-  Converso Rosaria  -  18/02/2013

SOCIETÁ DI CAPITALI: REGOLE E PRINCIPI GENERALI DEL BILANCIO – Rosaria CONVERSO

L"assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Nel sistema dualistico, a tal fine, provvede l"assemblea convocata dal Consiglio di Sorveglianza (si cfr. art. 2433, comma 1, c.c.). Non tutti gli utili, però, sono distribuibili fra i soci sotto forma di dividendi.

Se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire gli utili fino a quando il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma del 5% degli stessi per costituire la riserva legale (fin quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale). La riserva legale, se viene diminuita, deve essere reintegrata. Essa costituisce un accantonamento contante di utili imposto per legge alla salvaguardia dell'integrità del capitale sociale.

Funzione simile assolve la riserva statutaria: a differenza di quella legale, la riserva statutaria è imposta dallo statuto, che stabilisce la quota degli utili da destinare alla stessa. Gli utili accantonati a riserva statutaria non sono distribuibili ai soci.

Le riserve facoltative sono quelle discrezionalmente disposte dall'assemblea ordinaria, che approva il bilancio. Gli utili di cui l'assemblea, che approva il bilancio, può disporre a favore dei soci sono costituiti perciò dagli utili distribuibili di esercizio e dagli utili accertati e non distribuiti dagli esercizi precedenti.

Il potere dispositivo dell'assemblea, in tema di distribuzione degli utili, può essere limitato da clausole statutarie che riconoscono - a determinate categorie di azionisti - il diritto alla percezione annuale di un dividendo minimo. La società non può, comunque, pagare dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio, regolarmente approvato. Né può procedere alla distribuzione di dividendi se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita.

Se gli azionisti erano in buona fede al momento della riscossione e i dividendi sono stati distribuiti in base ad un bilancio regolarmente approvato, questi possono trattenere i dividendi riscossi.

Gli amministratori non possono ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Essi non possono ripartire riserve, sottratte, per legge, alla distribuzione.

Il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio, ed il conseguente interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva, sussiste anche allorché la società abbia perduto il proprio capitale e se il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato, dal momento che pure in presenza di una causa di scioglimento la partecipazione costituisce un bene nel patrimonio del socio e permane la struttura organizzativa della società ed i suoi organi, né cessa l'obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio, che, quindi, deve essere redatto secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge. (Cass. Civ., I, 23 febbraio 2012, n. 2758).

Al fine di accertare la produzione di utili di una società commerciale possono essere utilizzate le risultanze del solo bilancio redatto a fini fiscali e non può esserne genericamente eccepita l'inutilizzabilità senza svolgere specifiche e pertinenti deduzioni in ordine ai concreti effetti che le divergenze tra normativa fiscale e civilistica possano produrre. La fattispecie aveva ad oggetto l'azione di responsabilità di un amministratore di s.r.l. per cattiva gestione riguardante, tra l'altro, la mancata percezione di utili provenienti da società partecipate, documentati mediante i bilanci redatti a fini fiscali soprattutto a causa della condotta omissiva ed inadempiente dell'amministratore stesso in ordine agli obblighi di corretta redazione e deposito dei bilanci societari(Cass. Civ., I, 6 luglio 2006, n. 15304 ).

I principi generali in tema di bilancio di esercizio, redatto secondo le norme del Codice Civile, costituiscono norme funzionalmente orientate che interagiscono con regole di carattere rigido e in alcuni casi con altre norme elastiche o funzionalmente orientate. Infatti, la disposizione per cui il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta impone agli estensori del medesimo comportamenti non tipizzati, ma individuabili in funzione del raggiungimento di una serie di obiettivi, espressi appunto da tali principi.

Per contro, le regole di struttura dei vari documenti, che compongono il bilancio, e i criteri di valutazione descrivono comportamenti tendenzialmente tipizzati e specificati.

Come si è sottolineato in dottrina, «la sovrordinazione delle regole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta rispetto alle successive, specifiche disposizioni è ora esplicitamente dichiarata dal legislatore» (Colombo, "bilancio di esercizio e consolidato", in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 7, Torino, 1994, p. 58).

«Per poter stabilire se una determinata rappresentazione sia stata effettuata o meno con chiarezza è infatti indispensabile, […] cercare di ricostruire il significato di tal nozione in rapporto agli obiettivi e alle funzioni che il legislatore ha ritenuto di assegnare al bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, essendo pacifica la constatazione che l'estensione quanti-qualitativa dell'informazione sia condizionata dall'utilizzazione che il bilancio intenda farsi nonché dalle caratteristiche dei soggetti che ne risultano destinatari. Prima di procedere alla ricostruzione strettamente esegetica delle disposizioni che impongono di fornire informative complementari, è necessario, in conclusione, identificare, sia pure a grandi linee, le funzioni del bilancio di esercizio civilistico» (L. A. Bianchi, Le clausole generali della ««chiarezzaa» e della rappresentazione ««in modo veritiero e correttoo» in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio a cura di L. A. Bianchi, Milano, 2001, p. 121)




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