-  Cardani Valentina  -  29/08/2016

Rapporto di lavoro: risarcimento del danno esistenziale e dell'usura psicofisica per il troppo lavoro - Cass. civ., 17238/16 – Valentina Cardani

Il lavoratore che sia costretto a turni straordinari ed aggiuntivi in misura superiore a quella consentita dal contratto collettivo ha diritto al risarcimento del danno esistenziale e da usura psicofisica. Tale danno va autonomamente dedotto, provato e liquidato, non bastando il semplice riconoscimento della retribuzione per le ore lavorative extra.

 

La pronuncia in commento affronta un tema particolarmente caro a questa rivista, un tema che tuttavia fatica a trovare spazio nel campo del diritto del lavoro, ove la tutela della persona è "forfettizzata" sia in quanto a prova del danno quanto alla sua liquidazione (salvo ovviamente il caso di infortunio sul lavoro / malattia professionale, ove il risarcimento del danno segue pacificamente le ordinarie regole in materia di responsabilità contrattuale / extrcontrattuale e la liquidazione del danno deve essere integrale, in tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali).

Si pensi, ad esempio, al caso di licenziamento del dipendente: a prescindere dalla qualificazione del licenziamento e dal numero di dipendenti dell'azienda, il danno è in questo caso liquidato sulla base di un certo numero di mensilità della retribuzione. Il lavoratore ha dalla sua il fatto di non dover provare il danno, patrimoniale e non patrimoniale subito; dall'altro lato, però, come si diceva, la misura del risarcimento da licenziamento illegittimo è contenuta in un numero di mensilità che può non coprire l'integralità del danno subito.

Già all'epoca del Convegno tenutosi a Reggio Emilia il 06/06/2013 e organizzato da Reggio Children con l'Associazione Persona e Danno, avevo osservato come la Giurisprudenza ha in pochi casi avuto modo di confrontarsi con il tema (Cass. 7 luglio 2009 n. 15915).

In linea di massima, dunque, non vi sono dubbi che il lavoratore possa dunque chiedere un danno "ulteriore", rispetto a quello predeterminato ex lege, a condizione che ne provi la sussistenza, il nesso causale e l'entità.

La Suprema Corte di legittimità ha ribadito i principi di cui detto nella pronuncia in commento.

Un lavoratore agiva per il riconoscimento del danno esistenziale e dell'usura psicofisica cagionati da turni di lavoro estenuanti, non intervallati dai dovuti riposi previsti anche in sede di contrattazione collettiva.

Il Giudice di merito riconosceva la sussistenza della violazione della normativa contrattuale e liquidava il danno sulla base della retribuzione percepita e maggiorata per il lavoro festivo.

Ebbene, osserva la Corte di Cassazione, il lavoratore non ha richiesto il riconoscimento di un corrispettivo per le ore lavorate, bensì ha chiesto l'accertamento della lesione alla propria sfera esistenziale, ai vincoli relazionali e familiari, pregiudicati dagli infiniti turni lavorativi.

Per tale motivo, dunque, i Giudici delle Leggi censuravano la sentenza impugnata (richiamando peraltro pronuncia di pari tenore, i.e. Cass. 11581/2014), affinchè venisse effettivamente accertata la lesione dedotta, nell'an e nel quantum, secondo i generali principi già enunciati in materia di responsabilità civile.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film