-  Gribaudi Maria Nefeli  -  31/01/2013

LINCAPACITA PRECLUDE LACQUISTO DELLA CITTADINANZA? – Maria Nefeli GRIBAUDI

 

 

L"incapacità preclude l"acquisto della cittadinanza italiana: così si legge in taluni provvedimenti, così si sente affermare negli uffici dell"anagrafe, così si riempiono le pagine di cronaca.

La colpa è di una legge che non c"è o forse di una legge imperfetta che non si cura di tutti i suoi effetti e che così facendo rischia di vanificare, non senza contraddizioni, i suoi stessi sforzi e quelli dei genitori del figlio affetto da disabilità che si impegnano a rendere la sua vita il meno gravosa possibile, uguale a quella di chi disabile non è, inserendolo, non senza sacrifici, nelle attività quotidiane, insegnandoli a stare con gli altri, a sentirsi come gli altri.

Sforzi spesso ripagati che si traducono in storie di bambini e di ragazzi che corrono spensierati, fieri delle loro diverse abilità, ragazzi che regalano sorrisi, vincono gare, fanno grandi cose…

Peccato però che alcuni di loro non potranno mai dirsi cittadini italiani… un piccolo particolare che, a tradimento, li renderà sempre diversi?

In base all"art. 9, 1o co., lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell"interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica: il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato; la mancanza del giuramento preclude la trascrizione del decreto di concessione.

Proprio tali caratteristiche dell"acquisto della cittadinanza per concessione si sono rivelate ostili nei confronti dello straniero incapace: questi, infatti, poiché non è in grado di presentare la domanda e di prestare giuramento in maniera consapevole, finisce con il vedersi privato della possibilità di acquisire la cittadinanza per concessione.

E" infatti inutile invocare l"istituto della rappresentanza che, come il diritto civile insegna, anch"essa, per l"appunto, non trova cittadinanza di fronte ad atti personalissimi, come senz"altro sono il giuramento e forse anche la domanda di concessione.

Ma, rileva il Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva, che la domanda di concessione ben può essere presentata dai genitori dell"incapace in qualità di rappresentanti legali dello stesso, pena l"indebita introduzione nell"ambito della rappresentanza necessaria di un"incapacità speciale dell"interdetto, priva di un chiaro ed inequivocabile fondamento normativo, di cui invece necessiterebbe per la sua validità.

Tale indebita incapacità speciale, peraltro, si rivelerebbe lesiva di diritti di rilievo costituzionale (arrt. 2 e 29 Cost.) rischiando di estraniare, invece che avvicinare, la persona interdetta alla sua famiglia di origine, quale formazione sociale naturalmente più idonea ad assicurare assistenza all"incapace, così precludendo all"interdetto tanto di inserirsi pienamente all"interno di questa, quanto di godere dei servizi assistenziali previsti dalla legge (artt. 32 e 38 Cost.).

Se non è allora preclusa la domanda di concessione da parte del rappresentante dell"interdetto che dire però in materia di giuramento?

Per non cadere nell"imbarazzante paradosso che di fatto renderebbe privo di efficacia effettiva il decreto di concessione, occorre considerare l"incapacità come un legittimo impedimento alla possibilità di prestare giuramento, facendo così meno di esso. D"altronde è innegabile ed insuperabile la natura di atto personalissimo del giuramento né è sostenibile la sua validità quando sia reso da persona inconsapevole dell"impegno assunto con esso.

Il giudice tutelare di Bologna, con decreto del 2009 (decr. 9 gennaio 2009), facendo proprio il parere del Consiglio di Stato, estende i suddetti principi, enunciati in materia di concessione della cittadinanza all"interdetto, al beneficiario dell"amministrazione di sostegno affermando che:

"se, conformemente all"interpretazione data dal Consiglio di Stato, l"interdetto può acquistare la cittadinanza anche senza aver prestato giuramento, allora la stessa disciplina può valere nel caso di amministrazione di sostegno quando il beneficiario versa in condizioni di infermità psichica del tutto analoghe a quelle dell"interdetto. Lo strumento per realizzare questa equiparazione viene individuato nel provvedimento del Giudice tutelare emesso a norma dell"art. 411, 4o co., c.c.".

A tali considerazioni si aggiunga peraltro che secondo l"art. 18 della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dall"Italia con legge n. 3 marzo del 2009, n.18, il diritto alla cittadinanza non può essere negato per motivi legati alla disabilità, norma che, per effetto della ratifica legislativa, assume valore di legge nell"ordinamento interno.




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