-  privato.personaedanno  -  08/04/2014

LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PROBATORI NELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. – Roberto BOTTERO

Sono ormai consuete le difese di stile proposte dai custodi convenuti, per lo più pubbliche amministrazioni, che resistono alle domande risarcitorie opponendo la colpa del danneggiato nella verificazione del sinistro.

Si assume spesso che il danneggiato che non abbia prestato la dovuta diligenza ed attenzione abbia causato o concausato l"evento.

Non sono rare le motivazioni che finiscono per attribuire di default una colpa al danneggiato, senza tuttavia esplicitare cosa in concreto tale comportamento sarebbe consistito: di fatto, la condotta colposa della vittima viene presunta, vuoi in relazione al contesto, vuoi sulla scorta non già di circostanze di fatto provate ma, a sua volta, di ulteriori presunzioni poste in chiave meramente ipotetica e teorica.




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