-  Farina Massimo  -  18/07/2010

LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE SULL'UTILIZZABILITÁ DELLE VIDEORIPRESE CONTRO IL LAVORATORE CHE RUBA -– Massimo FARINA

La Cassazione Penale, sez. V, si è recentemente espressa[1] sulla utilizzabilità, a fini penali, delle videoriprese effettuate con telecamera installata all'interno di un bar dal datore di lavoro per dimostrare il furto effettuato dalla cassiera.

 

Si ripropone il problema dei limiti, nell’utilizzo degli strumenti “audiovisivi”[2], che vincolano, e limitano, il potere di controllo del datore di lavoro.

Affrontare questa tematica significa tener conto di molteplici fonti normative: gli articoli della Costituzione a tutela della personalità umana, del codice di procedura penale (che statuiscono l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite), lo Statuto dei lavoratori
[3] (che disciplina, e limita, il controllo a distanza del lavoratore), il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza[4] (nonché, il Codice della Privacy[5]) e, infine, le norme del codice civile inerenti i doveri di diligenza e fedeltà nello svolgimento della attività lavorativa.

Ai sensi degli articoli 2086, 2094 e 2104, l’imprenditore ha il potere di controllare l’adempimento del lavoratore in modo diretto ovvero mediante la propria organizzazione gerarchica.  L’art. 114 del Codice della Privacy rubricato “controllo a distanza” rinvia all’art. 4 dello statuto dei lavoratori, il quale, al comma 1, dispone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo dei lavoratori. Tale divieto è, però, derogato al comma secondo del medesimo articolo, che prevede la possibilità, sottostante a determinate condizioni e limiti, di installare ed utilizzare apparecchiature che rispondano ad esigenze produttive, organizzative o di sicurezza, che, almeno potenzialmente, possano comportare una attività di controllo sull’attività lavorativa.

N
ella pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito che "gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuosi da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato".

Già in sede civile
[6] fu riconosciuta, dalla Suprema Corte la legittimità dei controlli difensivi, mediante l’utilizzo di sistemi audiovisivi, entro i seguenti limiti:  

"Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore"

Nel caso di specie, la cassiera di un bar veniva condannata, dal Tribunale di Treviso, per il reato di furto aggravo; imputazione, successivamente, derubricata, ad appropriazione indebita, dalla Corte d’Appello di Venezia.

La prova emerse da videoriprese effettuate con telecamera installata all’interno del bar, che mostravano, in due occasioni, che la cassiera “dato il resto a cliente, sollevava lo scomparto destinato alle banconote, prelevandone una che infilava in tasca, dopo essersi guardata intorno ed aver chiuso la cassa”.

Sollevata l’eccezione di inutilizzabilità delle riprese da parte della difesa, la Corte di merito la respinse ed, oggi, la Suprema Corte di Cassazione, avvalorando tale orientamento, ha precisato che “la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori”.

 

 



[1] Sentenza 1° giugno 2010, n.20722, in Diritto & Giustizia 2010.

[2] Tale definizione compare nell’art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70); ad essa, pacificamente, si riconducono  gli strumenti di videosorveglianza.

[3] Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, in Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.

[4] Provvedimento in materia di videosorveglianza  dell’8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, consultabile al seguente link http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680#7.

[5] Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.123.

[6] Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 aprile 2002 n. 4746, in Giust. civ. Mass. 2002, 576; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 luglio 2007, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8.




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