Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  28/01/2023

L'affidamento diretto non muta la sua sostanziale natura a seguito di una eventuale proceduralizzazione

Con il Tar Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25/11/2022, n. 750 è stato ribadito che una eventuale proceduralizzazione data dalla stazione appaltante ad un affidamento diretto non ne trasforma in una gara.

Vi si riportano alcuni passaggi significativi del pronunciamento.

"Sostiene in estrema sintesi la ricorrente che, al di là dell’espresso richiamo alle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1 comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76, la procedimentalizzazione della procedura di affidamento posta in essere dall’amministrazione intimata avrebbe dato luogo, in effetti, ad una procedura competitiva sotto-soglia che, riguardando un servizio ad alta intensità di manodopera, avrebbe dovuto essere affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa."

"Va rilevato preliminarmente che la ricostruzione normativa prospettata dalla difesa della ricorrente, non tiene conto del fatto che una procedura competitiva sotto-soglia avrebbe richiesto alla stazione appaltante anche l’applicazione del principio di rotazione, in virtù del quale il gestore uscente non avrebbe potuto essere invitato, atteso che non esiste per la stazione appaltante un generale obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta o che siano nella condizione di poter legittimamente aspirare ad essere consultate (cfr. in termini TAR Perugia 15.01.2015 n. 24; TAR Latina 30.06.2021 n. 415)."

"Ad ogni modo la doglianza non è condivisa dal Collegio, che ritiene di dover dare continuità al recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia invece come “…la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Potenza 11.02.2022 n. 108; TAR Ancona 07.06.2021 n. 468)."

"In altri termini, la circostanza per cui la stazione appaltante, pur bandendo una procedura semplificata, abbia introdotto elementi procedurali tipici delle gare formali, non determina ex se l’applicazione integrale delle regole previste per la procedura aperta, per la procedura ristretta o per la procedura negoziata vera e propria, fatte salve quelle che esprimono valori di fondo che permeano di sé l’ordinamento di settore."

"L’accoglimento della censura in esame, che muove dal ridetto presupposto per cui la procedimentalizzazione delle procedure di affidamento diretto le assimilerebbe alle procedure competitive sotto-soglia, si risolverebbe in un’inammissibile compressione della volontà del legislatore che, all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, nello stabilire che i servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fa comunque espressamente salvi gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a).".

Segue il testo riportato del provvedimento.

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Pubblicato il 25/11/2022

  1. 00750/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 00525/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2022, proposto da Con.Ser. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati xxxxxxxxxxxxxx;

contro

xxxxxxxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa xxxxxxxxxxxxxx;

nei confronti

xxxxxxxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli xxxxxxxxxxxxxx;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

- della Determinazione del xxxxxxxxxxxxxx con la quale la xxxxxxxxxxxxxx ha aggiudicato, in favore di xxxxxxxxxxxxxx, la procedura per l'affidamento dei servizi triennali di controllo dell'ingresso/accoglienza/portineria presso la sede della xxxxxxxxxxxxxx;

- della nota protocollo n. 14983/U del 29.9.2022, di comunicazione della predetta aggiudicazione e di avviso relativo al cambio appalto;

- dell'avviso esplorativo per la fornitura triennale del servizio di controllo dell'ingresso/accoglienza/portineria presso la sede della xxxxxxxxxxxxxx, pubblicato in data 3.6.2022;

- dell'avviso recante “modalità svolgimento RdO MePa ad inviti per partecipare alla procedura per l'affidamento diretto”;

- della determina a contrarre e di tutti gli atti dell'istruttoria, ivi inclusi quelli recante la scelta della procedura di affidamento e del criterio di aggiudicazione;

- di tutti gli altri atti di gara presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;

nonché, in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto ad oggi stipulato.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della xxxxxxxxxxxxxx e della xxxxxxxxxxxxxx;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il xxxxxxxxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



  1. Con atto del 3 giugno 2022 la xxxxxxxxxxxxxx diramava un avviso esplorativo finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura, qualificata “affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, da espletare tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”, per la fornitura triennale dei servizi di controllo dell’ingresso/accoglienza/portineria presso la propria sede.

