-  Redazione P&D  -  02/06/2012

PRIMA E DOPO LA SENTENZA SUL CASO HIRSI & co.ANCORA RESPINGIMENTI COLLETTIVI?- Fulvio VASSALLO PALEOLOGO

Nel mese di maggio del 2009 l"allora presidente del consiglio italiano definiva i respingimenti verso la Libia, che come documentato dai media avevano carattere di misura collettiva, e dunque vietati dalle convenzioni internazionali,  un "atto di grande umanità", aggiungendo che per chi fuggiva da guerre e persecuzioni sarebbe stato possibile anche in Libia "rivolgersi all"agenzia Onu per dimostrare la loro situazione e, in caso, ottenere il diritto di asilo".  Affermazioni infondate, ed infatti nel giugno del 2010 l'ufficio dell'ACNUR di Tripoli,dopo mesi di vicissitudini che ne avevano ridotto al minimo l"operatività, veniva chiuso dal governo libico con accuse infamanti per i funzionari delle Nazioni Unite. Ai quali in seguito veniva consentito soltanto di occuparsi delle persone già prese in carico, senza potere trattare alcun nuovo caso o visitare le centinaia di migranti, in prevalenza sub sahariani, rinchiusi nei centri di detenzione. Quei centri che in passato erano stati finanziati anche dall"Italia e che oggi la Libia vorrebbe riattivare chiedendo altro sostegno economico all"Italia ed all"Europa [1].

Secondo quanto dichiarato da Berlusconi nel maggio del 2009, dopo l"avvio dei respingimenti concordati da Maroni con i libici, "se qualcuno è entrato nel nostro territorio, nelle acque territoriali, noi verifichiamo se ha il diritto di restare perché in condizione di chiedere asilo nel nostro Paese. Verifichiamo il suo diritto d"asilo, se proviene da situazioni di pericolo, mancanza di libertà o altro. Se però questi barconi, che sono purtroppo gestiti da organizzazioni criminali che si fanno pagare, che trasportano anche schiave, portate da noi per essere avviate alla prostituzione, se questi barconi noi li fermiamo prima delle acque territoriali, dando tutto l"aiuto e soccorso necessario non solo per salvargli la vita ma perché stiano bene, abbiano acqua, viveri, cure mediche, noi li scortiamo fino al punto d"imbarco e là, lo abbiamo fatto adesso per la Libia, ci sono per esempio le Agenzie delle Nazioni Unite che possono verificare lì, in loco, se hanno diritto all"asilo"[2].

Dopo le proteste suscitate dalla "riconsegna" diretta dei migranti da parte delle unità militari italiane entrate in un porto libico, alla fine del 2009 si instaurava una pratica più "discreta" che contemplava il trasbordo in alto mare dalle unità italiane alle unità libiche, in modo da evitare fotografi ed altri scomodi testimoni. I pattugliatori della Guardia di Finanza partivano al mattino dal porto di Lampedusa dopo la segnalazione delle carrette del mare, bloccavano le imbarcazioni cariche di migranti ed attendevano in alto mare l"arrivo delle motovedette italo-libiche, per rientrare in porto qualche ora dopo. Soltanto alcuni migranti, sepolti in un carcere a Tripoli, avrebbero potuto testimoniare sulle violenze subite nelle operazioni di "ordinary rendition" ai libici. Ma ormai, a distanza di anni, di molti di loro non si sa più nulla. Intanto i responsabili politici di queste operazioni negavano la fondatezza delle critiche rivolte ai respingimenti collettivi da parte dell"Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dalla Chiesa cattolica, da autorevoli rappresentanti della Commissione Europea, da ultimo dall"Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani[3]. Per tutti i critici, piuttosto che repliche basate sulle norme e sui fatti, da parte delle autorità di governo e dei loro sostenitori soltanto minacce e insulti, anche tramite la comunicazione sul web, oppure mistificazione del contenuto delle convenzioni internazionali e travisamento dei fatti, come se condurre in porto sicuro ( place of safety) alcune migliaia di migranti equivalesse ad una apertura indiscriminata delle frontiere. E anche tanta disinformazione, come quando nel 2010 il ministro degli esteri ha sostenuto che l"Italia ha effettuato il maggior numero di salvataggi a mare, tra i paesi europei, prendendo in esame il periodo 2007-2009[4]. Un ulteriore elemento di confusione perché nelle statistiche diffuse da Frattini, allora ministro degli esteri, si consideravano anche i migranti salvati dalla marina italiana e condotti a Lampedusa negli anni (2007 e 2008) in cui non si erano più effettuati respingimenti in Libia ( salvo rare eccezioni) e le regole di ingaggio delle nostre unità militari, decise dal governo Prodi, erano considerate come un esempio positivo a livello europeo [5].

Le pratiche di respingimento sommario in acque internazionali, al di là della ambigua formulazione dell"art. 10 del T.U. sull"immigrazione del 1998 in materia di respingimento, norma che peraltro ammette l"ingresso di immigrati irregolari nel territorio nazionale per ragioni di soccorso, violano – come si vedrà meglio più avanti - diverse disposizioni della Convenzione di New York sui diritti dell"infanzia del 1989, delle Direttive comunitarie in materia di accoglienza (2003/9/CE), di qualifiche (2004/83/CE) e di procedure di asilo (2005/85/CE) relative ai richiedenti protezione internazionale, il Regolamento delle frontiere Schengen del 2006, oltre che le disposizioni interne di attuazione. In tutti questi atti assume rilievo centrale la tutela dei diritti fondamentali delle persone ed il riconoscimento del diritto di chiedere asilo o altra forma di protezione internazionale. Appare dunque fondata la valutazione del procuratore capo di Siracusa secondo il quale, in occasione delle attività di respingimento verso la Libia poste in essere da unità della Guardia di finanza il 31 agosto del 2008,  «il comandante doveva riportare gli immigrati in un porto italiano dove c"è la apposita commissione che valuta chi ha diritto e chi ha diritto a chiedere asilo». A distanza di qualche anno sembra legittimo chiedersi che fine abbia fatto quell"indagine, trasferita per ragioni di competenza al tribunale di Roma, o se si è chiusa con l"ennesima archiviazione. Evidentemente nel governo di quel tempo non si riteneva necessario applicare la normativa comunitaria in materia di asilo e di controllo delle frontiere esterne, e anche le Convenzioni internazionali venivano valutate come un "grimaldello" per scardinare la normativa e gli accordi operativi in materia di contrasto dell"immigrazione  irregolare. Si giungeva persino a capovolgere quanto affermava la magistratura impegnata nei controlli di legalità degli atti delle autorità amministrative, al punto che il sottosegretario all"interno Mantovano, nel 2009, affermava che: "c"è una parte della magistratura che interpreta il suo ruolo come alternativo rispetto alla politica del governo in materia d"immigrazione: siamo all"attivo boicottaggio di una legge votata dal Parlamento". Davano sempre più fastidio, fino a subire una vera e propria insofferenza, quei giudici che non seguivano ad occhi chiusi le ricostruzioni contenute nelle informative di polizia, e osavano addirittura mettere sotto inchiesta i comportamenti seguiti dalle stesse forze dell'ordine, in assenza di provvedimenti amministrativi conformi alle leggi ed alle Convenzioni vigenti.

