-  Costa Elisabetta  -  27/02/2009

LA RESPONSABILITA' PER IL DANNO CAUSATO DA OPERE PUBBLICHE – Elisabetta COSTA

La fattispecie in questione riguarda il comune di Casalvelino, in provincia di Salerno, che commissionava la costruzione di un porto e delle relative scogliere di protezione. La costruzione di tali infrastrutture, però, creava un mutamento delle correnti e interferiva nel gioco dei flussi marini, accelerando enormemente la lenta e naturale erosione delle coste.
Il processo che ne seguiva, innanzi al tribunale di Salerno, vedeva come parte attrice il titolare di due stabilimenti balneari che avevano subìto sia danni materiali alle infrastrutture, causati dalla maggior forza del mare, sia un decremento del proprio fatturato, in quanto il tratto di lido a loro disposizione per l’esercizio della propria attività si era notevolmente assottigliato, permettendo l’accesso a un minor numero di clienti rispetto alle stagioni pregresse.
L’attore imputava la responsabilità dei danni subìti alle nuove infrastrutture portuali, a suo dire causa dei mutamenti ambientali che avevano coinvolto il tratto di costa in questione. Per tale motivo l’imprenditore decideva di citare in giudizio il comune di Casalvelino, che aveva commissionato l’opera in questione.
Di grande importanza, per la risoluzione della controversia, è stata la perizia del C.T.U., che ha dimostrato il nesso di causalità fra la costruzione del porto e i danni subiti dall’attore. La perizia confermava la tesi per cui la causa dei mutamenti ambientali in questione fosse proprio da imputare alla costruzione del porto e delle relative scogliere che, come si legge nella perizia stessa, “hanno intrappolato i sedimenti che prima il mare spostava, accelerando il tasso di erosione costiero”.
In riferimento alla possibilità di evitare tali conseguenze, applicando maggiore diligenza nella progettazione e nella costruzione dell’opera, la stessa perizia accertava che “i progetti di tali interventi realizzati dall'amministrazione comunale non sono apparsi al collegio peritale approntati e realizzati in base alla elaborazione di sufficienti dati meteomarini, e non assistiti da modelli fisico - matematici idonei. In tal senso, l'errata progettazione e l'errata impostazione tecnica delle opere risultano aver alterato il naturale flusso del dinamismo marino”.
Dalla perizia è quindi, senza alcun dubbio, emerso che la costruzione del porto ha influito negativamente sull’ambiente circostante, andando a creare i problemi di erosione della costa lamentati dall’attore.
Accertato il nesso di causalità, rimaneva da accertare la responsabilità del Comune per gli errori di progettazione dell’infrastruttura in oggetto.
Il tribunale osservava che è pacifico che anche la Pubblica Amministrazione, nonostante la discrezionalità di cui gode circa i criteri e le modalità di esecuzione di un’opera pubblica, è anch’essa tenuta ad osservare le comuni norme di prudenza e di diligenza imposte dal principio del neminem laedere, che impone di non arrecare danno a terzi.
Inoltre, non può essere considerato fattore di esclusione della responsabilità dell’ente l’avere correttamente seguito l’intero iter procedimentale previsto dalla legge in materia di opere pubbliche. Oltre alle regole del diritto amministrativo, l’ente pubblico, nel realizzare un’opera, deve rispettare anche le regole tecniche e di comune diligenza e prudenza allo scopo, come già detto, di non arrecare danno a terzi.
Dalla perizia effettuata è emerso chiaramente che tali regole non sono state rispettate in quanto, all’epoca della progettazione del porto, esistevano sufficienti tecniche scientifiche che, se applicate, avrebbero evitato l’erosione della costa e i conseguenti danni all’arenile e alle infrastrutture.
Inoltre, applicando il principio dell’art. 2051 c.c., il giudice ha sostenuto che la responsabilità dell’ente va oltre il periodo di realizzazione dell’opera e prosegue anche successivamente in quanto è compito della pubblica amministrazione continuare a provvedere, anche sulla base di quanto emerso a opera ultimata, affinché i possibili danni nei confronti di terzi non si verifichino.
Nel valutare la responsabilità del Comune di Casalvelino si è tenuto conto che il danno subito dall’attore discende comunque dalla forza erosiva del mare, quindi da un elemento naturale difficilmente controllabile dall’uomo.
A tale proposito, consolidata giurisprudenza di Cassazione (Cass. 28.03.2007 n. 7577; Cass. 09.04.2003 n. 5539; Cass. 27.05.1995 n. 5924) sostiene che l’autore dell’azione o della omissione è sollevato da qualsiasi responsabilità solamente se i fattori naturali avrebbero autonomamente causato l’evento indipendentemente dal comportamento del medesimo. Qualora, invece, venga accertato che le condizioni ambientali e i fattori naturali non sarebbero stati in grado di causare alcun danno senza l’intervento dell’uomo, il soggetto che ha messo in atto il comportamento da cui ne è indirettamente susseguito l’evento dannoso è interamente responsabile di tutte le conseguenze. Infatti, essendoci una concorrenza fra una causa umana imputabile e un concausa naturale non imputabile, non è possibile distinguere proporzionalmente il grado di responsabilità dell’agente.
Essendo presenti tutti gli elementi per emettere un giudizio, ossia la presenza della lesione del diritto di proprietà, l’accertato nesso causale fra la costruzione dell’opera e il danno subito dalla parte attrice e, infine, la dimostrata illiceità della condotta dell’ente, il tribunale condannava il comune di Casalvelino al risarcimento del danno subito dall’attore.
Date le particolari condizioni, non essendo possibile la reintegrazione del danno ex art. 2058 c.c., il giudice disponeva un’ulteriore perizia, di tipo contabile, finalizzata alla quantificazione del danno relativo alla perdita di clienti e al derivato decremento del volume di affari dell’attività commerciale della parte attrice.




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