L’amministrazione ha precisato di voler procedere all’affidamento, “…nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016…per come modificato dall’articolo 51 del “nuovo decreto semplificazioni ”30 maggio 2021 n. 77, che ha apportato modifiche all’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, convertito nella L. 120 dell’11/09/2020, che a sua volta ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che - fino al 30 giugno 2023 - l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000,00 euro con riferimento ai lavori e fino a 139.000,00 con riferimento alle forniture ed ai servizi…”.

L'importo complessivo posto a base di gara ammontava ad € 127.849,82 ed il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del massimo ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale (da individuarsi ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016), qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 5.

Espletata la procedura di gara, con determinazione n. 250 del 29.09.2022 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto alla xxxxxxxxxxxxxx; quarta gradata risultava la odierna ricorrente (gestore uscente del servizio) che, unitamente ad altri sei operatori economici, aveva risposto alla manifestazione di interesse, ed era stata, pertanto, invitata a presentare offerta.

Il servizio è stato poi avviato dall’aggiudicataria a far data dall’1 ottobre 2022.

  1. Per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, dell’avviso esplorativo, della determina a contrarre e di tutti gli altri atti di gara è quindi insorta la xxxxxxxxxxxxxx con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 7 novembre successivo.

Il mezzo è affidato a due ordini di censure:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con l. n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021; violazione del “considerando” n. 90 e dell’art. 67 della direttiva 24/2014; eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà;

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95, comma 3 e 97, co. 8, D.lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 3, d.l. 76/2020 come convertito con l. n. 120/2020; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà”.

2.1. Premette la ricorrente che, per quanto l’amministrazione abbia qualificato la procedura di affidamento per cui è causa come affidamento diretto, essa sarebbe stata in effetti improntata al pieno rispetto dei principi e delle condizioni di una procedura competitiva sotto-soglia, ed avrebbe dato luogo, di fatto, ad un confronto concorrenziale tra operatori economici non previsto.

Posto dunque che la procedura per cui è causa non potrebbe essere qualificata come affidamento diretto, la ricorrente rileva altresì che l’oggetto del servizio (portierato) rientrerebbe tra quelli definiti ad alta intensità di manodopera, per l’affidamento dei quali l’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità/prezzo (con l’unica eccezione degli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo).

Pertanto la stazione appaltante avrebbe erroneamente utilizzato per affidare il servizio per cui è causa il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo di quello previsto dalla legge, così rendendo illegittima l'intera gara, che andrebbe pertanto annullata. Il criterio di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante, per altro, si sarebbe rivelato pregiudizievole per la ricorrente a cui, in ragione della necessità di confermare i costi della manodopera sostenuti quale gestore uscente del servizio, sarebbe stato impedito un efficace confronto concorrenziale con le altre partecipanti.

2.2. Con il secondo ordine di censure la ricorrente, considerato che il servizio avrebbe dovuto essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lamenta l’illegittimità della legge di gara nella parte in cui prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte valide pervenute fosse stato uguale o superiore a 5.

Tale previsione sarebbe in contrasto con l’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede che l’esclusione automatica operi esclusivamente quando il criterio di aggiudicazione utilizzato sia quello del prezzo più basso.

In sostanza, poiché la procedura all’esame sarebbe una normale gara sotto soglia per l’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la disposizione censurata sarebbe da considerarsi quale “clausola nulla”, perché introdurrebbe un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di tassatività delle ridette cause di esclusione di cui all’art. 83 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

  1. In data 11 novembre 2022 si è costituita in giudizio la controinteressata xxxxxxxxxxxxxx, aggiudicataria dell’appalto, che con memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di cui nel merito ha chiesto la reiezione.

Con successiva memoria del 16 novembre 2022, la controinteressata ha ulteriormente contestato la censura articolata con il primo motivo del ricorso introduttivo, evidenziando che la consultazione di più operatori economici e la fissazione di regole per la partecipazione alla selezione non farebbe venire meno l’affidamento diretto che tale rimarrebbe in ogni caso, con la connessa possibilità di utilizzare il criterio del massimo ribasso. Sotto diverso profilo, con la citata memoria l’aggiudicataria ha eccepito anche l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per carenza di interesse, atteso che la ricorrente non è stata affatto esclusa dalla procedura in forza della clausola di gara in contestazione.