Pochi giorni dopo i respingimenti collettivi del 6/7 maggio 2009, con una festosa cerimonia ad Anzio, l"ex ministro Maroni consegnava all"ambasciatore libico tre unità navali costruite in Italia, consentendo l"imbarco su questi mezzi di equipaggi misti, formati anche da agenti della Guardia di Finanza.  In quella occasione, come riportato anche da il Giornale del 14 maggio, l"ambasciatore libico a Roma dichiarava  che chiunque in Libia poteva lavorare e presentare una domanda di asilo, aggiungendo che il suo paese stava valutando la possibilità di sottoscrivere la Convenzione di Ginevra. Poi, come riporta l"articolo, alla domanda se continueranno i respingimenti che nei giorni scorsi hanno riportato a Tripoli oltre 500 migranti, Gaddur rispondeva: "noi abbiamo un accordo con l"Italia firmato il 29 dicembre 2007 con un governo di centrosinistra e lo stiamo applicando con il governo di centrodestra" [6]. Grazie al maggiore impiego delle motovedette italo-libiche le operazioni di respingimento potevano così proseguire al sicuro da inchieste internazionali, anche se il coinvolgimento italiano restava evidente, per la catena di comando unica prevista dai protocolli operativi e per l"imbarco di agenti della guardia di finanza sulle unità libiche, con funzioni di istruzione e manutenzione, ma su mezzi impiegati in missioni di pattugliamento in acque internazionali.

Intanto era sempre più intenso lo sforzo di coinvolgere nel finanziamento delle missioni di respingimento l"Unione Europea, che però non andava oltre qualche generica dichiarazione di intenti . I finanziamenti decisi nel 2010 e nel 2011 dall"Unione per sostenere le operazioni di contrasto dell"immigrazione irregolare nel Mediterraneo centrale, affidate all"agenzia FRONTEX ed ai mezzi aero-navali che questa riusciva a racimolare, e soprattutto la generale ritrosia a finanziare le politiche di trattenimento e di deportazione di Gheddafi, corrispondevano allo stallo delle trattative per un intesa politica complessiva tra l"Unione Europea e la Libia, e di fatto gravava solo sull"Italia il peso economico e politico delle intese raggiunte con la Libia per la"lotta contro l"immigrazione clandestina". Il governo Berlusconi poteva vantare i"successi" nella sostanziale riduzione degli sbarchi in Sicilia, passati da oltre 36.000 nel 2008 a circa 4.000 persone nel 2010, anche se nel frattempo la presenza di immigrati irregolari in Italia cresceva in misura esponenziale e tutte le agenzie umanitarie denunciavano il calo degli arrivi dei richiedenti asilo in Italia, paese che in quegli stessi anni registrava uno dei dati percentuali  più bassi in tutta Europa per quanto concerneva le richieste di protezione internazionale.

Le pratiche di respingimento collettivo informale si spostavano allora sulla terraferma, nell"isola di Lampedusa e in tutti gli altri luoghi nei quali i migranti partiti dalla Libia, ma anche dall"Egitto e dall"Algeria, venivano fatti sbarcare, o venivano rintracciati subito dopo lo sbarco.  Dopo il loro ingresso nel territorio nazionale, spesso per esigenze di soccorso, migliaia di persone sono state trattenute in strutture di diversa tipologia e destinazione, senza alcun  provvedimento che legittimasse lo stato di detenzione, e quindi accompagnati in frontiera dalle autorità di polizia senza le formalità prescritte dalle leggi nazionali e dalle direttive comunitarie, anche in violazione del Codice frontiere Schengen, dettato dal Regolamento Comunitario n.562 del 2006.

Si è dunque verificata una espansione, al di fuori di qualsiasi  controllo giurisdizionale, della discrezionalità amministrativa, nel decidere il destino delle persone, anche a costo di violare consolidati principi di diritto internazionale, comunitario ed interno, in terra come in mare. Le prassi applicate dalle autorità di polizia, variabili a seconda dei tempi e dei luoghi,in base agli accordi di polizia o ai memoriali di intese negoziati di continuo dai ministri dell"interno, si sono tradotte nella mancata ammissione al territorio o nel diniego, o ancora, nei casi di trattenimenti informali, nel ritardo di atti formali, come i provvedimenti di respingimento differito o di trattenimento disposti dal questore. Provvedimenti questi che dovrebbero essere adottati tempestivamente nei confronti di tutti coloro che varcano la frontiera senza validi documenti, o che sono tratti in salvo in acque internazionali e condotti senza documenti nel territorio dello stato per finalità di soccorso e assistenza [7].

Si è riscontrato in questi casi, a partire dalla stessa decisione di procedere agli interventi di soccorso in acque internazionali, un forte ruolo gerarchico della Direzione generale  immigrazione del ministero dell'interno, al riparo da un qualsiasi controllo giurisdizionale, con un impegno costante che nel tempo si è rivolto contro migranti di varia provenienza e nelle condizioni più disparate, vittime di forme diverse ed informali di negazione dell'accesso al territorio e di gravi privazioni arbitrarie della libertà personale. Basti pensare al caso giudiziario della nave tedesca Cap Anamur nel 2004 [8], un tentativo di respingimento collettivo durato tre settimane[9] fino al respingimento in acque internazionali della nave turca Pinar, nel 2009, dopo che questa aveva effettuato una azione di salvataggio, ed alla quale solo dopo una grande mobilitazione ed un forte intervento della stampa, ormai a bordo della nave, si consentì l"attracco in porto. Dopo il salvataggio di 37 migranti africani, in procinto di annegare a sud di Lampedusa, effettuato dalla nave tedesca Cap Anamur nel 2004, un caso che si era concluso con l"espulsione sommaria di tutti i naufraghi e con l"arresto di tre dei loro salvatori, si è svolto un processo penale che si è concluso ad Agrigento con la piena assoluzione degli imputati soltanto nel 2010. Malgrado ci fossero tutti gli estremi per la individuazione di un respingimento collettivo, la Procura di Agrigento ha tentato per anni di giungere alla condanna del comandante della nave umanitaria Cap Anamur, del suo secondo, e del responsabile dell"omonima associazione tedesca, specializzata da anni proprio nel salvataggio e nel soccorso dei migranti in mare, al punto che la nave risultava iscritta in uno specifico registro presso le autorità portuali di Amburgo, riservato alle navi che avevano compiti di soccorso di persone in mare. E non si può certo dimenticare il processo intentato ad Agrigento nel 2007 ai danni di alcuni pescatori tunisini che avevano salvato un gruppo di migranti in procinto di affondare in alto mare. Quando i due pescherecci erano già in vista di Lampedusa sotto scorta della guardia costiera giungeva l"ordine di invertire la rotta e ricondurre i migranti in Tunisia, i comandanti proseguivano la rotta e dopo lo sbarco dei migranti nel porto di Lampedusa gli equipaggi venivano arrestati e le imbarcazioni sequestrate. Un processo che dopo una prima condanna dei due comandanti delle imbarcazioni (mentre il resto dell"equipaggio veniva assolto) da parte del Tribunale di Agrigento, si è concluso il 21 settembre 2011 con l"assoluzione piena di tutti gli imputati presso la Corte di Appello di Palermo [10].

In questi casi, a fronte di comportamenti altamente discrezionali delle autorità di polizia, su impulso diretto dei vertici del ministero dell"interno, piuttosto che inseguire l"accertamento, per non dire l"invenzione, di una specifica fattispecie penale a carico di chi aveva compiuto una azione di salvataggio, si sarebbero dovuto verificare se le autorità militare intervenute avessero rispettato la legge nazionale e le Convenzioni internazionali[11]. In realtà, come è emerso dai processi che si sono conclusi con assoluzioni degli autori del soccorso umanitario, le vere vittime senza voce delle operazioni di contrasto dell"immigrazione clandestina sono stati proprio i migranti ai quali si impediva per giorni l"accesso al territorio, e che poi, una volta raggiunta la terraferma venivano rinchiusi in un centro di detenzione in vista del loro allontanamento forzato. Queste incriminazioni hanno prodotto anche gravi effetti indiretti. Nel corso degli ultimi anni molti migranti dopo avere concluso la traversata, magari dopo giorni di abbandono in mare, giorni nei quali altri loro compagni avevano perso la vita, hanno riferito di essere stati avvistati da navi commerciali o da pescherecci, che però malgrado l"avvistamento e le loro richieste di aiuto non sarebbero mai intervenuti.

Il caso più eclatante, si potrebbe dire emblematico, di respingimento collettivo rimane comunque quello oggetto del ricorso e quindi del procedimento Hirsi e altri contro Italia,  sul quale il 23 febbraio del 2012 si è pronunciata all"unanimità, con una decisione inappellabile di condanna,  la  Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo di Strasburgo. La vicenda risale al maggio 2009 ed era stata documentata da un fotografo italiano che si trovava a bordo dell"unità della guardia di finanza Bovienzo, foto poi pubblicate sul giornale Paris Match, ancora oggi facilmente reperibili in rete, malgrado i tentativi del governo italiano di ritirarle dalla circolazione. Si trattava di un gruppo di circa 200 persone, in prevalenza somali ed eritrei, tra cui bambini e alcune donne in stato di gravidanza, che a bordo di tre imbarcazioni avevano lasciato le coste libiche nel tentativo di raggiungere quelle italiane. Il 6 maggio 2009 le imbarcazioni cariche di migranti si trovavano ormai a 35 miglia a sud di Lampedusa, in zona sotto controllo maltese, e venivano raggiunte dalle navi della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera italiana. I militari italiani dopo averli trasferiti sulle loro navi, in particolare sul pattugliatore Bovienzo della Guardia di Finanza, li riconducevano in Libia, dove venivano consegnati alle autorità locali malgrado le loro suppliche e in qualche caso, nei confronti dei più disperati, utilizzando mezzi violenti.

I migranti denunciavano che durante il viaggio le autorità italiane non li avrebbero informati sulla loro destinazione, anzi avrebbero inizialmente mentito affermando che si sarebbero diretti vero Lampedusa, né avrebbero effettuato alcuna procedura di identificazione individuale. Ventiquattro cittadini somali ed eritrei, raggiunti da rappresentanti dell"ACNUR e da associazioni umanitarie presenti in Libia,  hanno quindi denunciato alla Corte di Strasburgo di essere stati oggetto di un"espulsione collettiva e di non essere stati in grado di impugnare davanti alle autorità italiane il loro respingimento collettivo. Secondo quanto riferito nel ricorso inoltrato alla Corte gli stessi dichiaravano inoltre che, riconducendoli in Libia, le autorità italiane li avrebbero esposti al rischio di essere torturati o maltrattati. Torture e maltrattamenti che venivano poi confermate da testimonianze e da riprese video, come quelle mandate in onda dalla trasmissione Presa Diretta di Riccardo Iacona, in un servizio che si intitolava "Respinti", trasmesso il 6 settembre del 2009.  Tutto ciò in violazione della degli articoli 3 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell"uomo e dell"art. 4 del Procollo n. 4 allegato alla CEDU che vieta le espulsioni collettive.

 

Nel comunicare il ricorso sul caso Hirsi ed altri al governo italiano, la Corte di Strasburgo, oltre a domandare chiarimenti sull"episodio specifico, chiedeva di produrre i testi degli accordi firmati con il governo libico il 27 dicembre 2007 e il 4 febbraio 2009, e di spiegare il rapporto tra le operazioni condotte in base a questi accordi con la Libia e le attività svolte nell"ambito della missione dell"Agenzia europea Frontex. Anche in questo caso, il governo italiano, a corto di argomentazioni giuridiche per difendersi, aveva cercato di evitare che la corte decidesse sul merito del ricorso agitando le consuete eccezioni procedurali, a partire dalla contestazione dell"autenticità delle procure conferite dai ricorrenti agli avvocati. Secondo la sentenza, dopo avere accertato che ai ricorrenti erano state rilevate persino le impronte digitali ed erano state fatte numerose fotografie," la Cour n"a aucune raison de douter de la validité des procurations. Dès lors, elle rejette l"exception du Gouvernement".

La Corte di Strasburgo ha dunque respinto con nettezza la solita argomentazione addotta dagli agenti del governo italiano per i quali a tutte le  procure dei ricorrenti sarebbero state apposte firme false, una tecnica diversiva già utilizzata con successo nei giudizi davanti alla Corte Europea, a partire dal caso Hussun/Italia del 2005, un caso che la Corte ha cancellato dal ruolo nel 2010. In quella occasione, i respingimenti collettivi erano stati realizzati con voli prima militari, poi civili, diretti da Lampedusa verso la Libia, e non era stato possibile raccogliere una documentazione fotografica individuale, proprio a causa delle modalità della riconsegna da parte dei militari italiani ai libici e per la rapidità dell"allontanamento forzato da Lampedusa, avvenuto con la completa militarizzazione dell"intera zona aeroportuale. Malgrado le presenza e le proteste di alcuni antirazzisti, non era stato possibile raccogliere le impronte digitali dei ricorrenti, peraltro scomparsi dopo il respingimento in Libia. In quegli anni, occorre ricordare alla luce della relazione della Corte dei Conti per il 2006, il governo italiano finanziava anche i voli di rimpatrio verso i paesi di origine, di migliaia di immigrati irregolarmente presenti in Libia. Mentre la polizia libica collaborava stabilmente con gli intermediari. Persone che a seguito del loro rimpatrio nel paese di origine, potevano finire in un carcere o sotto tortura in un commissariato di polizia.

 

Ritornando alla sentenza della Corte Europea di Strasburgo sul caso Hirsi, il governo italiano

ha continuato ad approfittare delle modalità  delle operazioni di respingimento collettivo in

acque internazionali, come se gli agenti imbarcati a bordo dei pattugliatori operassero al di fuori

di qualsiasi giurisdizione, ma  nelle sue eccezioni preliminari giunge ad argomentare anche che

i ricorrenti non avrebbero esaurito le vie di ricorso interno, e che dunque non avrebbero avuto il

diritto di ricorrere alla Corte di Strasburgo, altro consueto espediente per sottrarsi al giudizio

della Corte europea. Ma anche questa obiezione è stata respinta [12]. Ed anche se i migranti

respinti in Libia avessero  potuto far pervenire una denuncia al giudice penale italiano, al quale

peraltro il 17 giugno 2009 veniva trasmesso  da alcune associazioni un esposto sugli stessi fatti,

poi archiviato dalla Procura di Roma e dal Tribunale dei Ministri, non si poteva certo pensare

che la eventuale condanna da parte del giudice italiano avrebbe modificato la loro drammatica

situazione nei luoghi nei quali si trovavano.

 

I giudici della Corte di Strasburgo hanno bocciato quindi la tesi del governo secondo la quale i respingimenti collettivi avrebbero trovato una base giuridica negli accordi bilaterali di cooperazione nel contrasto dell"immigrazione irregolare, conclusi nel tempo con la Libia. Una argomentazione che nel 2011 sarà ripresa proprio dall"ex ministro Maroni per giustificare i respingimenti collettivi verso la Tunisia, come se la legittimità dei respingimenti si potesse valutare solo alla stregua degli accordi bilaterali. Nella sentenza Hirsi/Italia i  giudici  aggiungono poi che " par ailleurs, la Cour observe que l"Italie ne saurait se dégager de sa propre responsabilité en invoquant ses obligations découlant des accords bilatéraux avec la Libye. En effet, à supposer même que lesdits accords prévoyaient expressément le refoulement en Libye des migrants interceptés en haute mer, les Etats membres demeurent responsables même lorsque, postérieurement à l"entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à leur égard, ils ont assumé des engagements découlant de traités (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 47, CEDH 2001-VIII ; et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, § 128, 2 mars 2010).

