Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non è vessatoria, ma - in presenza di determinate condizioni - può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza.
Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito alla validità delle clausole di un contratto di assicurazione denominate claims made.
Le polizze definite claims made (letteralmente "a chiamata/richiesta fatta") sono quelle in cui la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all"assicurato – per la prima volta – durante il periodo di efficacia della garanzia.
Da ciò consegue che l"assicurazione non vale per tutte le richieste conseguenti a fatti illeciti commessi dall"assicurato nel corso del contratto, ma solo per quelle presentate in detto lasso temporale.
Diverso è il caso delle polizze c.d. loss occurrence (letteralmente "a insorgenza del danno") in cui – come è il caso delle comuni polizze di RCA – la copertura assicurativa è prestata per tutti i rischi dedotti nel contratto e sorti nel periodo di vigenza dello stesso.
Le clausole claims made possono essere "pure" (allorquando coprono tutte le richieste inoltrate nel periodo di efficacia della polizza) o "miste/impure" (allorquando prevedono la copertura solo quando sia il fatto illecito che la richiesta di risarcimento intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con eventuale retrodatazione della garanzia entro un determinato arco temporale).
Nel caso di specie, un ente ospedaliero era stato condannato per una accertata responsabilità medica ed aveva stipulato una polizza claims made che prevedeva la copertura per le istanze risarcitorie presentate per la prima volta nel periodo di efficacia del contratto purché il fatto fosse stato commesso nello stesso periodo o nel triennio precedente alla stipula.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi anche circa la pretesa vessatorietà della clausola, ha affermato che non è seriamente predicabile che l"assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione ed ha aggiunto che il patto claims made è volto a stabilire quali siano, rispetto all"archetipo fissato dall"art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, venendo così a delimitare l"oggetto piuttosto che la responsabilità.
La Corte, a conclusione di un lungo ed interessante ragionamento giuridico, ha concluso affermando il principio di diritto per cui, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 2016 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La relativa valutazione, spettante al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità.