurisprudenza è divisibile o comodamente divisibile quel bene il cui frazionamento non comporti un totale o parziale venir meno della funzione e/o una riduzione del valore originario di esso, di modo che, perdendo il minimo possibile del valore di partenza (indotto dall'essere elemento di un"entità unitaria), ciascuna porzione resti sostanzialmente idonea (sia pure in proporzione della sua entità) ad assolvere la stessa funzione economica del tutto, senza subire apprezzabili perdite dell'originario valore [2].

Un immobile non può quindi, ritenersi comodamente divisibile qualora la divisione, sebbene realizzabile materialmente, attribuisca ai partecipanti porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero, determinando con il frazionamento un notevole deprezzamento del valore intrinseco originario od accorgimenti ed operazioni divisionali troppo costose o complesse ed assolutamente sproporzionate al valore dell'immobile oppure comporti l'imposizione di pesi, limiti e servitù eccessive a carico delle singole quote o il pagamento di un conguaglio in denaro sproporzionato rispetto al valore di ciò che si riceve in natura.

 



[1] Cass. 28 maggio 2007, n. 12406, in Giur. it. Mass., 2007

[2] Cass. 10 gennaio 2014, n. 407, cit.; Cass. 23 ottobre 2001, n. 12998, in Giur. it. Mass., 2001; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1260, in Giust. civ. Mass., 1995, 275.




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