 

La Corte stabilisce quindi che l"Italia, con i respingimenti effettuati verso la Libia il 6-7 maggio del 2009 ha violato gli articoli 3 ( Divieto di tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti), l"art. 13 ( Diritto di difesa) della CEDU, e l"art. 4 del Protocollo n.4 allegato alla stessa Convenzione. Infatti" la Cour estime qu"en transférant les requérants vers la Libye, les autorités italiennes les ont exposés en pleine connaissance de cause à des traitements contraires à la Convention….la Cour estime que l"opération ayant conduit au transfert des requérants vers la Libye a été menée par les autorités italiennes dans le but d"empêcher les débarquements de migrants irréguliers sur les côtes nationales. Per giungere a questa condanna la Corte di Strasburgo attribuisce particolare rilievo proprio alle dichiarazioni rese da Roberto Maroni alla stampa ed in Senato pochi giorni dopo i respingimenti, dicharazioni nelle quali il ministro rivendicava l"importanza dei respingimenti in acque internazionali come strumento di contrasto dell"immigrazione clandestina ed adduceva in tal senso una"importante diminuizione" degli sbarchi a partire dal mese di maggio del 2009 [13]. 

 

I Giudici europei respingono poi l"argomentazione del governo italiano secondo il quale i

respingimenti verso la Libia sarebbero stati consentiti dagli accordi internazionali in materia di

contrasto delle orgabizzazioni criminali che trafficano migranti, dunque la Convenzione di

Palermo ed i protocolli aggiuntivi del 2000.  Argomentazione questa che il governo

aveva già utilizzato nei comunicati diffusi dal ministero dell"interno  ai mezzi di informazione.

Dal Messaggero del 9 agosto 2009 si apprendeva che che "nella relazione consegnata al

Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura (Cpt) il governo nega di aver

messo in atto respingimenti, ma di aver rispettato le norme contenute nel «protocollo opzionale

dell'Onu sul traffico di persone via terra, mare, aria». Secondo la stessa fonte "tra maggio e

luglio scorsi, sono state oltre 600 le persone fermate in mare prima del loro arrivo in Italia e

rinviate, per la maggior parte in Libia e Algeria. Tra loro, secondo quanto riferito nella

relazione consegnata al Cpt, anche donne e minori. Il Cpt è stato in missione in Italia per

controllare che nessuno venga rinviato in un Paese dove correrebbe il rischio di essere torturato

o maltrattato". In realtà i migranti respinti in acque internazionali, e consegnati alle autorità

libiche, a partire dal 7 maggio 2009 sono stati oltre 1100, considerando non solo quelli respinti

in Libia, ma anche quelli che nello stesso periodo venivano respinti verso l"Algeria, come si

può verificare dai diversi casi di respingimento riferiti  nel 2009 dal sito Fortress Europe.

In occasione della visita in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa dal 27 al 31 luglio del 2009, nel pieno della campagna di respingimenti collettivi verso la Libia, si tentava così di confondere la pubblica opinione travisando la portata applicativa del Secondo Protocollo allegato alla Convenzione di Palermo del 2000 contro la Tratta di esseri umani", che richiama forme diverse di collaborazione tra stati al fine di contrastare il fenomeno della tratta. Appare evidente che i principi, anche garantisti, affermati dal secondo Protocollo allegato alla Convenzione di Palermo, con riferimento alle espulsioni di chi fosse già entrato nel territorio nazionale non potevano valere per coloro che erano respinti in acque internazionali, o che venivano imbarcati su mezzi italiani a seguito di azioni di salvataggio. La collaborazione tra stati di cui si parla nel Protocollo ha una portata limitata  a livello di scambio di informazione ed alla relativa cooperazione di polizia, ma non legittima alcuna forma di respingimento collettivo in mare. Nessun protocollo aggiuntivo ad una convenzione internazionale può violare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati (in particolare il divieto di refoulement affermato dall'art. 33), la Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei minori, le garanzie previste dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo per impedire trattamenti inumani o degradanti (art.3). Come afferma la Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso Hirsi la tutela della persona oggetto di una procedura di allontanamento forzato, a fronte del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, hanno carattere assoluto ed inderogabile [14]. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Palermo contro la tratta del 2000, imponeva peraltro una tutela particolarmente rafforzata delle donne e dei minori non accompagnati, che le autorità politiche e militari italiane hanno condannato al respingimento verso la Libia, ed in nessuno dei suoi paragrafi si trova il benché minimo appiglio per giustificare la prassi illegale dei respingimenti collettivi, vietati dall'art. 4 del Protocollo n.4 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

La Corte Europea dei diritti dell"Uomo  riscontra così una violazione da parte dell"Italia del divieto di espulsioni collettive ( alle quali si assimilano, da questo punto di vista, anche i respingimenti collettivi)  sancito dall"art. 4 del protocollo n.4 allegato alla  Convenzione Europea a salvaguardia die diritti dell"Uomo. Secondo la Corte, la riaffermazione del divieto assoluto di tortura ed altri trattamenti inumani o degradanti, come del divieto di espulsioni collettive, affermato adesso con una prescrizione immediatamente vincolante  anche dall"art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell"Unione europea, non pregiudica il diritto degli stati di stabilire le loro politiche in campo di immigrazione, ma le difficoltà nel controllo dei flussi migratori non può giustificare il ricorso a misure in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell"Uomo, che vanno applicate alla luce del principio di buona fede nella direzione di garantire il cd. effetto utile [15]. La Corte riconosce poi che l"attuazione di misure di allontanamento forzato  in acque internazionali per impedire l"ingresso nel territorio, costituisce un atto di esercizio della giurisdizione statale che va sottomesso al divieto di espulsioni collettive affermato dall"art. 4 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU [16]. In conclusione, " la Cour rejette l"exception du Gouvernement et considère que l"article 4 du Protocole no 4 trouve à s"appliquer en l"espèce.

I giudici di Strasburgo rilevano infine un" ulteriore violazione della CEDU con riferimento all"art. 13 che garantisce i diritti di difesa, in collegamento con le violazioni riscontrate dell"art. 3 e dell"art. 4 del protocollo n.4 allegato alla CEDU": quant à l"argument du Gouvernement selon lequel les requérants auraient dû se prévaloir de la possibilité de saisir le juge pénal italien une fois arrivés en Libye, la Cour ne peut que constater que, même si une telle voie de recours est accessible en pratique, un recours pénal diligenté à l"encontre des militaires qui se trouvaient à bord des navires de l"armée ne remplit manifestement pas les exigences de l"article 13 de la Convention, dans la mesure où il ne satisfait pas au critère de l"effet suspensif consacré par l"arrêt Čonka, précité. La Cour rappelle que l"exigence, découlant de l"article 13, de faire surseoir à l"exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire (M.S.S., précité, § 388). La Cour conclut qu"il y a eu violation de l"article 13 combiné avec les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4.

 

La decisione sul caso Hirsi ed altri ha una valenza molto ampia che non si limita al respingimento collettivo effettuato dalle autorità italiane  il 6/7 maggio del 2009, né può ritenersi una sentenza storicamente datata, come se la situazione esistente al tempo della dittatura di Gheddafi, nei confronti dei migranti in transito in Libia, fosse oggi migliorata. E il divieto di espulsioni collettive vale in ogni caso, quale che sia il paese nel quale si viene respinti, a garanzia di tutti i migranti e non solo dei potenziali richiedenti asilo.

