Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  10/03/2023

L’amministrazione condivisa e la legislazione regionale: la legge della Regione Umbria 6 marzo 2023, n. 2

La Riforma del Terzo settore ha sollecitato le autonomie regionali ha prevedere proprie normative in materia di rapporti giuridici intercorrenti tra gli ETS e le pubbliche amministrazioni.

Tra le legislazioni regionali in parola, nei giorni scorsi è stata approvata la legge regionale umbra recante “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”.

In questo breve commento, si ritiene opportuno dare contezza di alcuni profili di interesse per comprendere come il legislatore regionale intende "dare gambe” al principio di sussidiarietà, che, coerentemente con l’impianto del Codice del Terzo settore, è indicato nell’art. 1 della legge in parola.

Dopo aver richiamato la necessaria combinazione tra elementi soggettivi (la qualificazione giuridica di ETS di cui all’art. 4 CTS) ed elementi oggettivi (lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 CTS), l’articolato richiama i principi contenuti nell’art. 55 del medesimo Codice, in forza del quale l’amministrazione condivisa deve realizzarsi.

La legge regionale in parola indica nell’amministrazione condivisa, “ove possibile”, il percorso che enti locali ed enti del servizio sanitario regionale sono chiamati a privilegiare nei loro rapporti con gli enti del terzo settore (art. 4).

Per quanto, nello specifico, attiene alla co-programmazione, l’art. 9 della legge regionale in argomento prevede che l’attività relativa si conclude “con l’elaborazione, condivisa, di un documento di istruttoria di sintesi”, mentre le “determinazioni conseguenti sono di competenza dell’amministrazione procedente” (comma 1). Gli esiti della co-programmazione saranno utili per adottare ovvero aggiornare gli strumenti e gli atti di programmazione e pianificazione generali e settoriali (comma 2).

Si tratta di un articolo che evidenzia, da un lato, la necessaria combinazione tra risultati ottenuti nel corso dell’istruttoria di co-programmazione e l’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, l’altrettanto necessaria autonomia dell’amministrazione procedente nel bilanciare e sintetizzare i diversi interessi e posizioni emerse nel corso dell’istruttoria.

Per quanto riguarda la co-progettazione, la legge regionale umbra fa esplicito rifermento alle risorse materiali ed immateriali che i soggetti pubblici e gli ETS conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento (art. 13, comma 2). Interessante, nel comma successivo, il passaggio che prevede, “per sopravvenute esigenze”, l’eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, possibilità che deve, comunque, essere prevista dall’avviso pubblico di avvio del processo partecipativo.

Anche l’istituto giuridico dell’accreditamento risulta di interesse, poiché, inter alia, attribuisce agli ETS la possibilità di definire gli standard per l’accreditamento medesimo, nonché dei sistemi di verifica e valutazione.

In ordine a questi ultimi, la legge regionale in discussione conferisce alla Giunta regionale il potere di adottare apposite linee guida per promuovere la valutazione di impatto sociale.

Da quanto sopra brevemente descritto, si può affermare che il legislatore regionale abbia inteso confermare l’importanza del “coinvolgimento attivo” degli ETS, confermando che la collaborazione di questi ultimi con le pubbliche amministrazioni non è una “second best”, ma rappresenta la modalità ordinaria di partnership.

Nell’art 4 della legge delega n. 106/2016 si afferma che uno degli obiettivi della riforma è la semplificazione normativa e la necessità di definire i rapporti pubblico-privati in un’ottica di maggiore valorizzazione del ruolo e funzioni degli enti non profit, finanche nella fase di co-programmazione e che gli affidamenti devono avvenire “secondo modalità improntate al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione”.

Alla luce dell’impianto normativo brevemente richiamato si comprende perché l’art. 55 giochi un ruolo decisivo nello sviluppo degli enti non profit nei rapporti con la P.A.: l’art. 118 u.c. Cost., in specie dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020, rappresenta il parametro che trova una sua effettiva ed efficace implementazione negli strumenti giuridici previsti dall’art. 55 CTS. Attraverso la co-programmazione, co-progettazione e accreditamento le P.A. e gli enti del terzo settore insieme accettano di attivare procedure al di fuori delle rispettive consolidate e conosciute “comfort zone”, non tanto per by-passare le procedure ad evidenza pubblica di natura competitiva, quanto per individuare percorsi, progetti e interventi che quelle procedure non sono in grado di realizzare.

La legge regionale umbra ha il merito di contribuire, se possibile, a chiarire la cornice normativa in cui dare attuazione agli istituti giuridici di natura collaborativa.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati