Deboli, svantaggiati  -  Cesare Fossati  -  14/10/2023

Non è vittima, perché non può percepire l’offesa - Corte d’Appello di Torino, sez. III pen., 25 luglio 2023

Il delitto di maltrattamento non è configurabile atteso che esso, per la sua consumazione, richiede il compimento di condotte connotate da violenza o comunque da sopraffazione dell'agente rispetto alla volontà della vittima.

Le condotte non possono essere ritenute violente o prevaricatrici per il fatto che, secondo alcuni orientamenti didattici ovvero pedagogici, il minore autistico non può mai essere "scontentato" o contrastato nelle sue decisioni.

La necessità di riempire di un contenuto oggettivo la condotta materiale del delitto de quo impone di ancorare il giudizio di disvalore giuridico ad azioni ovvero ad omissioni le quali, nella loro oggettività, posseggano i requisiti della violenza o, comunque, della sopraffazione.

Maltrattamenti abuso dei mezzi di correzione educazione istruzione cura bambino autismo

Rif. Leg.: artt. 571 - 572 c.p. e 36 L. 8/2/1992 n. 104 §§§

Nella fattispecie la Corte dAppello di Torino ha ritenuto di mandare assolta limputata, educatrice in una scuola, per i comportamenti dalla stessa tenuti nei confronti di un bambino autistico, accogliendo le osservazioni della difesa secondo cui le espressioni sgarbate e, talvolta, scurrili dell'imputata non possono equivalere a condotta maltrattante se non altro perché il minore, anche a cagione della sua malattia, non era in grado di percepire il significato delle parole utilizzate per "redarguirlo".

Per il giudice dappello l'imputata non pronunciò parole offensive nei confronti del piccolo, in quanto avrebbe esclamato Che schifoanziché "Mi fai schifo", con laggiunta dellestensore - che lascia esterrefatti- sebbene costui non sarebbe stato, in ogni caso, in grado di percepirne il disvalore educativo e giuridico(!)

(CF)

*******

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO D I TORINO
S E Z I O N E T E R Z A P E N A LE

La Corte d'Appello di Torino — Sezione Terza Penale — composta dai seguenti Magistrati:

dott.ssa M. Francesca Christillin Presidente
dott.ssa Rossana Riccio Consigliere
dott. Sante Bascucci Consigliere relatore
nella camera di consiglio del 18/4/2023 ha deliberato la seguente

SENTENZA

ex art. 23 bis L. 18/12/2020 nei confronti di T I Z I A nata il ____1972 ad Alessandria e dichiaratamente domiciliata in Alessandria in via ____.
libera assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Laura Mazzolini del foro di Alessandria I N PRIMO GRADO IMPUTATA
del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 110 e 572 c.p. e 36 L. 8/2/1992 n. 104 perché, nella sua qualità di educatrice del minore CAIO, nato ad Alessandria il ____/2011, alunno della classe prima presso la scuola Primaria "______" di Alessandria, tenendo un atteggiamento eccessivamente nervoso mentre si trovava da sola con il minore ovvero insieme alla sola insegnante di sostegno SEMPRONIA [persona nei cui confronti si procede separatamente per il delitto di cui all'art. 571 c.p. contestato al capo 2], utilizzando con frequenza parole inappropriate come "schifo", non curando la persona di CAIO nel rispetto della sua disabilita, tanto da farlo spesso andare in bagno senza scarpe e da trattenerlo all'interno del bagno per un periodo di tempo sproporzionato rispetto alle sue reali esigenze, tra l'altro ed, in particolare,

a. in più occasioni, nei mesi di ottobre e novembre 2018, rifiutandosi di dare la merenda ad CAIO nonostante che egli ne avesse fatto richiesta mostrando l'apposito cartellino e nonostante l'evidente stato di agitazione del bambino;

b. in un giorno del mese di gennaio 2019, al rientro dalle vacanze di Natale, nel corridoio alla presenza - tra gli altri - dell'educatrice MEVIA, costringendo CAIO a raccogliere da terra il giubbotto che gli era caduto, insistendo oltremodo e dicendogli davanti a tutti che " . . . non si sarebbero mossi di fino a quando non sarebbe riuscito ad appenderlo, nonostante che il bambino non vi riuscisse;

c. in un giorno del mese di gennaio 2019, durante le ore di lezione dell'insegnante FILANA, rovesciando l'acqua contenuta all'interno della bottiglietta di CAIO all'interno del cestino dei rifiuti posto alla sinistra del suo banco, così umiliandolo di fronte all'intera classe;

d. in data 25 febbraio 2019, rivolgendosi in continuazione al minore CAIO , con un tono di voce elevato, rimproverandolo ad alta voce con frasi del tipo "cosa fai, ancora caghi?