I principi di diritto affermati dalla Corte di Strasburgo dovranno essere rispettati anche in futuro nella stipula e nella attuazione degli accordi bilaterali sul contrasto della cd. immigrazione clandestina, e riguardano non solo i respingimenti collettivi che si possono verificare in acque internazionali, ma i più diffusi respingimenti collettivi in frontiera ed i respingimenti differiti adottati in forma collettivi, senza procedimenti individuali, che si continuano a verificare sia alle frontiere meridionali, che alle frontiere rivolte verso l"Europa orientale, come nei porti di Venezia, Ancona, Brindisi. Potrà infatti verificarsi, anche in futuro, che i migranti respinti collettivamente alle frontiere italiane siano ricacciati in paesi nei quali rischiano di subire trattamenti inumani o degradanti, o ancora in paesi come la Grecia che non

applicano effettivamente la normativa comunitaria sul diritto di asilo e respingono a loro volta

verso paesi nei quali i migranti corrono i medesimi rischi di subire violazioni rilevanti ai sensi

dell"art. 3 della CEDU.

 

La rilevanza della sentenza della Corte di Strasburgo va dunque oltre il caso Hirsi e riguarda

tutti i casi di respingimenti collettivi, sia in mare che a terra, nei quali per effetto della

sommarietà e della rapidità delle prassi di polizia nell"adozione delle misure di

accompagnamento forzato non è garantito il rispetto degli articoli 4 del protocollo n. 4 allegato

alla CEDU ( Divieto di espulsioni collettive) e soprattutto, in collegamento con questo stesso

articolo, dell"art. 13 della stessa Convenzione che sancisce il diritto ad un esercizio effettivo dei

diritti di difesa. Per queste ragioni, la sentenza del 23 febbraio scorso sul caso Hirsi costituisce

un precedente importante che non potrà essere ignorato dal giudice nazionale quando si tratterà

di valutare la legittimità di un provvedimento di respingimento o di espulsione, o di convalidare

la misura del trattenimento amministrativo in un centro di detenzione. Mai il divieto di

espulsioni collettive era stato sancito in modo tanto chiaro da un giudice internazionale.

 

I respingimenti collettivi eseguiti nelle acque del canale di Sicilia costituiscono inoltre una grave violazione del diritto comunitario cogente.  Con il trasbordo di centinaia di migranti su navi militari italiane e la loro riconsegna (rendition) alle autorità libiche, nel corso del 2009, l"Italia, oltre a violare i capisaldi della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell"Uomo, ed il divieto di espulsioni collettive, affermato adesso anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell"Unione Europea (art. 19),  ha commesso una grave infrazione comunitaria rispetto al Regolamento CE n. 562/2006 (che istituisce un Codice comune relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone) in quanto al punto n. 7 del Preambolo si stabilisce che"le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti".  Tanto nei respingimenti effettuati direttamente a Tripoli da parte di unità della marina militare nel maggio del 2009, quanto nel caso dei respingimenti effettuati con l"intervento di unità navali consegnate dall"Italia alla Libia, come si osserva in una denuncia presentata dall"ASGI nel 2009, «non è stata affatto rispettata la dignità dei migranti, consegnati alle autorità libiche nonostante non siano cittadini di quel Paese e nel quale sono certamente sottoposti a trattamenti inumani e degradanti per la sola condizione di migranti irregolari, come è oramai pacificamente accertato in numerosi rapporti internazionali. Il richiamo a precise violazioni della normativa comunitaria assume un rilievo notevole in base all"efficacia diretta dei regolamenti e delle direttive sufficientemente precise e dettagliate all"interno degli ordinamenti nazionali, costituendo dunque una fonte del diritto che non può essere ignorata dai giudici interni, in sede penale, civile ed amministrativa.

Nell"esperienza delle pratiche di respingimento e di detenzione amministrative di molti paesi europei, ma in particolare in Italia, è emersa la tendenza delle autorità di polizia a considerare gli immigrati irregolari che facevano ingresso nel territorio nazionale come se non avessero mai superato il varco di frontiera, trattenendoli per settimane, qualche volta per mesi i situazioni di totale negazione dei diritti fondamentali della persona, al solo fine di facilitare le procedure di allontanamento forzato [17]. La situazione  determinata dalle scelte di governo, a Lampedusa, e poi in altri luoghi di frontiera, dai porti adriatici ai centri di accoglienza trasformati in centri di detenzione, a partire dal dicembre 2008, fino al mese di settembre del 2011, corrisponde a quella di uno spazio extraterritoriale dove le norme ed i ricorsi che si possono fare valere sul territorio nazionale non valgono nulla.  Anche nei luoghi di frontiera, come sulle unità militari preposte al pattugliamento delle acque internazionali,invece, si applica la giurisdizione nazionale.Questo la Corte di Strasburgo lo afferma con grande nettezza.  E questo principio può valere anche nelle operazioni congiunte dell"Agenzia dell"Unione Europea per le frontiere esterne FRONTEX, che non può operare in deroga alle norme del diritto internazionale  generalmente riconosciute.

Le persone intercettate in mare, oppure, dopo lo svolgimento delle atività di soccorso, entrate o soggiornanti irregolarmente nel territorio italiano - tra queste anche i migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, a partire dal momento del loro ingresso in Italia, in base alla normativa comunitaria  devono avere possibilità adeguate di presentare un ricorso effettivo davanti ad un"autorità giudiziaria avverso il provvedimento di rimpatrio. Si ricorda infatti quanto disposto, oltre che dagli articoli 5 e 13 della CEDU,  dall"art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell"Unione Europea, che garantisce il diritto ad un rimedio efficace e ad un giusto processo, oltre naturalmente al principio del controllo giudiziario sulla detenzione, intesa come qualsiasi limitazione della libertà personale. Al di là della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell"uomo e delle posizioni della Corte Europea di Strasburgo, le violazioni da parte dell"Italia delle regole procedurali stabilite nelle procedure di allontanamento forzato a garanzia dei migranti, seppure in condizione di irregolarità, possono dunque assumere rilievo anche in ambito strettamente comunitario, davanti alla Corte di Giustizia dell"Unione Europea, o con una denuncia per l"apertura di una procedura di infrazione davanti alla Commissione Europea in base a quanto previsto dall"art. 63 par.2 lettera b che richiama le condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi nei paesi appartenenti all"area Schengen, materia che ormai fa parte del diritto dell"Unione Europea[18].

I respingimenti collettivi verso la Libia, anche nella versione camuffata da richieste di intervento delle unità militari libiche, poi replicata con le nuove autorità tunisine, alle quali, sul modello dei rapporti con la Libia, nel corso del 2011 sono state cedute sei motovedette, contraddicono in modo evidente altri punti vincolanti della normativa comunitaria. L"art. 12 del Codice comunitario delle frontiere Schengen del 2006 prevede che le autorità di polizia possano bloccare i migranti (direttamente, certo non con l"intervento di naviglio militare appartenente a stati esteri) che tentano di entrare nel territorio di uno stato Schengen, ma questo potere non può essere esercitato in contrasto con i diritti fondamentali della persona umana, tra i quali va annoverato il diritto di chiedere asilo ed il diritto a non subire respingimenti collettivi. Chiunque venga raccolto a bordo di una unità battente bandiera italiana in attività di controllo delle frontiere marittime, si trova in territorio italiano e se fa richiesta di asilo, o se si tratta di un minore, non può essere riconsegnato alle autorità di un paese terzo, soprattutto quando non può essere stabilita la esatta provenienza delle persone raccolte in mare. Chi contravviene queste regole viola il diritto comunitario e questa stessa violazione andrebbe sanzionata anche dal giudice penale italiano quanto meno come abuso di ufficio, se non come omissione di soccorso o vero e proprio sequestro di persona.  Il commissario UE Barrot nella lettera al governo italiano del 15 luglio 2009, che la Corte Europea dei diritti dell"Uomo ha citato espressamente tra le motivazioni della sentenza sul caso Hirsi, sottolineava ancora che "la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell"uomo indica che gli atti eseguiti in alto mare da una nave di Stato costituiscono un caso di competenza extraterritoriale e possono impegnare la responsabilità dello Stato interessato".

