Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  19/03/2023

Menomazione fisica ed Amministrazione di Sostegno - Francesco Viglino

L'estratto che si pubblica fa parte dell'opera "L'amministrazione di sostegno nel sistema: per un superamento delle tradizionali misure di protezione".

Più articolato è il discorso riguardo la menomazione fisica: se, da una parte, è vero che anche un problema fisico può porre la persona nella materiale difficoltà di provvedere alla gestione del proprio patrimonio ed alla cura della persona, dall’altra, va ricordato come la capacità d’agire non sia disponibile, e che, dunque, una limitazione di essa in assenza di un’effettiva carenza delle normali facoltà cognitive dell’individuo non sia consentita. La dottrina, vista la complessità della questione, propone diverse soluzioni: alcuni commentatori escludono che la mera menomazione fisica possa essere il presupposto della misura, poiché, appunto, essa non comporta una limitazione della capacità di intendere e di volere, né una inettitudine a provvedere ai propri interessi, stante la possibilità di ricorrere agli strumenti dell’autonomia privata (segnatamente, la procura ed il mandato)13. Altri autori, invece, ritengono che l’amministrazione di sostegno possa riguardare anche la persona menomata soltanto nel fisico, e del tutto capace di intendere e di volere14. Tale conclusione deriva da diverse considerazioni: intanto, è la lettera della legge che affianca alla menomazione psichica quella fisica, ponendole sullo stesso piano e prevedendole come alternative; inoltre, il decreto di nomina dell’amministratore può conservare integralmente la capacità d’agire del beneficiario, e prevedere una legittimazione concorrente per il compimento di determinati atti15.

La discrepanza di vedute è presente finanche nella giurisprudenza di legittimità: la Cassazione ha prima ammesso che la persona “pienamente lucida e capace di operare le scelte della vita” possa essere assistita da un amministratore di sostegno – avvisando, comunque, che in tale caso la volontà del beneficiario deve essere tenuta nella massima considerazione16; di recente, l’indirizzo risulta essere mutato: la Suprema Corte ora afferma che è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona17. L’orientamento della Corte pare aderire alla lettura secondo la quale l’instaurazione di qualsiasi misura protettiva comporti una erosione della capacità d’agire, limitazione ingiustificata, ove il soggetto non presenti, specularmente, una diminuzione della capacità naturale18. Sembra quindi che, ad ora, sia da escludersi che la mera menomazione fisica possa giustificare l’amministrazione di sostegno; tuttavia, il ricorso sottoposto alla Cassazione riguardava una signora anziana, affetta da cecità ma completamente lucida, che si opponeva fermamente alla nomina di un amministratore19: è probabile che la Corte abbia voluto rispettare la volontà della diretta interessata, e che dunque non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per sottoporla alla misura di sostegno. A mio parere, è eccessivo escludere completamente l’operatività dell’istituto in questo genere di casi. È possibile che lo sfavore verso l’esegesi che allarga il campo di applicazione della misura sia figlia del tradizionale collegamento fra l’infermità psichica e l’interdizione. Tuttavia, vi possono essere situazioni in cui il ricorso ad un amministratore è molto più auspicabile, rispetto all’uso del mandato, ed anche più soddisfacente dal punto di vista della garanzia del patrimonio e della cura del beneficiario: si pensi ad un soggetto debilitato, costretto a rimanere nella propria abitazione, ma perfettamente lucido; egli - soprattutto nell’ipotesi in cui non conviva con un familiare, che lo possa assistere regolarmente - troverà molte difficoltà nel soddisfare anche i suoi più semplici bisogni. L’assistenza di un amministratore, nominato senza limitare la capacità del beneficiario (il quale, in ognicaso, potrà ancora compiere gli atti di competenza dell’amministratore), permette di tutelare gli interessi del soggetto in difficoltà, attraverso l’individuazione di una figura a ciò deputata e sottoposta al controllo del giudice tutelare20. Di fronte alla possibilità di nominare l’amministratore in una tale circostanza, il giudice tutelare dovrà decidere tenendo conto dello stato concreto del soggetto, oltre che della sua volontà.

In allegato l'articolo completo di note.


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