-  Redazione P&D  -  27/01/2015

LACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO - Vito AMENDOLAGINE

 

SOMMARIO: 1. I lineamenti del procedimento. – 2. Le controversie a cui è applicabile. – 3. La condizione di procedibilità. – 4. Il procedimento: l"accertamento del requisito sanitario. – 5. La chiusura del procedimento. – 6. Il decreto di omologa ed il parere espresso dal c.t.u. – 7. L"attività del giudice nel procedimento di accertamento dello stato invalidante. – 8. La contestazione della c.t.u. e l"apertura del giudizio di merito. – 9. La verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione. – 10. Le spese di consulenza.

 

- L'art. 445 bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tratto essenziale del nuovo procedimento è la scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità.

Infatti mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, nello stesso giudizio la ricorrenza dello stato di invalidità e dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione, per effetto della modifica legislativa le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono in due diverse fasi : quella concernente l'accertamento sanitario, regolata dal rito speciale, caratterizzata dal contraddittorio posticipato ed eventuale, e quella di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.

- In base al comma 1 dell"art. 445 bis c.p.c. nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilita ed assegno di invalidità disciplinati dalla l. 12 giugno 1984, n. 222 chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve proporre al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede, un"apposita istanza in forma di ricorso per accertamento tecnico preventivo volta alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Nel ricorso per accertamento tecnico preventivo occorre indicare esclusivamente la prestazione previdenziale od assistenziale richiesta e le condizioni di salute del ricorrente, trattandosi degli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della supposta invalidità (1).

- Il comma 2 dell"art. 445 bis c.p.c. prevede che l'espletamento dell"anzidetto accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale diretta al riconoscimento delle prestazioni, atteso che ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico od il suo completamento.

Allo stesso modo di quanto previsto per la condizione di procedibilità di cui all"art. 5 d.lgs. n.28/2010, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (2).

Va altresì precisato che ai sensi del comma 3 dell"art. 445 bis c.p.c. la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Appare quindi evidente come in base alla formulazione legislativa, si apre in via preventiva un procedimento obbligatorio per chiunque intenda fare valere il proprio diritto a conseguire una determinata prestazione assistenziale o previdenziale il cui fine è esclusivamente quello della immediata verifica delle condizioni sanitarie, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 696 bis c.p.c. e dell'art. 10 comma 6 bis d.l. n.203/2005 convertito in l. n.248/2005.

- Il comma 4 dell"art. 445 bis c.p.c. enuncia che il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

E" quindi evidente come ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto non impugnabile né modificabile.

In buona sostanza, la ritenuta sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal consulente tecnico d"ufficio ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa intangibile.

Infatti, ai sensi del comma 5 dell"art. 445 bis c.p.c. in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 4 della stessa norma citata omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni decorrenti dal momento in cui l'istituto è giunto in possesso di tutti i dati necessari alla liquidazione (3).

Ciò si spiega in quanto, in questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere, atteso che l"unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 c.p.c. disponendo la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto.

Dunque, avverso il decreto di omologa che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni, non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato non impugnabile, quindi non soggetto ad appello, ne al ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del c.t.u. c'e, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, prima della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza.

- In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del c.t.u. sono ormai definitive.

Per tale ragione, non sono qui direttamente richiamabili i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 696 bis c.p.c.

In relazione a detta disposizione si è ritenuto essere inammissibile il ricorso ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità che in quanto tale, non pregiudica il diritto alla prova come previsto dall'art. 698 c.p.c. (4).

Infatti, a differenza di quanto avviene in quel procedimento, in cui le conc1usioni della consulenza preventiva non pregiudicano le questioni relative all'ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova, nella fattispecie in esame l'accertamento dello stato invalidante, a seguito dell' omologa, non può più essere messo in discussione essendo divenuto definitivo.

- Quid juris se vi è una discrasia tra il parere del c.t.u. ed il decreto di omologa, laddove non asseveri detto parere ma lo modifichi, facendo riferimento a questione diversa da quella accertata dall'ausiliare del giudice?

