-  Menin Alessandro  -  23/03/2013

LITISCONSORTE NECESSARIO È DAVVERO (ANCORA) IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO? - Alessandro MENIN

Confronto tra l"art. 144 Cod. Ass. e l"abrogata legge 990/1969.

Legittimazione passiva in capo al conducente del veicolo e non al proprietario del medesimo.

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Con la vigenza della legge 990 del 1969, che sancì la assicurazione obbligatoria per i veicoli ed i natanti, vennero introdotte anche delle specifiche regole processuali, tra cui la cosiddetta azione diretta contro l"impresa assicuratrice del veicolo danneggiante.

La giurisprudenza, dopo anni di dibattito, giunse alla conclusione che le disposizioni contenute negli artt. 18 e 23 della predetta legge avessero introdotto anche il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato; perciò legittimati passivi a stare in giudizio in una controversia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di un veicolo erano il propretario del medesimo e la sua assicrazione.

Salvo sporadiche (ed isolate) pronunce, che hanno visto nel conducente il soggetto individuato nelle norme indicate, le corti a qualsiasi livello si sono uniformate all"indirizzo dominante, divenuto, in tal modo, unico, soprattutto dopo la Sentenza della Suprea Corte a Sezioni Unite n. 4055/1984.

Con le disposizioni introdotte mediante l"art. 144 Cod. Ass., a parere di scrive, il Legislatore ha, tuttavia, voluto mutare lo stato dei fatti, indicando quello che dovrebbe essere il soggetto naturalmente parte di un processo ove si discute di responsabilità per la causazione di un sinistro, ovvero colui il quale detto sinistro ha prodotto con la propria colpevole (seppur colposa) condotta, in altri termini il conducente del veicolo.

Detta convinzione nasce da lettura ed esame approfonditi delle norme introdotte con il codice delle assicurazioni contenute nell"art. 144, dalla loro interpretazione sistematica, organica e dal confronto di quanto argomentato con il pensiero giurisprudenziale.

Si sgombri subito il campo da una osservazione profondamente errata, ovvero che i primi due commi dell"art. 144 cod. ass. riproducano l"art. 18 l. n. 990/1969.

Così non è.

Il Legislatore ha apportato una modifica piccola ma dall"effetto dirompente: infatti, a differenza del primo comma dell"art. 18 predetto, il primo comma dell"art. 144 recita: "Il danneggiato [...] ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell"impresa di assicurazione del responsabile civile".

Il successivo terzo comma dell"art. 144 dispone: "nel giudizio promosso contro l"impresa di assicurazioni è chiamato anche il responsabile del danno".

Non vi è chi non noti come le due locuzioni non possano essere per nulla ritenute quali sinonimi, anzi, individuano certamente due soggetti differenti.

Conferma di un tanto viene da un semplice (ma efficace) parallelo con il diritto processuale penale, laddove a fianco del responsabile del danno, ovvero l"imputato, vi è la figura del responsabile civile che, per quanto attiene i sinistri stradali è chiaramente individuabile nei "i proprietari e gli usufruttuari dei veicoli per i danni prodotti dal conducente" (L. Grilli, Procedura penale. Guida pratica, Wolters Kluwer Italia, 2008, pagg. 279 e ss; G. Tranchina, Diritto processuale penale, Giuffrè, 1996, vol. I, pag. 202 e ss).

D"altro canto, è addirittura la Corte Costituzionale che, nell"analizzare la particolare possibilità di agire direttamente nei confronti dell"assicuratore rca introdotta dalla l. 990/1969, ha identificato la creazione di "una nuova figura di responsabile civile", che va ad affiancare quella del"assicuratore, confermando, così che con la locuzione "responsabile civile", in questo ambito, si debba intendere il padrone del veicolo (cfr. Corte cost. n. 24/1973).

Inoltre, l"art. 185 cpp, al comma 3, specifica che "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole [leggi: responsabile del danno] e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [leggi: responsabile civile]".

Non da ultimo, lo stesso art. 2054 cc individua il responsabile del danno nel conducente del veicolo, quando, nel comma 1, lo "ritiene obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"; aggiungendo poi, al comma 3, la civile responsabilità del proprietario, in solido con quella del responsabile del danno, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

 

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Anche la giurisprudenza, infine, ha individuato nel conducente il responsabile del danno (cfr. Cass. 30 agosto 1995, n. 9197).

