Stranieri, immigrati  -  Redazione P&D  -  28/02/2022

Protezione per lo straniero a rischio di essere perseguitato da una setta nel Paese di origine - Cass. 8489/2021 - Annalisa Gasparre

Un cittadino nigeriano ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria o umanitaria, che è stato negato dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione.

L’uomo dichiarava di essere fuggito dalla Nigeria perché i “cultisti” (appartenenti ad una setta) avevano ucciso la madre e il fratello e lo avevano ferito, perché egli, quando era vigilante, aveva preso e consegnato alla polizia molti appartenenti alla setta; aveva timore di essere ucciso, in caso di suo rientro nel paese africano.

Il tribunale ha rilevato che le circostanze, prospettate dal ricorrente, erano da riferirsi a esigenze personali e locali e ha aggiunto che “tale interesse, in un contesto in cui non vi è una situazione di guerra civile o di pericolo reale per la vita del ricorrente, neppure in astratto è ricollegabile alle norme e ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria”.

La situazione descritta dall’uomo, secondo la Corte di cassazione, consente il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, atteso che il grave danno alla persona può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti anche da soggetti non statuali.

In tale situazione sorge l’onere del giudice di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione. Il tribunale non ha approfondito questo aspetto, limitandosi a una motivazione apparente.

Sul tema va affermato il principio secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di una setta sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione.

Avv. Annalisa Gasparre – www.avvocatoannalisagasparre.it

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 ottobre 2020 – 25 marzo 2021, n. 8489 - Presidente Scotti – Relatore Pacilli

Fatti di causa

Con decreto del 2 aprile 2019 il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano A.E. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria perché i "cultisti" (appartenenti ad una setta) avevano ucciso la madre e il fratello e lo avevano ferito, perché egli, quando era vigilante, aveva preso e consegnato alla polizia molti appartenenti alla setta. Ha aggiunto di temere di essere ucciso, in caso di suo rientro nel paese di origine.

Il tribunale molisano, nel rigettare le domande, ha rilevato che le circostanze, prospettate dal ricorrente, sono riferite a esigenze personali e locali e ha aggiunto che "tale interesse, in un contesto in cui non vi è una situazione di guerra civile o di pericolo reale per la vita del ricorrente, neppure in astratto è ricollegabile alle norme e ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria".

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I) Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’illegittimità del provvedimento di diniego, atteso che il tribunale non avrebbe approfondito l’esame dei pericoli di persecuzione e di violazione dei diritti, subiti dal richiedente nel proprio paese, caratterizzato anche da una situazione diffusa di violenza;

- con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e art. 19. Il tribunale avrebbe effettuato una valutazione superficiale della situazione personale del richiedente e della veridicità delle sue dichiarazioni;
- con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 Cost..

II) Il primo motivo è fondato.

Le deduzioni, articolate con tale motivo - letto alla luce anche dell’esposizione in fatto della vicenda e delle dichiarazioni del ricorrente, che ha affermato di temere, in caso di rientro nel paese di origine, la persecuzione dei cultisti, poiché nell’esercizio del suo lavoro aveva consegnati alla polizia molti appartenenti a detta setta - danno sufficientemente conto dell’astratta inquadrabilità della situazione del richiedente in quella che consente il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, atteso che il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti anche da soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del Decreto citato.

In tale situazione sorge l’onere del giudice di verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statuale", lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12333 del 17/05/2017, Rv. 644272).

Nel caso in esame, a fronte delle deduzioni del ricorrente il tribunale, pur non ponendo in discussione la credibilità del richiedente, si è limitato ad affermare sostanzialmente che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Così argomentando, il tribunale ha offerto una motivazione meramente apparente, non avendo dato conto nè delle ragioni attraverso le quali è pervenuto alla conclusione affermata nè di indagini con indicazione delle relative fonti di conoscenza aggiornate, svolte al fine di verificare la sussistenza del pericolo lamentato dal ricorrente.

S’impone l’accoglimento del ricorso, in riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al tribunale di Campobasso che, nel decidere nuovamente la stessa, si atterrà al seguente principio di diritto: "In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di una setta sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del Decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione".

III) Le altre censure sono assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


 

 




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