Al di là della configurazione di un illecito internazionale, come si è accertato nel caso Hirsi contro Italia, o di uno specifico comportamento  penalmente rilevante, che pure si potrebbe affermare nei casi di privazione arbitraria della libertà personale dei migranti bloccati in mare, come di quelli  trattenuti in luoghi di detenzione informale, oppure oltre i termini di legge stabiliti per la detenzione amministrativa nei CIE,  si è assistito alla cancellazione sostanziale di quei diritti fondamentali che spettano a qualunque persona, in base all"art. 2 del T.U. sull"immigrazione n.286 del 1998, ovunque si trovi nel territorio dello stato, dunque anche in acque internazionali a bordo di un mezzo navale sotto giurisdizione italiana, a prescindere dalla sua nazionalità e dalla sua eventuale condizione di irregolarità .

Occorre evitare che su questi fatti possa calare quel velo di silenzio che garantisce l'impunità di quanti hanno commesso abusi e violazioni di legge che quasi mai i Tribunali riescono a sanzionare.Uno sforzo doveroso anche per rispetto delle vittime, migliaia, dell"immigrazione cd. clandestina, per impedire che sulla tutela dei diritti umani della persona prevalga la logica del fatto compiuto in quella che viene definita come guerra all"immigrazione illegale. Una guerra non priva di effetti ( e vittime) collaterali nella quale sembrerebbe che il fine possa giustificare sempre i mezzi.

La sentenza sul caso Hirsi rappresenta forse una svolta storica, ma altri casi altrettanto gravi sono ancora pendenti davanti alla Corte Europea dei diritti dell"Uomo, come il caso Sharifi, per i respingimenti collettivi effettuati sotto forma di pratiche di riammissione dai porti di Venezia, Ancona e Bari verso la Grecia, in particolare Patrasso, anche a danno di minori non accompagnati, in prevalenza afghani e curdi [19].

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte Europea die diritti dell"Uomo e della Corte di Giustizia dell"Unione Europea, che hanno anche sospeso i trasferimenti per effetto del Regolamento Dublino 2 verso la Grecia, appare in tutta la sua gravità la pratica dei respingimenti in frontiera alle frontiere marittime di quanti, giungendo dalla Grecia, ma anche dall"Egitto, in particolare irakeni ed afghani, non sono neppure messi nelle condizioni di fare valere una istanza di asilo o di protezione internazionale. Al di là della loro dubbia formalizzazione, le misure di allontanamento forzato praticate negli ultimi anni nei porti di Brindisi, Bari, Ancona, Venezia,e più recentemente anche dalla Calabria, risultano peraltro illegittime in quanto l'art. 10 del TU 286/98 che prevede il respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello Stato", introduce una importante eccezione a tale disposizione. Si prevede infatti che il questore può disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo", ma si aggiunge poi che (articolo 10, comma 4 del Testo unico) tali disposizioni non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari". Risulta poi evidente come ai richiedenti asilo, che si respingono con varie modalità (anche impedendo fisicamente lo sbarco sulla banchina portuale) dai porti dell'Adriatico verso la Grecia, non si possa applicare un provvedimento di riammissione ai sensi della Convenzione di Dublino, di fatto un respingimento alla frontiera per il rischio documentato che poi queste stesse persone possano venire espulse ancora una volta dalla Grecia verso i paesi di transito e di provenienza, violando persino il principio di non "refoulement" (respingimento) stabilito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra.

I respingimenti immediati, in molti casi nella forma del respingimento collettivo, alle frontiere marittime dei porti italiani come quelli di Venezia, Ancona e Bari, sono stati camuffati come semplici pratiche di riammissione, sulla base dell'accordo bilaterale  Italia - Grecia del 1999, che viene applicato in contrasto persino con quanto previsto dalla Convenzione di Dublino, perché al di fuori di una procedura di asilo. Questi respingimenti vengono effettuati in realtà al solo fine di evitare la presentazione di una domanda di asilo o di protezione internazionale, rendendo persino superflua l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, che sarebbe comunque ricorribile dinnanzi alla magistratura ordinaria, il cui esito potrebbe invalidare i provvedimenti stessi e dare l'avvio ad un nuovo esame, dinnanzi all'autorità giudiziaria, delle posizioni individuali dei potenziali richiedenti asilo in merito alla loro istanza di riconoscimento dello status. Gli orientamenti assunti in passato dalla giurisprudenza [20], degradando il diritto di asilo costituzionale da un diritto soggettivo perfetto ad un mero interesse legittimo, giustificavano le prassi amministrative più arbitrarie nelle fasi immediatamente precedenti la proposizione e la formalizzazione delle istanze di asilo. E spesso senza un accertamento medico della vera età dei migranti che raggiungono i porti della costa adriatica, per la sommarietà ed i tempi delle procedure di riammissione in Grecia. Con il rischio, se non con la certezza, che tra i respinti vi siano anche minori, e altri soggetti particolarmente vulnerabili come donne e vittime di tortura.

 

 

L'ACNUR, nel suo documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008, e quindi in altri documenti anche molto recenti, ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell'accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente ai Governi europei di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. L'ACNUR ha  raccomandato, agli stessi Governi, "l'applicazione dell'art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Dopo numerose sentenze di Corti interne, in Germania ed in Italia, in particolare, anche la Corte di Giustizia dell"Unione Europea, con la sentenza del 21 dicembre 2011, si è pronunciata, per la prima volta, sull"applicazione della clausola di sovranità di cui all"art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, c.d Dublino II in relazione ai diritti fondamentali dell"Unione europea, compresi i diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell"Unione europea ed  ha bloccato i respingimenti eseguiti da altri stati dell"Unione, come procedura di riammissione in base alla Convenzione di Dublino ( oggi regolamento Dublino 2 n.343 del 2003) verso la Grecia [21]. Secondo la Corte gli stati dell"Unione Europea sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione. Nel dichiarare questo importante principio  i giudici della Corte di Giustizia dell"Unione Europea richiamavano la sentenza della Corte Europea dei diritti dell"uomo del 21 gennaio 2011 che aveva trattato pure dei trasferimenti di richiedenti asilo verso la Grecia. In quell"occasione i giudici di Strasburgo avevano dichiarato, in particolare, che il Belgio aveva violato l"art. 3 della CEDU esponendo il richiedente asilo, da un lato, ai rischi risultanti dalle carenze della procedura di asilo in Grecia, atteso che le autorità belghe sapevano o dovevano sapere che non vi era alcuna garanzia che la domanda di asilo sarebbe stata esaminata seriamente dalle autorità greche, e, dall"altro lato, e con piena cognizione di causa, a condizioni detentive ed esistenziali costitutive di trattamenti degradanti (Caso M. S. S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011).