  1. In data 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che con memoria ha chiesto la reiezione del ricorso di cui ha preliminarmente eccepito la tardività, atteso che le censure della ricorrente riguardano il merito delle scelte operate dalla xxxxxxxxxxxxxx in ordine al criterio di aggiudicazione del servizio e avrebbero dovuto, in tesi, condurre all’impugnazione della determina a contrarre e dell’avviso esplorativo entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
  2. La causa, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 23 novembre 2022, convocata per la discussione dell’incidente cautelare, previo avviso in ordine alla possibilità di definire la controversia con sentenza breve.
  3. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120 comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.)
  4. Devono essere preliminarmente delibate le eccezioni preliminari con cui la difesa della resistente amministrazione e della controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e/o la tardività del ricorso introduttivo e, con la citata memoria del 16.11.2022 della xxxxxxxxxxxxxx, del solo secondo ordine di censure.

7.1. Il Collegio ritiene infondati i rilievi con cui le difese della resistente amministrazione e dell’aggiudicataria sostengono che la ricorrente, ove avesse ritenuto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso pregiudizievole, avrebbe dovuto immediatamente impugnare la lex specialis senza attendere l’aggiudicazione.

Non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma che i bandi di gara (o le lettere di invito) vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, a meno che non rechino clausole immediatamente escludenti non rinvenibili nel caso di specie, “…dovendosi con tale predicato intendersi quelle che con assoluta certezza…precludano l'utile partecipazione…" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 26.04.2018 n. 4; in termini Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 29.01.2003 n. 1 e 7 aprile 2011 n. 1).

In sostanza, posto che il criterio di aggiudicazione scelto dall’amministrazione non era evidentemente preclusivo della partecipazione della ricorrente, questa ultima non era affatto tenuta ad impugnare immediatamente la determinazione a contrarre ed il successivo avviso esplorativo.

Per altro verso, nonostante l’offerta della ricorrente sia, come detto, solo la quarta gradata sussiste nel caso di specie l'interesse a ricorrere della xxxxxxxxxxxxxx, in relazione all'utilità che potrebbe derivarle da una pronuncia demolitoria che annulli la gara e costringa la stazione appaltante alla ripetizione della procedura con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalla ricorrente medesima il criterio cui avrebbe dovuto attenersi l'amministrazione nell'aggiudicare il servizio per cui è causa.

  1. Ciò posto, il Collegio reputa invece fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse del secondo motivo di ricorso, sollevata dalla controinteressata nella citata memoria del 16 novembre 2022.

Anche a non tenere conto dalle valutazioni che ci si appresta a sviluppare in ordine al primo ordine di censure va osservato che la doglianza in parola, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della legge di gara nella parte in cui prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale è comunque inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’offerta della ricorrente non è stata esclusa dalla selezione e che, anzi, è pacifico che nessuna offerta risulta essere stata esclusa per effetto dell’applicazione della contestata disposizione, la cui eventuale illegittimità non potrebbe perciò, in ogni caso, determinare l’annullamento della procedura.

  1. Tanto premesso si può passare all’esame del primo ordine di censure.

Sostiene in estrema sintesi la ricorrente che, al di là dell’espresso richiamo alle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 1 comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76, la procedimentalizzazione della procedura di affidamento posta in essere dall’amministrazione intimata avrebbe dato luogo, in effetti, ad una procedura competitiva sotto-soglia che, riguardando un servizio ad alta intensità di manodopera, avrebbe dovuto essere affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Va rilevato preliminarmente che la ricostruzione normativa prospettata dalla difesa della ricorrente, non tiene conto del fatto che una procedura competitiva sotto-soglia avrebbe richiesto alla stazione appaltante anche l’applicazione del principio di rotazione, in virtù del quale il gestore uscente non avrebbe potuto essere invitato, atteso che non esiste per la stazione appaltante un generale obbligo di invitare tutte le imprese che ne facciano richiesta o che siano nella condizione di poter legittimamente aspirare ad essere consultate (cfr. in termini TAR Perugia 15.01.2015 n. 24; TAR Latina 30.06.2021 n. 415).

