-  Redazione P&D  -  16/07/2016

Notifiche: la notifica a mezzo PEC è perfezionata anche se il messaggio finisce nella cartella SPAM - Cass. n. 13917/16 - Marcella Ferrari

La notifica a mezzo PEC è perfezionata anche se il messaggio finisce nella cartella SPAM

Corte Cassazione, sentenza 7 luglio 2016 n. 13917

Una società proponeva, presso la Corte d"Appello, reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo il mancato perfezionamento della notificazione dell"avviso di udienza avvenuto a mezzo PEC. Infatti, ai sensi dell"art. 15 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)1, il decreto di convocazione, unitamente al ricorso, deve essere notificato tramite posta elettronica certificata, all"indirizzo risultante dal registro delle imprese. La reclamante, a causa del cattivo funzionamento della propria casella, colpita da un virus, non aveva visionato il messaggio di posta elettronica certificata di cui sopra, in quanto era stato accantonato erroneamente nella cartella SPAM. Secondo il giudice distrettuale, la circostanza che il messaggio fosse finito nella posta indesiderata era ascrivibile alla negligenza del titolare dell"account, il quale non si era dotato di un valido antivirus e non aveva vigilato sul funzionamento del proprio programma di gestione della posta. La società ricorreva, allora, in Cassazione, sostenendo che lo stato della propria casella di posta non fosse determinato da trascuratezza o negligenza – come affermato dal giudice di merito – ma dall"aggressione di agenti esogeni, sottratti al propria sfera di controllo2. Inoltre, il ricorrente sollevava una questione di legittimità costituzionale su varie norme ed, in particolare, sull"art. 15 legge fallimentare ove lo stesso non prevede una nuova notifica dell"avviso di convocazione in caso di assenza del debitore3. La Suprema Corte non ritiene fondate le doglianze della società fallita e ripercorre il suo consolidato orientamento in merito; in particolare, circa l"avviso dell"udienza di comparizione, ricorda che: «occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente».4 Si ricorda che, ai sensi dell"art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, contenente le disposizioni per l"utilizzo della posta elettronica certificata, la ricevuta di accettazione rilasciata al mittente costituisce prova di spedizione, mentre la ricevuta di avvenuta consegna fornisce la dimostrazione che il messaggio è pervenuto all"indirizzo di posta elettronica selezionato. Gli Ermellini sottolineano come sia un onere della parte che eserciti l"attività di impresa dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata5 nonché vigilare sul suo corretto funzionamento; eventualmente anche delegando a tale manutenzione ad un esperto del settore. Invero, la questione di legittimità costituzionale non appare fondata, giacché la rinotifica dell"avviso si rende necessaria solo allorché si ravvisi un"anomalia nella comunicazione elettronica e, tale circostanza, è già prevista dall"art. 15 c. 3 della legge fallimentare. Nel caso di specie, inoltre, non può neppure parlarsi di forza maggiore, dal momento che il fatto è imputabile unicamente ad un impiego negligente dell"account. Infatti, ad avviso della Corte, è censurabile la condotta di chi non controlli periodicamente anche il contenuto della posta indesiderata (cosiddetta spam), essendo una norma di prudenza da seguire in una diligente prassi aziendale. Parimenti, è da stigmatizzare il comportamento dell"azienda che non si doti di dispositivi informatici anti-intrusione6.
In conclusione, i Supremi Giudici, per le ragioni suesposte, ritengono il ricorso manifestamente infondato e condannano il ricorrente al pagamento delle spese.

 

1

 L"art. 15 c. 3 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 è stato così modificato dal d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012

2

 A riprova di ciò, l"istante sottolinea come nella directory della posta indesiderata si fossero accumulati ben 1500 messaggi.

3

 Si ricorda che la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 48 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell"amministrazione digitale).

4

 In tal senso vedasi Corte Cass., Sez. I, sent. 22352/2015

5

 L"indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio per tutte le imprese come disposto dall"art. 5 della citata legge 221/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In particolare, le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese e, dal mese di novembre 2011, tutte le società devono dichiarare la propria casella PEC al Registro Imprese.

6

 Una simile necessità è dimostrata anche dal fatto che il D.M. 44/2011 preveda taluni obblighi specifici per i soggetti abilitati esterni (ad es. gli avvocati) quali, appunto, il dotarsi di un software antivirus ed antispam (art. 20).

 




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