 

Malgrado tutto questo, però, i respingimenti collettivi alle frontiere portuali dell"Adriatico continuano. Probabilmente le autorità di polizia di frontiera continueranno a rispondere come avevano già risposto nell"intervista trasmessa dalla trasmissione Presa diretta "respinti" di Riccardo Iacona, nel settembre del 2009, che nessuno degli immigrati irregolari rintracciati avrebbe fatto domanda per accedere alla procedura di protezione internazionale [22], la stessa tesi che è emersa anche nelle difese del governo italiano nel caso Hirsi. Va ribadito ancora una volta però che la tutela offerta dal divieto di espulsioni e di respingimenti collettivi, come peraltro il divieto di trattamenti inumani o degradanti ed i diritti di difesa non valgono solo per i richiedenti asilo. Gli stati, peraltro, hanno obblighi precisi di informazione sul diritto di chiedere asilo e di offrire comunque protezione ai soggetti vulnerabili.  In attesa che la Corte Europea dei diritti dell"Uomo si pronunci sul caso Sharifi, sarebbero gravi le responsabilità del governo attuale se, dopo la sentenza della Corte Europea sul caso Hirsi, non fossero immediatamente impartite, alle autorità di frontiera ed agli uffici immigrazione delle questure interessate, indicazioni precise sul rispetto dei principi fondamentali della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell"Uomo, in tutti i casi di rintraccio di immigrati irregolari, anche a bordo delle navi traghetto o subito dopo lo sbarco nei porti dell"Adriatico. E magari sarebbe opportuno un breve richiamo alla necessità di rispettare,  nell"applicazione delle leggi vigenti, il Regolamento Frontiere Schengen del 2006 e gli articoli 13 ( sulla cd. riserva di giurisdizione) e 24 ( sul diritto di difesa) della Costituzione italiana .

 

Fulvio Vassallo Paleologo

Università di Palermo



[1] In Italia l'ACNUR, in quel periodo, non offriva alcuna copertura al governo italiano e denunciava a più riprese l"

arbitrarietà dei respingimenti, al punto che suoi rappresentanti, come Laura Boldrini, venivano attaccati e

minacciati da diversi esponenti del centro-destra. Una serie di attacchi "ad personam",  che non hanno risparmiato

neppure Thomas Hammarberg, Commissario ai diritti umani del Consiglio d"Europa, "reo" di avere denunciato la

sistematica disapplicazione delle decisioni della Corte Europea per i diritti umani da parte dell"Italia e la prassi

illegale dei respingimenti collettivi praticati dalle autorità militari su disposizione del ministro dell"interno.

[2] In successive dichiarazioni di quell"anno, lo stesso Berlusconi affermava che nel caso degli interventi operati

dalle unità militari italiane nelle acque internazionali del canale di Sicilia non si trattava di respingimenti vietati

dalle convenzioni internazionali, in quanto, a suo avviso, i mezzi della Marina militare e della Guardia di finanza

"affiancano" le imbarcazioni cariche di migranti per ricondurle verso le acque libiche dove vengono presi in

consegna dalla polizia di Gheddafi. Nel riconoscimento di queste operazioni di"affianco" l"avallo politico alle

operazioni di respingimento è evidente, come la consapevolezza che si tratta di un comportamento illecito che era

meglio delegare alle imbarcazioni libiche ( o italo-libiche)

[3] Per tutti si veda l"atto di costituzione dell"ACNUR nel procedimento Hirsi e altri contro Italia, davanti la Corte

Europea dei diritti dell"Uomo, nell"udienza pubblica conclusiva del 22 giugno 2011.

[4] Cfr. A. SCIURBA, Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa, Ombre corte, 2009; F. VASSALLO

PALEOLOGO, La frontiera mediterranea: migrazioni irregolari e diritti fondamentali dei migranti, www.asgi.it,

sez Studi, 5.5.2009 

[5] Il prefetto Morcone, alto esponente del ministero dell"interno, in un convegno internazionale a Bruxelles alla fine del 2007, parlava del "modello Lampedusa" come di un esempio positivo, una buona prassi da seguire. Come si vedrà più avanti, dal 2009 al 2011 quel modello di prima accoglienza, soccorso e transito verso strutture di seconda accoglienza è stato distrutto e Lampedusa è stata trasformata a più riprese in un territorio al di fuori di qualsiasi giurisdizione.

 

[6] In quella stessa occasione Maroni dichiarava" se è vero che la Libia non ha firmato la convenzione di Ginevra

del"51, ha però "firmato e ratificato la convenzione dell"Unione africana del "69 relativa a specifici aspetti della

problematica dei rifugiati in Africa, che impegna Tripoli a garantire protezione non solo ai perseguitati ma anche

alle vittime di invasioni, guerre civile e anche di altri eventi di ben più ampia portata rispetto a quelli previsti dalla

convenzione di Ginevra". E un anno dopo lo stesso Maroni, come riferito dal giornale"Avvenire" dell" 11 febbraio

2010, affermava: «Italia e Libia da sole non possono farsi carico dei roblema migratorio che riguarda intera

Europa». Lo ha detto ieri il ministro dell Interno, Roberto Maroni, a Gaeta durante la cerimonia di consegna al

Paese nordafricano di tre motovedette della Guardia di Finanza per pattugliare le acque del Mediterraneo. «La

Commissione Europea - ha spiegato Maroni - non ha fatto molto finora. Nei giorni scorsi sono stato in Ghana e

Niger per firmare accordi di cooperazione bilaterale ed è la prima volta che questi Paesi siglano intese con uno

Stato europeo, a dimostrazione che lItalia ha un ruolo leader. Ciò deve servire da monito per la Commissione

Europea affinché svolga un ruolo più attivo e lo ribadirò al Consiglio dei ministri europeo in programma a fine

mese». «Il contrasto allimmigrazione illegale e alla  criminalità organizzata che gestisce il traffico di uomini - ha

proseguito Maroni - è lobiettivo primario per Italia e Libia. Nello scorso maggio, con la consegna delle nostre

prime tre motovedette, sapevamo dl avviare una fase importante della nostra collaborazione e oggi i risultati

hanno superato ogni più rosea aspettativa». Gli sbarchi sulle coste italiane, ha sottolineato il ministro, «sono

diminuiti del novanta per cento in pochi mesi, rendendo impraticabile una rotta redditizia per i trafficanti di

uomini".

[7] Si rinvia al sito www.fortresseurope.blogspot.org ed a G. DEL GRANDE, Il mare di mezzo. Al tempo dei

respingimenti, Castel Gandolfo (Roma) 2009, in particolare p.137 ss.

[8] Cfr. F. VASSALLO PALEOLOGO, Obblighi di protezione e controlli delle frontiere marittime, in Diritto,

immigrazione e cittadinanza, 2007, 3, p.13

[9] Cfr. F.VASSALLO PALEOLOGO, Il caso Cap Anamur. Assolto l"intervento umanitario, in Diritto,

immigrazione e cittadinanza, 2010, n.2 

[10] Da questa vicenda ha preso anche lo spunto il film"Terraferma" del regista Emanuele Crialese.  Le associazioni

Asgi e Borderline Sicilia  in un documento congiunto hanno auspicato" che dannosi e paradossali processi come

quello che ha coinvolto i sette pescatori tunisini non vengano piu' avviati, a garanzia dello stato di diritto e delle

convenzioni del mare, ritenendo che nessuno debba essere incriminato per aver adempiuto a un obbligo di legge

oltre che a un dovere etico". E' ormai chiaro che i pescatori hanno agito in adempimento del dovere in una

situazione di necessita', secondo l' art.54 del codice penale e 490 del codice della navigazione che sancisce

l"obbligo  del salvataggio in mare, mentre l' art.98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del

mare, nota come convenzione di Montego Bay prevede l""obbligo di prestare soccorso".  Sulla vicenda si rinvia a http://www.linkiesta.it/i-pescatori-tunisini-salvano-44-naufraghi-l-italia-li-processa#ixzz1ZLjbJscU

[11] S.TREVISANUT , Immigrazione clandestina via mare e cooperazione tra Italia e Libia dal punto di vista del diritto del mare, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 3/2009; S. TREVISANUT, L"Europa e l"immigrazione clandestina via mare: Frontex e diritto internazionale, in Diritto dell"Unione Europea, 2/2008

[12] I giudici osservano come" Il s"ensuit que l"on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir correctement

épuisé les voies de recours internes et que l"exception préliminaire du Gouvernement est rejetée.". 