Secondo un"orientamento di legittimità la discrasia sarebbe irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza, posto che alla stregua del meccanismo prefigurato dalla legge, non possono che considerarsi del tutto ininfluenti i rilievi del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve necessariamente limitarsi ad asseverare le conclusioni del nominato c.t.u. (5).

Tuttavia il ricorso proposto ex art. 111 Costituzione, deve ugualmente ritenersi inammissibile laddove esperito avverso il decreto di omologa, perchè quest"ultimo non regola i rapporti di "dare e avere" tra le parti, nulla dice sul diritto dell'istante alla prestazione, limitandosi all'accertamento sanitario della richiesta invalidità di una delle due fasi della fattispecie complessa, che abbisogna dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione, che ancora non si e compiuta, di talché non potrebbe ritenersi conc1uso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere (6).

Infatti, il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Costituzione è ammissibile nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto, soltanto quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, dovendo essere idonei a risolvere il conflitto tra le parti in ordine al diritto soggettivo dell'una o dell'altra (7).

Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'ente previdenziale di erogarla.

Infatti il decreto di omologa della relazione peritale riconosce solo l'esistenza dello stato invalidante, mentre per il diritto alla prestazione, quando l'Istituto, all'esito della verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento, si apre un distinto giudizio, in cui dovranno essere esaminate tutte le questioni addotte dall'lstituto di previdenza.

- A ciò aggiungasi che il giudice adito con l"istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza, essendogli inibito operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone il suddetto accertamento come fase preliminare imprescindibile.

Del resto, ciò si giustifica con l'intento di fare sì che le questioni sanitarie vengano decise esc1usivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza nel caso di contestazioni avverso l"espletata c.t.u., prec1udendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una più rapida definizione delle controversie, nella convinzione che l'elemento sanitario, generalmente assume rilievo risolutivo, anche scontando l'inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio di spese, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione previdenziale od assistenziale richiesta non sarebbe comunque conseguibile.

- Il comma 6 dell"art. 445 bis c.p.c. assume il compito di chiarire cosa accade se invece una delle parti contesta le conclusioni del c.t.u., disponendo che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Ciò significa che si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un ristretto termine perentorio, dovendo a pena di inammissibilità, specificare nel ricorso introduttivo del giudizio di merito i motivi della contestazione rivolti alle conclusioni del perito.

E" opportuno chiarire come tale nuova fase contenziosa, è limitata alla discussione sulla invalidità, il cui esame è circoscritto ai soli elementi di contestazione indicati nel ricorso proposto dalla parte che ha formulato il proprio dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo.

Tale fase contenziosa – successiva ed eventuale – si chiude con un sentenza definita espressamente inappellabile dal comma 7 dell"art. 445 bis c.p.c., aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. f) della l. n.183/2011 (8), ed è caratterizzata dal fatto che si rimettono in discussione le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto nella fase anteriore, potendo il giudice del merito successivamente adito disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente le stesse questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum (9).

- Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, non alla fase successiva, concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta che si apre quando è stata accertata - in sede ci accertamento tecnico preventivo obbligatorio o nel giudizio di merito sorto a seguito delle contestazioni alle conclusioni del c.t.u. - l'esistenza dell"invalidità che conferisce il diritto alla stessa prestazione previdenziale o assistenziale richiesta.

La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.

Quid juris se l'ente di previdenza non provvede alla liquidazione della prestazione previdenziale od assistenziale?

Nell"ipotesi in cui si verifichi detta eventualità, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato - per effetto dell"intangibilità dell"espletato accertamento sanitario - alla verifica dell"esistenza di tutti i requisiti "non" sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione previdenziale od assistenziale richiesta.

Il giudizio a cognizione piena, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, deve ritenersi soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi soltanto sulla verifica dei requisiti diversi dall'accertata condizione di invalidità del richiedente.

- E" ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione sulle spese di consulenza emessa nel decreto di omologa ex rt. 445 bis c.p.c.?

Secondo un"orientamento di legittimità la risposta dovrebbe essere affermativa, sulla scorta di quanto già affermato dalla stessa giurisprudenza in fattispecie analoghe, trattandosi di un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, destinato ad incidere sui diritti patrimoniali delle parti, non soggetto alla possibilità di impugnazione in altre sedi (10).

