Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  30/11/2023

Responsabilità verso l’assistito - Paolo Cendon

Immancabili, nei corsi di formazione, le domande sul risarcimento: “Se commettiamo errori, una volta nominati amministratori di sostegno, dovremo risarcire il danno al beneficiario?”.

 Tranquilli, rispondo subito:   sentenze del genere, a parte i casi di furto o appropriazione indebita, sono pressochè inesistenti in Italia.

 L’amministratore di sostegno svolge un’attività benemerita, nella società; non proprio gratuita ma quasi. Il principio sarà allora quello di una sostanziale impunità,  per gli sbagli commessi, ove non siano gravi, imperdonabili; risarcirà soltanto il gestore il quale abbia agito ai limiti della malafede, infischiandosene.

 Il rimedio, dinanzi a comportamenti  scorretti, sarà casomai una sostituzione. Più di quanto fatto male dal vicario, comunque, conterà ciò che “non è stato per niente realizzato”: rinvii ingiustificati, frustrazione continua  di desideri. Le sofferenze patite sì, ma soprattutto i viaggi mancati, dall’assistito, perché nessuno li ha mai organizzati, anche se erano stati richiesti; le relazioni compromesse, allora, le porte lasciate chiuse, per mera abulia, indifferenza -  le energie disperse in direzioni spente, noiose.

 




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