[13] Argomenta la Corte Europea dei diritti dell"Uomo," En l"espèce, la Cour estime que l"opération ayant conduit au transfert des requérants vers la Libye a été menée par les autorités italiennes dans le but d"empêcher les débarquements de migrants irréguliers sur les côtes nationales. A cet égard, elle attache un poids particulier aux déclarations livrées après les faits par le ministre de l"Intérieur à la presse nationale et au Sénat de la République, dans lesquelles il a expliqué l"importance des renvois en haute mer pour la lutte contre l"immigration clandestine et souligné la diminution importante des débarquements due aux opérations menées au cours du mois de mai 2009 (paragraphe 13 ci-dessus)".

[14] La Corte ricorda espressamente che" l"article 19 § 1 du Protocole de Palerme est libellé comme suit : Aucune disposition du présent Protocole n"a d"incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l"homme et en particulier, lorsqu"ils s"appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

[15] Secondo il paragrafo 179 della sentenza,"Les considérations ci-dessus ne remettent pas en cause le droit dont disposent les Etats d"établir souverainement leurs politiques d"immigration. Il importe toutefois de souligner que les difficultés dans la gestion des flux migratoires ne peuvent justifier le recours, de la part des Etats, à des pratiques qui seraient incompatibles avec leurs obligations conventionnelles. La Cour réaffirme à cet égard que l"interprétation des normes conventionnelles doit se faire au regard du principe de la bonne foi et de l"objet et du but du traité ainsi que de la règle de l"effet utile (Mamatkulov et Askarov, précité, § 123)". 

[16] Si osserva infatti come" Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les éloignements d"étrangers effectuées dans le cadre d"interceptions en haute mer par les autorités d"un Etat dans l"exercice de leurs prérogatives de puissance publique, et qui ont pour effet d"empêcher les migrants de rejoindre les frontières de l"Etat, voire de les refouler vers un autre Etat, constituent un exercice de leur juridiction au sens de l"article 1 de la Convention, qui engage la responsabilité de l"Etat en question sur le terrain de l"article 4 du Protocole no 4". 

 

[17] La Corte Europea dei diritti dell"uomo ha sanzionato in passato quei paesi che avevano praticato forme diverse di respingimento "sommario" in frontiera, istituendo negli aeroporti delle "zone di transito", specificamente destinate agli immigrati irregolari, che per questa ragione venivano allontanati più rapidamente, senza quelle garanzie di libertà e di difesa, a partire dal diritto ad un ricorso effettivo, che sono riconosciute a tutti gli altri immigrati privi di uno status di soggiorno regolare, comunque presenti nel territorio dello stato, quando sono destinatari di un provvedimento di espulsione. A tal proposito è interessante richiamare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo, nel caso Amur/Francia del 1996. Si trattava di alcuni cittadini somali fermati nella zona di transito dell"aeroporto di Parigi per circa venti giorni. La Corte riconosceva "il diritto incontestabile per gli Stati di sorvegliare l"ingresso ed il soggiorno di stranieri nel proprio territorio". Tuttavia, tale diritto, che corrisponde alla sovranità dello stato, sempre secondo la Corte, deve esercitarsi in conformità della Convenzione e dunque senza violare alcuno dei principi affermati nella stessa CEDU, anche con riferimento al divieto di espulsioni collettive.

[18] Cfr. L. TUZZOLINI, I respingimenti in mare tra diritto interno, diritto comunitario e diritto internazionale, in I

diritti dell"uomo, 2010, n.2, p. 65

[19] Il 24 giugno 2009, la CEDU ha comunicato all"Italia e alla Grecia il ricorso SHARIFI e altri c. Italia e Grecia

(ricorso n. 16643/09), presentato in data 25 marzo 2009. L"accordo tra Italia e Grecia risale al 1999 e prevede

riammissioni"senza formalità", con la riconsegna al comandante della nave degli immigrati irregolari scoperti

subito dopo lo sbarco o ancora a bordo dei traghetti provenienti dalla Grecia. In realtà gli accordi prevedono

comunque procedure determinate a la garanzia dei diritti fondamentali della persona, garanzie che di fatto vengono

negate quando si realizzano respingimenti sulla base di procedure collettive. In argomento, cfr.  F. VASSALLO

PALEOLOGO, Controlli alle frontiere marittime e diritti fondamentali dei migranti,  in Immigrazione e diritti

fondamentali. Fra Costituzioni nazionali,Unione Europea e diritto internazionale, ( a cura di S.Gambino e G.

D"Ignazio), Milano, 2010, p.23-85

 

[20] Cfr. F. VASSALLO PALEOLOGO, Controlli alle frontiere marittime e diritti fondamentali die migranti, in ( a cura

di S.Gambino e G. D"Ignazio, Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e

diritto internazionale, Milano, 2010, p.23 ss. 

[21] Sulla situazione attuale in Grecia, con pesanti violazioni dei diritti fondamentali die migranti, cfr. il dossier

Report by Welcome 2 Europe on the lost and dead at the Greek border. It mainly draws on stories of migrants.

http://infomobile.w2eu.net/files/2012/01/lostatborder_bericht_web.pdf.

L'assemblea del Consiglio d'Europa, il 27 gennaio 2011, ha  espresso una grave preoccupazione per il rapido

incremento delle richieste di misure provvisorie per bloccare espulsioni o trasferimenti in base al Regolamento

Dublino 2, che assegna al primo paese di ingresso in Europa la competenza a ricevere e ad esaminare le richieste di

protezione internazionale, richiamando la circostanza che alcuni stati - come la Grecia - non possono  essere

considerati paesi sicuri . L"assemblea ha inoltre espresso una grave preoccupazione per il rapido incremento delle

richieste di misure provvisorie per bloccare espulsioni o trasferimenti in base al Regolamento Dublino 2, che

assegna al primo paese di ingresso in Europa la competenza a ricevere e ad esaminare le richieste di protezione

internazionale, richiamando la circostanza che alcuni stati - come la Grecia - non possono essere considerati paesi

sicuri (safe for returns) per ricevere immigrati espulsi, allontanati o trasferiti da altri stati membri dell"Unione

Europea.

[22] Si verifica molto spesso che i potenziali richiedenti asilo che raggiungono le frontiere italiane non presentino

immediatamente istanza di protezione internazionale perchè non sono messi nelle condizioni di formalizzare la

relativa richiesta, oppure che non intendano chidere asilo in Italia, perchè in base al Regolamento Dublino 2 questo

potrebbe impedire la successiva presentazione di una istanza in un altro paese europeo verso il quale sono diretti

per le più diverse ragioni, come l"esistenza di parenti amici, la possibilità di trovare un lavoro o una migliore

assistenza. Sono queste le ragioni della crisi del regolamento Dublino 2 che non garantisce più una distribuzione

equilibrata dei richiedenti asilo nei paesi europei ed al contempo una adeguata tutela dei loro diritti fondamentali.

Una crisi che le istituzioni europee, malgrado da anni si propongano modifiche sostanziali del regolamento, non

sono ancora riuscite a superare.




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