L"aggiunta di quella piccola locuzione al primo comma dell"art. 144 ha, quindi, una portata epocale e consente, allo stesso tempo, di "raddrizzare una stortura" che si era creata nel processo civile da risarcimento del danno derivante da sinistri stradali.

Di fatto l"interesse ad avere come contraddittore nel processo il proprietario non conducente è pressoché nullo, non essendovi possibilità per lo stesso di aggiungere nulla di utile per la ricerca della verità ed, allo stesso tempo, per il danneggiato non vi è possibilità di avere utile confessione giudiziale dal primo.

Al contrario, il conducente del veicolo è la "naturale" controparte nel processo, poiché egli ha causato il sinistro o, quantomeno, così presume il danneggiato.

La legittimazione del conducente ex art. art. 144 cod. ass., troverebbe conferma nella recente interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale relativamente al diritto del trasportato in un veicolo a motore di agire oltre che nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore (ex art. 141 cod. ass.), anche nei confronti del responsabile del danno, ovvero nei confronti del conducente; ecco il passaggio della ordinanza 13 giugno 2008, n. 205: "le norme del codice delle assicurazioni si limitano a rafforzare la posizione del trasportato o del danneggiato, in quanto soggetto più debole. Partendo da questo presupposto, il soggetto più debole è legittimato ad agire sia nei confronti della compagnia del vettore sia nei confronti del responsabile civile autore del danno".

I benefici, non solo processuali, dell"accoglimento della interpretazione dell"art. 144 cod. ass. qui fornita sarebbero molteplici.

Il danneggiato da un sinistro verrebbe messo immediatamente in condizione di dialogare e confrontarsi con il soggetto che egli prentende essere il responsabile dei propri guai, restituendogli anche la possibilità di utilizzare strumenti processuali probatori altrimenti inutili, quali l"interrogatorio formale del convenuto ed il deferimento di giuramento, senza contare il valore di confessione stragiudiziale della parte che assumerebbe la constatazione amichevole; la compagnia di assicurazione potrebbe, finalmente, avere esatta contezza di quelle che è stato il reale svolgimento dei fatti o, per lo meno, quali siano esattamente le due ricostruzioni degli accadimenti; il proprietario del vecolo non si vedrebbe coinvolto in un processo – fonte di spese e impiego di tempo – nel quale (salvo l"ipotesi in cui egli non fosse anche alla guida del proprio mezzo) nulla di utile può aggiungere; il conducente potrebbe attivamente difendere le proprie ragioni e negare in giudizio la propria responsabilità, e non trovarsi dichiarato responsabile di un sinistro che potrebbe ritenere di non aver causato.

In definitiva, accedendo alla odierna lettura dell"articolo in questione si restituirebbe in un colpo solo coerenza alle norme processuali che regolano questa speciale azione e, soprattuto, efficacia all"azione stessa.

Oltre a ciò, le obiezioni, di natura meramente pratica, circa la maggior facilità di reperire il proprietario delveicolo tramite una agevole visura al Pubblico registro automobilistico, sono facilmente superabili anche solo rilevando come la trascrizione della vendita d un autoveicolo al P.R.A. abbia valore di semplice "pubblicità notizia", e, perrtanto le indicazioni riportate in detta visura assumono "valore di presunzione semplice", con tutte le problematiche di ordine processuale che ciò comporta (cfr Cass. 26 ottobre 2009, n. 21055).

In sostanza, la visura non ha alcun valore certificatorio, nemmeno per contestare una multa.

In ogni caso, nella malaugurata ipotesi di impossibilità di identificazione del conducente del veicolo, è sempre fatta salva la possibilità di agire nei confronti del proprietario, e ciò a mente dell"art. 2054, comma 3, cc.-

Allontanata, pertanto, l"ipotesi di non poter richiedere il risarcimento al padrone del mezzo di trasporto, non rimane che applicare, a mio modesto avviso nel modo più corretto, l"art. 144 cod. ass., rendendo il contraddittorio processuale, finalmente, utile a tutte le parti in causa.




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