-  Mazzotta Valeria  -  30/09/2014

L'ACCERTATA CRISI FINANZIARIA LEGITTIMA LA REVOCA DEL COMODATO - CASS. SU. 20448/2014 - Valeria MAZZOTTA

Le Sezioni Unite, finalmente, si pronunciano in tema di revoca del comodato avente ad oggetto la casa famigliare assegnata a nuora e nipoti nell"ambito di una separazione o divorzio.

La situazione è assai frequente: intervenuta la crisi tra i coniugi, e assegnata l"abitazione al genitore collocatario della prole, i suoceri chiedono la restituzione dell"immobile in precedenza concesso alla coppia, felicemente sposata, in comodato gratuito.

A fronte di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, nel 2013 la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza 20448 del 29 settembre 2014, affermano che l "immobile, in precedenza concesso in comodato, deve essere rilasciato se sussiste, per il comodante, una necessità seria ed urgente.

Tra i validi motivi del rilascio, i Giudici identificano la necessità di vendita e di locazione a causa di una accertata crisi finanziaria.

In particolare stando all"orientamento confermato, «in ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull"immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell"assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l"uso previsto dal contratto, salva l"ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell"art. 1809 c.c.».

La necessità che giustifica la richiesta di rilascio non deve essere grave, bensì semplicemente imprevista, e quindi sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, oltre ch, e urgente.

L'urgenza va intesa come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o ritorsivo. Dunque, secondo la Corte, « non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare».

testo della sentenza tratto da cassazione.net




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film