Mamma mia "no, no, adesso rimani senza scarpa. Te la sei tolta? Ti arrangi!... ti arrangi rimane li la scarpa 'Ti arrangi, vai in giro senza scarpe, a me non me ne frega niente", "non mi toccare ... schifo, siediti!", quindi, commentando alla presenza del minore i suoi comportamenti con l'insegnante di sostegno, con frasi del tipo " . . . aveva il giubbotto tutto sporco ... dovevi vedere che schifo ...ma che cazzo me ne frega ..." "io poi non gli soffio neanche il naso, non me ne frega niente, non è capace, per me che se lo tiri sumaltrattava il predetto CAIO , costringendolo a subire continue aggressioni fisiche e umiliazioni morali, così facendolo vivere in uno stato di prostrazione sia fisica sia morale.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica e sensoriale, essendo CAIO affetto sin dalla nascita da una grave forma di autismo che lo rende del tutto non autosufficiente.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona minore degli anni diciotto.

In Alessandria, tra il settembre 2018 e il 25 febbraio 2019. APPELLANTE L'IMPUTATA

avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso Tribunale di Alessandria

emessa in data 21/04/2021 che ha così statuito:

Vistigli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputata TIZIA responsabile del delitto lei ascritto - esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 36 della Legge n. 104/1992 - e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di legge.

Visto l'art. 163 c.p.

ORDINA
che l'esecuzione della pena resti sospesa per la durata dì anni 5

Visto l'art. 175 c.p.

ORDINA
la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538, 539 comma 1 c.p.p. Condanna

l'imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite PADRE e MADRE , in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore CAIO, da liquidarsi in separalo giudizio civile.

Visto l'art. 541 c.p.p.

Condanna

l'imputata al pagamento delle spese di rappresentanza delle parti civili che liquida, per PADRE e MADRE, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore CAIO, difesi dallAvv. Vittorio Spallasso, in complessivi € 5.031,00 oltre C.P A . . , I.VA. e spese generali nella misura di legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA
in giorni 90 il termine perii deposito della motivazione.

nel quale sono costituite parti civili PADRE e MADRE, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore CAIO, rappresentate e assistite dall'Avv. Vittorio Spallasso del foro di Alessandria presso il cui studio sono domiciliate ex lege.

CONCLUSIONI D E L L E PARTI:

Il Procuratore Generale con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in data 4/4/2023 e comunicato alle altre parti ha domandato: la conferma della sentenza appellata.

Il difensore delle Parti Civili con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in data 23/3/2023 ha domandato: la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese processuali.

Il difensore dell'imputato con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in data 11/4/2023 ha domandato: l'accoglimento dell'appello.

SVOLGIMENTO D E L PROCESSO

E MOTIVI D E L L A D E C I S I O N E

1. Con sentenza resa in data 21/4/2021 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria ha ritenuto T I Z I A responsabile del delitto di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. e l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.

Dalla lettura della sentenza si ricava che il processo scaturisce dalla denuncia presentata in data 8/3/2019 da ___, madre del minore CAIO, la quale in quell'occasione aveva riferito che " . . . nel periodo delle vacanze di Natale del 2018 aveva riscontrato nel figlio CAIO un "disagio emotivo e fisico che prevalentemente consisteva in una iperattività superiore alla norma per un bambino autistico ed una frequente mancanza di controllo sfinterico". Preoccupata che il minore potesse essere maltrattato - anche in considerazione del fatto che pochi giorni prima "... omissis... era tornato da scuola con dei lividi sulle ginocchia... omissis... "e l'educatrice TIZIA, alla richiesta di spiegazioni, aveva risposto evasivamente che il ragazzo era caduto nel corso della lezione di educazione fisica - la donna, nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2019 aveva occultato, tra gli indumenti del figlio, un registratore acceso mediante il quale aveva potuto prendere atto, con sconcerto, delle condotte maltrattanti poste in essere in danno del bambino ad opera delle persone che avrebbero dovuto avere cura di lui, segnatamente la maestra MEVIA e l'educatrice che gli era stata affiancata per supportarlo ad affrontare le limitazioni connesse alla sua disabilita, TIZIA".

