Biodiritto, bioetica  -  Redazione P&D  -  24/07/2023

PMA: l'uomo non può revocare il consenso dopo la fecondazione

La Consulta, sentenza n. 161 del 2023 (redattore Luca Antonini), ha ritenuto non fondata la questione sollevata

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Il consenso fornito dall'uomo alla procreazione medicalmente assistita non può essere revocato dopo la fecondazione. La Corte costituzionale chiamata a valutare la legittimità della previsione che stabilisce la irrevocabilità del consenso del maschio dopo la fecondazione dell'ovulo ha fornito riposta positiva. La sentenza n. 161 del 2023 (redattore Luca Antonini) ha ritenuto non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato articolo 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.

La norma, chiarisce la decisione, rende possibile, per effetto della crioconservazione, la richiesta dell'impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l'originario progetto di coppia. Infatti, nel caso del giudizio a quo la donna aveva richiesto l'impianto dell'embrione crioconservato, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la separazione dal coniuge. Questo si è opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre. Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso.

Pur riconoscendo che la norma «si è venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite "scelte tragiche" […], in quanto caratterizzate dall'impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie», la sentenza ha evidenziato che l'irrevocabilità del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L'accesso alla PMA comporta infatti «per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni.

Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell'impianto dell'embrione nel proprio utero. 

A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale».

Inoltre, «se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità».

La sentenza ha quindi concluso che «[o]ve, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione» risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

La sentenza ha infine precisato che la ricerca di un eventuale diverso punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco non può che spettare al legislatore.

La Consulta ha così dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli articoli 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

 




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