-  Belotti Andrea  -  26/02/2014

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E CAUSA DI FORZA MAGGIORE– Cass.: 5905/2014- Andrea BELOTTI

Decisioni sofferte in momenti di crisi. Un imprenditore si trova di fronte alla decisione se pagare gli stipendi ai propri dipendenti senza versare le relative ritenute, per mancanza di liquidità.

In secondo grado lo stesso era stato  condannato. La Suprema Corte invece dissente e da ragione all"imprenditore sulla considerazione che il suo comportamento è stato mosso da una  causa di "forza maggiore"

La Corte di Cassazione, a proposito della causa di forza maggiore, afferma:

"L"esimente invocata, che non trova definizione specifica nell"articolo 45 c.p. (il quale si limita a indicare l"effetto di causazione della condotta – "commesso il fatto per" – da attribuirsi o al caso fortuito o alla forza maggiore), è peraltro tradizionalmente identificata come "vis maior cui resisti non potest", e consiste in un evento proveniente dalla natura o da fatto umano che, come esprime il sintagma, costituisce sempre una forza maggiore rispetto a quella che può essere esercitata dall"agente, eziologicamente sconnettendo in modo assoluto, dunque, l"evento dalla condotta dell"agente stesso (da ultimo, Cass. sez. I, 5 aprile 2013 n. 18402, evidenziante in motivazione che "per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente" a proposito della ipotizzabilità, in quel caso negata per un"altra fattispecie criminosa "in ragione di una completa analisi delle condizioni operative dell"impresa dell"imputato" svolta dal giudice di merito, delle difficoltà economiche come forza maggiore; e, ancora in tema di difficoltà economiche – pure in tal caso negate come forza maggiore per altro tipo di reato –, v. Cass. sez. III, 4 dicembre 2007-29 gennaio 2008, sempre in motivazione, che qualifica la forza maggiore come un fatto che esula completamente dalla condotta dell"agente, così da "rendere ineluttabile il verificarsi dell"evento che, conseguentemente, non può in alcun modo ricollegarsi ad una azione od omissione cosciente e volontaria dell"agente"). La vis maior è dunque la causa esterna all"agente che sostituisce la serie causale a lui ascrivibile, innescandone una diversa e completamente autonoma, la quale non si contamina in alcun modo con quella sortita dalla condotta dell"agente stesso. Infatti, per sussistere come vis maior occorre che l"elemento causante sia la causa determinante dell"evento – che, in suo difetto, oggettivamente sarebbe improntato di antigiuridicità – non rilevando, invece, se qualificabile solo come causa concorrente (Cass. sez. IV, 23 novembre 1982 n. 17 febbraio 1983 n. 1492; Cass. sez. V, 6 dicembre 1966-28 aprile 1967 n. 1966). Questa natura di monade causativa comporta, logicamente, l"irrilevanza della prevedibilità o meno della forza maggiore, poiché quel che conta è appunto il suo assoluto dominio della serie causale, che non sarebbe tale – spostandosi invece sul piano della concorrenza dei focolai eziologici – se, una volta prevista, l"agente potesse resistervi, giacché in tal caso (cioè quando l"agente, pur potendo, sulla base della previsione/prevedibilità, predisporre una efficace resistenza, si astiene però dal farlo) verrebbe meno l"esimente (cfr. Cass. sez. IV, 10 luglio 1980 n. 8826; Cass. sez. VI, 5 luglio 1979-22 gennaio 1980 n. 1018; esigono invece la imprevedibilità le già citate Cass. sez. I, 5 aprile 2013 n. 18402 e Cass. sez. III, 4 dicembre 2007-29 gennaio 2008, non illustrandone la ragione, ma presumibilmente sulla scorta di quell"orientamento giurisprudenziale che, di fatto, vede come una endiade le due esimenti dell"articolo 45 c.p., pretendendo quindi per entrambe l"eccezionalità del fattore estrinseco e la sua imprevedibilità – v. p. es. Cass. sez. III, 8 luglio 1991 n. 8434; Cass. sez. III, 24 giugno 1991 n. 7497; Cass. sez. III, 13 maggio 1987 n. 8458 –: connotazioni, queste, che invero appaiono congrue – come segnala anche l"aggettivo – per la fattispecie del caso fortuito: cfr. anche Cass. sez. V, 27 marzo 1987 n. 8854).

Per quanto ab origine si tratti di una tematica eziologica, cioè attinente al comparto oggettivo della fattispecie criminosa (come si è detto, l"articolo 45 c.p., pure sinteticamente, la statuisce prevedendo l"aver "commesso il fatto per" forza maggiore), non può non evidenziarsi pure l"effetto sull"elemento soggettivo (da ultimo, in motivazione, Cass. sez. I, 5 aprile 2013 n. 18402 definisce la forza maggiore un evento "tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento") quale causa di esclusione del dolo o della colpa. Ne è un chiaro esempio proprio la questione in esame: il motivo, infatti, ha preso le mosse dalla conformazione dell"elemento soggettivo ai fini della rilevanza penale della condotta (dolo generico) per pervenire, dall"assenza affermata del dolo, alla ulteriore prospettazione della impossibilità dell"agente di non commettere l"omissione criminosa, id est dell"averla commessa per una forza a lui esterna e irresistibile, così passando dalla mancanza di una volontà cosciente alla mancanza di una volontà rilevante."




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film