Il Tribunale ha poi dato conto di quanto si era potuto apprendere dal contenuto delle registrazioni contenuto presente in atti in quanto si era proceduto, a cura della Polizia Giudiziaria, alla trascrizione delle stesse -: "Dalle registrazioni ... si evince che il giorno 25 febbraio 2019 sia la MEVIA sia la TIZIA hanno mantenuto un atteggiamento verbalmente aggressivo ed intollerante nei confronti di CAIO, omettendo di provvedere alle esigente del minore (tra le altre cose, TIZIA commenta con la MEVIA in modo sprezzante i comportamenti di CAIO dicendo: "<omissis> ... Aveva il giubbotto tutto sporco ... omissis ... dovevi vedere che schifo omissis ... ma che cazzo me ne frega ... omissis ... io poi non gli soffio neanche il naso, non me ne frega niente, non è capace, per me anche che se lo tiri su... omissis.... ", rivolgendosi poi al minore con toni offensivi ed emarginanti, del tutto incompatibili con le funzioni svolte ("... omissis ... non mi toccare ... che schifo, siediti!... omissis... ").

Nelle giornate del 26 e 27 febbraio 2019 l'imputata era assente per malattia, ma il 26 sono state registrate frasi di analogo tenore pronunciate dalla MEVIA. A decorrere dal 28 febbraio 2019 il minore non frequenterà più l'istituto in quanto i genitori hanno deciso di trattenerlo precauzionalmente a casa, preoccupati dal potenziale reiterarsi dei comportamenti maltrattanti posti in essere, congiuntamente, dall'insegnante di sostegno e dall'educatrice.".

Il Tribunale ha poi dato conto delle valutazioni espresse circa il comportamento del minore nel periodo oggetto del presente processo da parte di esperti escussi nel corso delle indagini preliminari (dott.ssa ____, dott. _____, dott.ssa _____ e dott. ________) nonché delle dichiarazioni resa da altre persone informate sui fatti (in particolare quanto riferito dall'educatrice ______ e dai genitori di altri alunni disabili che pure avevano lamentato comportamenti inadeguati da parte di alcune educatrici), addivenendo alle seguenti conclusioni:

1. quanto agli episodi di cui al punto sub a.: "... tale condotta - per quanto discutibile può trovare giustificazione nella volontà di trasmettere d CAIO il rispetto degli orari e delle regole, aiutandolo ad inserirsi nel contesto della classe, riservando, al pari dei suoi compagni, al momento dell'intervallo il consumo della merendina";

2. in ordine al fatto sub b.: "Non risulta conforme alla funzione educativa - svolta - ma, al contrario, connotata da contenuto - maltrattante - la ferma opposizione dell'imputata ad aiutare CAIO a raccogliere il giubbotto che gli era caduto insistendo, con toni inappropriati e svilenti, in presenza di terzi, affinché lui ponesse in essere un gesto che, in quel momento, a causa della propria gravissima disabilità, non era in condizione di compiere autonomamente".

3. in relazione all'episodio sub e: "L'episodio della bottiglietta - talmente stridente con le finalità educative da essere immediatamente segnalalo dalla maestra ____ alla presidenza e sul quale, è bene ribadirlo, l'imputata non ha offerto una benché minima giustificazione - è emblematico dell'approccio assunto da TIZIA con il minore: in palese contrasto con la propria funzione di educatrice e di "assistente all'autonomia" del disabile a lei affidato, senza alcun motivo educativo, ha umiliato il minore di fronte all'intera classe, versando nel cestino il contenuto della bottiglietta di acqua che lui aveva con sé.";