La condanna alle spese (11), infatti, incide sul corrispondente diritto patrimoniale con l'efficacia propria del giudicato, sicché, ove sia assunta in forma diversa dalla sentenza e non sia previsto altro mezzo d'impugnazione, deve riconoscersi l'impugnabilità della stessa mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (12).

In senso conforme cfr. Cass., 23 febbraio 2012, n. 2757, cit., secondo cui il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sui reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo, e non essendo la stessa modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

In buona sostanza, il giudice che pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., condanni l'una o l'altra parte al pagamento delle spese processuali comporta che una siffatta condanna innegabilmente ha carattere decisorio, perche risolve il conflitto tra le parti in ordine al diritto soggettivo dell'una o dell'altra ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel procedimento, ed ha altresì carattere definitivo, giacche rientra nell'esclusiva competenza del giudice di quel procedimento e non sarebbe modificabile né revocabile neppure in un eventuale procedimento diverso.

Per le medesime ragioni la giurisprudenza di legittimità, superando precedenti incertezze, appare orientata a ritenere che il decreto con cui il giudice d'appello abbia deciso sul reclamo proposto avverso il provvedimento reso a norma dell'art. 2409 c.c., pur se non impugnabile nel merito con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., lo è invece per la parte in cui rechi condanna alle spese del procedimento, proprio in quanto tale condanna, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (13).



________________________________________________________________________________

Cass., 17 marzo 2014, n.6085, in Foro It., 2014, I, 1499.

Secondo Trib. S.M. Capua Vetere, 14 giugno 2012, in www.iusexplorer.it, l'unica esegesi possibile dell'art. 445 bis comma 2 c.p.c. È quella che ritiene che il giudice, allorché accerti che la domanda in talune delle materie di cui all'art. 445 bis comma 1 c.p.c. È stata proposta senza il preventivo espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (o senza attendere la sua conclusione), debba pronunciare sentenza definitiva del giudizio, di contenuto meramente processuale, con la quale dichiari l'improcedibilità del ricorso, laddove l'assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso ha l'unico scopo di consentire alla parte istante di conservare - postulato il rispetto del termine - l'effetto impeditivo della decadenza prevista dall'art. 42 comma 3 d.l. 269/2003, conv. con I. 24.11.2003 n. 326, che sarebbe travolto da una pronuncia di improcedibilità del ricorso.

Così Trib. Torino, 7 maggio 2014, in www.iusexplorer.it.

Cfr. Cass., Sez. un., ord., 20 giugno 2007, n. 14301, in Giur. It., 2007, 2525; Cass., ord., 7 marzo 2013, n. 5698, in Guida al dir., 2013, 17, 69.

Cfr. Cass., 17 marzo 2014, n.6085, cit.

Cfr. Cass., 17 marzo 2014, n.6085, cit.

Cfr. Cass., ord., 20 luglio 2011, n. 15949, in Giust. Civ. Mass., 2011, 1092; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2757, in Giust. Civ. Mass., 2012, 208.

E" noto come la garanzia del doppio grado di giudizio non goda, di per se, di una copertura costituzionale, cfr. Corte cost., ord., 28 ottobre 2014, n.243, in www.iusexplorer.it; Corte Cost., ord., 12 luglio 2013, n. 190, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost., 23 marzo 2007, n.107, in www.iusexplorer.it.

Cfr. Cass., 17 marzo 2014, n.6085, cit.

Cfr. Cass., 17 marzo 2014, n.6085, cit.

E" opportuno ricordare che in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, non può essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari, comprese quelle di consulenza, quando risulti titolare, nell'anno precedente alla pronunzia, di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge. E' infatti onere dell'interessato che sia titolare di un reddito nei limiti di detta soglia di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo rappresentato dal ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Cass., 11 novembre 2011, n. 23638, in Giust. Civ. Mass., 2011, 1600.

Cfr. Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, in Giust. Civ., 2010, I, 575; Cass., 21 gennaio 2009, n. 1571, in Giust. Civ. Mass., 2009, 95; Cass., 10 gennaio 2005, n. 293, in www.iusexplorer.it.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film