Ad ogni modo la doglianza non è condivisa dal Collegio, che ritiene di dover dare continuità al recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia invece come “…la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Potenza 11.02.2022 n. 108; TAR Ancona 07.06.2021 n. 468).

In altri termini, la circostanza per cui la stazione appaltante, pur bandendo una procedura semplificata, abbia introdotto elementi procedurali tipici delle gare formali, non determina ex se l'applicazione integrale delle regole previste per la procedura aperta, per la procedura ristretta o per la procedura negoziata vera e propria, fatte salve quelle che esprimono valori di fondo che permeano di sé l'ordinamento di settore.

A tacere dei richiami dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alle buone pratiche che consigliano la valutazione di più preventivi anche laddove l’affidamento diretto è previsto e consentito (cfr. paragrafo 4.3.1. delle linee guida ANAC n. 4, tuttora in vigore), giova rimarcare come appaia intrinsecamente illogico ipotizzare che il legislatore abbia, da un canto, previsto la possibilità di affidamenti diretti senza alcuna selezione fino a soglie non irrilevanti e, dall’altro, imposto l’applicazione delle più rigide disposizioni riguardanti tutte le gare, laddove l’amministrazione pur ritenendo di utilizzare questa tipologia di affidamento abbia voluto comunque garantire un minimo di confronto concorrenziale tra i partecipanti.

L’accoglimento della censura in esame, che muove dal ridetto presupposto per cui la procedimentalizzazione delle procedure di affidamento diretto le assimilerebbe alle procedure competitive sotto-soglia, si risolverebbe in un’inammissibile compressione della volontà del legislatore che, all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, nello stabilire che i servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fa comunque espressamente salvi gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a).

In sostanza la tesi della ricorrente altera il rapporto tra la regola e l’eccezione che in materia di servizi ad alta intensità di manodopera è stato fissato dal legislatore e, per altro verso, non è conforme ad una interpretazione sistematica della legge che consente una semplificazione degli affidamenti di minor importo, rispetto ai quali l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la sua complessità, potrebbe rivelarsi oggettivamente sproporzionato.

  1. Anche a non tenere conto di quanto detto, osserva altresì il Collegio che nella vicenda all’esame l’amministrazione ha inteso fare applicazione dell’art. 1 comma 2 lettera a) del citato DL 16.07.2020 n. 76, a mente del quale sino al 30 giugno 2023 è possibile l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, “…In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione…”.

Il comma 3 della citata disposizione stabilisce poi che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tanto premesso deve osservarsi come il richiamo all’art. 95 comma 3 del codice dei contratti pubblici riguardi, non gli affidamenti diretti, ma le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Solo per queste procedure è dunque prevista l’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che limitano la discrezionalità delle amministrazioni nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Osserva dunque il Collegio che la censura in questione, se accolta, determinerebbe l’applicazione di disposizioni non espressamente richiamate all'interno del regime derogatorio introdotto, pur entro ristretti limiti temporali e di valore, dalle disposizioni speciali sopra citate, la cui dichiarata finalità "di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché [...] di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19" (art. 1, comma 1, del D.L. n. 76 del 2020), risulterebbe inevitabilmente frustrata dall'introduzione di aggravamenti procedurali non previsti e perciò non necessari, e a ben vedere sovrabbondanti rispetto alla esigenza di tutela della concorrenza e di rispetto degli altri principi generali previsti dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (cfr. in termini T.A.R. Venezia, sez. I, 13/06/2022, n. 981).

Sicché, ancora un volta, deve concludersi che l’accoglimento della tesi della ricorrente per cui la procedimentalizzazione della procedura di affidamento diretto la trasformerebbe, di per sé, in una procedura competitiva sotto soglia si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione abrogatrice di disposizioni che, in effetti, non si limitano a prevedere solo la possibilità per l’amministrazione di affidare direttamente servizi e forniture sino a 139.000 euro, ma consentono anche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di aggiudicare tali commesse sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, come nel caso di specie è avvenuto, del prezzo più basso.

  1. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto va respinto perché infondato.
  2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a carico della parte ricorrente ed in favore della resistente amministrazione e della società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nei limiti indicati in motivazione lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione e della controinteressata xxxxxxxxxxxxxx, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonino Scianna

Caterina Criscenti

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




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