La Corte di Cassazione conferma la propria giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 2156 del 2010) in base alla quale il giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l'assegno di divorzio dai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio.
Su tale presupposto viene annullato l"assegno divorzile posto a carico di un ex marito pensionato e in favore della moglie che aveva intrapreso un"attività commerciale considerata rilevante dai giudici per valutare le sue capacità economiche.
Gli Ermellini ritengono che la donna «possiede adeguati mezzi di sostentamento, analoghi, se non superiori, a quelli del marito, che percepisce solo un reddito da pensione», essendo significativo la circostanza che «ha aperto un esercizio di abbigliamento, con un notevole volume di affari ed un buon reddito annuo». Attività che non può considerarsi cessata essendo subentrata la figlia; dato parimenti rilevante è l"acquisto di un"auto di grossa cilindrata da parte della ragazza, a riprova dei buoni ricavi tratti dall"attività commerciale.