-  Cardani Valentina  -  16/07/2014

LA PAROLA DEL MINISTERO SULLA INCOSTITUZIONALITA DELLE SANZIONI E ORARIO DI LAVORO – Circ. 12552/14 – V. CARDANI

Nei giorni scorsi, con la circolare n. 12552, è intervenuto il Ministero del Lavoro offrendo alcune linee guida in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme sugli orari di lavoro.

Ed infatti, con sentenza del 21/05-04/06/2014 la Corte Costituzionale è intervenuta con la pronuncia 153/2014 (già pubblicata su questo sito, qui) dichiarando incostituzionali – per eccesso di delega – le sanzioni previste dall"art. 18bis del d.lgs. 66 dell"8 aprile 2003, così come modificate dal d.lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 per mancato rispetto della disciplina concernente l"orario di lavoro, l"espletamento di lavoro straordinario, il riposo giornaliero / infrasettimanale e le ferie annuali.

In adeguamento a detta pronuncia, il Ministero del Lavoro ha dunque osservato che, per ciò che concerne le violazioni perpetrate nel periodo tra l"entrata in vigore del d.lgs. 213/2004 ed il successivo intervento legislativo – questa volta – con lg. 112/2008, andranno applicate le sanzioni – seppur desuete - previste dalla normativa di cui al r.d.l. n. 692 del 1923 e alla lg. 22 febbraio 1934, n. 370.

In particolare, precisa il Ministero del Lavoro, le sanzioni da ultimo menzionate andranno applicate a quelle situazioni giuridiche che alla data attuale non siano ancora da considerare "chiuse": in definitiva, tali sono quelle concernenti violazioni per le quali sia già stato redatto un verbale di contestazione dell"illecito ma non sia ancora stata emessa un"ordinanza di ingiunzione, ovvero violazioni per cui siano in corso i termini per l"opposizione all"ordinanza di ingiunzione, ovvero ancora violazioni per le quali sia in corso il procedimento di opposizione.




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