4. quanto ai fatti descritti sub d.: "Per quanto attiene alle espressioni offensive utilizzate dall'imputato nel relazionarsi con il minore - ancor più stridenti se confrontate con i toni pacati ed affettuosi utilizzati dall'educatrice _____ nei restanti giorni coperti da "registrazione" - è di tutta evidenza l'assoluta insussistenza di qualsivoglia finalità educativa. Peraltro, è la stessa TIZIA, in sede d'interrogatorio, a sconfessare quel tipo di comportamento, dichiarando che non corrisponde alle sue usuali modalità di rapportarsi con il minore. Può quindi affermarsi che le espressioni svilenti e umilianti esternate da TIZIA, con tono offensivo, nei confronti di CAIO - impossibilitato, a causa della gravissima patologia da cui e affetto, a soddisfare le pretese dell'imputata sono oggettivamente inadeguate alla funzione educativa svolta, ingiustificabili e certamente illecite.".

2. Avendo l'imputata proposto appello, questa Corte, con decreto del 7/2/2023, aveva fissato la camera di consiglio del 18/4/2023 per la decisione, in conformità alla nuova disciplina processuale di cui al D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito nella L . 18/12/2020 n. 176.

Non essendo pervenute richieste di trattazione orale del processo, la Corte, riunita in camera di consiglio, esaminava gli atti e le conclusioni scritte che il Procuratore Generale e la difesa dell'imputato avevano trasmesso e, preso atto che agli atti del fascicolo processuale non era presente la pen drive contenente i files audio delle registrazioni di cui il Tribunale aveva dato contezza in sentenza, rinviava la decisione all'odierna camera di consiglio nella quale, ascoltati i files audio richiesti alla Cancelleria del Tribunale di Alessandra e da questa trasmessi, deliberava come da dispositivo immediatamente depositato in Cancelleria e prontamente comunicato alle parti.

3. L'atto di appello è affidato a tre motivi.

L'imputata ha poi proposto motivi nuovi a mente dell'art. 585 - comma 4^ - c.p.p.

3.1 Con il primo motivo ci si duole della mancata assoluzione dell'imputata.

Sostiene, in proposito, l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente valutato il contenuto delle intercettazioni ambientali svolte dalla madre di CAIO evidenziando che le espressioni sgarbate e, talvolta, scurrili dell'imputata non possano equivalere a condotta maltrattante se non altro perché il minore, anche a cagione della sua malattia, non era in grado di percepire il significato delle parole utilizzate per "redarguirlo".

Si legge, altresì, nell'atto di gravame che il primo Giudice non ha neppure valorizzato correttamente le deposizioni testimoniali ed, in particolare, quelle di MEVIA, unica testimone "oculare" del comportamento tenuto dall'imputata verso il minore, sottolineando che l'episodio sub b. non sia affatto dimostrativo di una volontà dell'imputata di "maltrattare" il piccolo CAIO, ma sia attuativo di una modalità didattica caratterizzata dal fatto che l'educatore deve contrapporsi, talvolta, al bambino autistico che non "vuole" porre in essere un'azione abituale che ha già in passato dimostrato di sapere compiere.

Analogamente, - argomenta l'appellante il fatto di avere lasciato CAIO camminare scalzo, non forzandolo a calzare le scarpe che in quei frangenti non voleva e che si sfilava non appena gli venivano state allacciate, risultava attuato non solo anche da altre "colleghe" dell'imputata, ma anche dagli stessi genitori.

3.2 Con il secondo motivo si domanda la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 571 c.p., essendo del tutto evidente, da un lato, la finalità solo educativa delle azioni poste in essere dall'imputata, alla quale, ovviamente, era estraneo qualsivoglia intendimento di "fare del male" ad CAIO e, dall'altro, l'assenza di lesioni ovvero di patimenti, fisici e/o psichici, nel bambino.

3.3 Con il terzo motivo si domanda una rimodulazione in melius del trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale.

3.4. Con i motivi aggiunti si argomenta in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ripropongono ulteriori censure al valore probatorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni della madre della persona offesa e si richiede, in subordine, la pronuncia ex art. 131 bis c.p.

4. Ritiene la Corte che, in esito alla rivisitazione critica dello spessore probatorio delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte del Tribunale come sollecitata con i motivi d'appello, si debba addivenire ad una pronuncia di assoluzione per non essere processualmente certa ex art. 533 c.p.p. la prova circa la sussistenza del fatto di reato di cui all'art. 572 c.p.

