-  Redazione P&D  -  20/07/2016

Relazione sentimentale su Internet: valutazioni sulla separazione e sulleventuale addebito - Cass. n. 14414/16 - Marcella Ferrari

In caso di tradimento virtuale sui social network, la separazione non è addebitabile al coniuge fedifrago se non si prova la sua efficienza causale rispetto alla crisi coniugale.

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza 14 luglio 2016 n. 14414

La Suprema Corte, con l"ordinanza in commento, ha ribadito il suo orientamento granitico in materia di addebitabilità della separazione, pronunciandosi su di un tema molto dibattuto nell"epoca dei social network: la relazione sentimentale su Internet.
Nel caso di specie, a seguito di un procedimento di separazione giudiziale, il marito chiede l"addebito in capo alla moglie per aver ella intrattenuto una relazione virtuale. Respinta la richiesta nei due gradi di merito, la vicenda approda in Cassazione.
Gli Ermellini, nel provvedimento in oggetto, confermano la valutazione effettuata dal giudice di merito, secondo la quale la condotta della donna era intervenuta quando la situazione di intollerabilità della convivenza era ormai già maturata. I giudici, nel loro percorso delibativo, si rifanno al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «ai fini della pronuncia dell"addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall"art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza»1.
Nel caso che ci occupa, la crisi dell"unione familiare si era concretizzata in epoca anteriore a quella del presunto tradimento virtuale, anche a causa di comportamenti violenti posti in essere dal marito e provati da certificati medici. Conseguentemente, il fallimento dell"unione familiare non era ascrivibile ad una condotta specifica di uno dei due coniugi ma a condotte reciproche, risalenti nel tempo.
Si ricorda che la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi allorché essa sia conseguenza di una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c. 2 c.c.). I presupposti dell"addebito sono due: la violazione dei doveri coniugali ed il nesso eziologico tra la violazione commessa e l"intollerabilità della prosecuzione della convivenza. I doveri coniugali, la cui violazione rileva ai fini della pronuncia di addebito, sono l"obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione (art. 143 c. 2 c.c.), ma anche i diritti costituzionali posti a tutela della persona umana come la dignità o l"uguaglianza morale e giuridica o la libertà religiosa.
Il caso più frequente di crisi matrimoniale, cui consegue l"addebito, è costituito dalla relazione extraconiugale. Invero, ut supra rilevato, non v"è un automatismo tra tradimento ed addebitabilità della separazione. La valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice, il quale deve valutare la sussistenza dei succitati presupposti, considerando il comportamento complessivo dei coniugi. Se la crisi è anteriore all"infedeltà, il giudicante è libero di escludere l"addebito (come nel caso in oggetto), giacché il tradimento non rappresenta la causa della crisi ma una mera conseguenza.2
Un aspetto diverso dall"infedeltà effettiva consiste nell"infedeltà apparente, in cui non si è consumato un vero adulterio, nondimeno la condotta del coniuge risulta lesiva e gravemente ingiuriosa per l"altro3. È il caso delle relazioni platoniche4 che, per via delle modalità con cui sono intrattenute, danno luogo a sospetti di infedeltà nell"ambiente in cui vivono i coniugi, ledendo la dignità e l"onore di uno di essi.5

La Corte, dunque, con il provvedimento in commento, si uniforma alla giurisprudenza dominante e, per le ragioni di cui sopra, rigetta il ricorso del marito, condannandolo al pagamento delle spese6.

 

1

 In tal senso, vedasi Corte Cass., Sez. I, 27 gennaio 2014 n. 1696

2

 Ex multis: Corte Cass. 9 aprile 2013 n. 8675; Corte Cass. 21 settembre 2012 n. 16089; Corte Cass. 23 ottobre 2012 n. 18175; Corte Cass. 20 aprile 2011 n. 9074

3

 Emblematico il caso della moglie che ha indotto il marito a credere di averlo tradito al solo fine di umiliarlo e ferirlo (Corte Cass. 16 dicembre 2015 n. 25337). In ragione di ciò, il giudice ha pronunciato l"addebito benché non vi fosse stata una reale relazione extraconiugale.

4

 Invero, in caso di relazione platonica caratterizzata da contatti telefonici o via chat, ma scevra di coinvolgimento sentimentale, è stata esclusa l"addebitabilità della separazione (Corte Cass. 12 aprile 2013 n. 8929)

5

 In tal senso vedasi Corte Cass. 11 giugno 2008 n. 15557

6

 Si ricorda che le conseguenze dell"addebito consistono nella perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) e del diritto al mantenimento (art. 156 c.1 c.c.). Per un approfondimento vedasi C. M. BIANCA, Diritto civile. La famiglia e le successioni, 2, Milano, Giuffrè, 2005, 206 ss.

 

 




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