Va, innanzitutto, premesso a giudizio della Corte, che:

• non sono in contestazione le dichiarazioni rese da MADRE sia per quel che concerne la narrazione circa il comportamento regressivo di CAIO sia per quel concerne le valutazioni espresse al riguardo dalla donna (art. 194 ultimo comma — c.p.p.). A tale proposito, deve anzi, evidenziarsi che la critica all'attendibilità della denunciante illustrata nell'atto di appello e ribadita nei motivi nuovi è generica ed assertiva in quanto trascura di confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata laddove il Tribunale ha dato contezza che il narrato della madre di CAIO offriva un'immagine del figlio perfettamente coerente con quello offerto da altri testi (____, ad esempio): da tale deposizione emerge chiaramente un malessere del piccolo CAIO inevitabilmente collegato alla frequentazione della scuola, ancorché non necessariamente presupponente l'esistenza di condotte maltrattanti ai suoi danni;

• ancorché nell'imputazione sia evocata l'ipotesi concorsuale, prendendo altresì atto dell'imputazione contestata a FILANA, si comprende che T I Z IA è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p. in quanto è autrice materiale, da sola, delle azioni ritenute pregiudizievoli per CAIO - di cui ai punti b., c. e d., a nulla, dunque, rilevando, le ulteriori condotte poste in essere da FILANA nei cui confronti si è proceduto separatamente.

Ciò premesso si impongono le seguenti conclusioni che rendono fondato, in parte, il primo motivo d'appello con il conseguente assorbimento dell'esame delle restanti censure:

» dall'ascolto delle "intercettazioni ambientali", con riferimento ai fatti sub d. si

comprende che l'imputata non pronunciò parole offensive nei confronti del piccolo (ed, infatti, nel capo d'imputazione è riportato che, quando A. si sporcò per non essere stato in grado di pulirsi dopo essere andato in bagno, TIZIA esclamò: "'Che schifoe non "Mi fai schifo", frase che avrebbe indubitabilmente assunto un tono ingiurioso per CAIO, sebbene costui non sarebbe stato, in ogni caso, in grado di percepirne il disvalore educativo e giuridico);

» le ulteriore condotte descritte nell'addebito si connotano dall'intendimento dell'imputata di "insegnare" delle regole di convivenza scolastica a CAIO (appendere il giubbotto nell'apposito attaccapanni, indossare le scarpe a scuola, consumare la merenda nei tempi e nei luoghi all'uopo fissati): non spetta a questa Corte stabilire se la metodologia didattica utilizzata dall'imputata sia stata adeguata né se ella possedesse le capacità ed i titoli per potere gestire con tali modalità il piccolo e sfortunato CAIO: quel che é giuridicamente certo è il fatto che il delitto di maltrattamento non è configurabile atteso che esso, per la sua consumazione, richiede il compimento di condotte connotate da violenza o comunque da sopraffazione dell'agente rispetto alla volontà della vittima. Al contrario le condotte sopra descritte non possono essere ritenute violente o prevaricatrici per il fatto che, secondo alcuni orientamenti didattici ovvero pedagogici, il minore autistico non può mai essere "scontentato" o contrastato nelle sue decisioni.

La necessità, invero, di riempire di un contenuto oggettivo la condotta materiale del delitto de quo impone di ancorare il giudizio di disvalore giuridico ad azioni ovvero ad omissioni le quali, nella loro oggettività, posseggano i requisiti della violenza o, comunque, della sopraffazione, caratteri che nel caso in esame difettano.

Neppure può ipotizzarsi la sussistenza del delitto di cui all'art. 571 c.p. non potendosi sostenere che, a cagione delle condotte poste in essere dall'imputata, si sia verificato il pericolo di una malattia per CAIO.

In conclusione, T I Z I A deve essere mandata assolta, seppure con la formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Alla pronuncia assolutoria segue la revoca delle statuizioni civili disposte in sentenza.

Il carico di lavoro della sezione ha reso necessario un maggiore termine per la redazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma dell'appellata sentenza, assolve l'imputata T I Z I A dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Torino, 26 maggio 2023.
depositata il 25.07.2023




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