-  Mazzon Riccardo  -  21/05/2015

SRL: CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'? - Riccardo MAZZON

il giudice del registro può ordinare la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro?

giurisprudenza di merito contraria all'assunto, argomentando dall'effetto costitutivo – irreversibile

Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione: il giudice del registro, ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile – anche d'ufficio può ordinare la cancellazione della pregressa cancellazione

Secondo recente giurisprudenza, rilasciata a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, il giudice del registro, ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile – anche d'ufficio, secondo Trib. di Como 24 aprile 2007:

"la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, che non è però irreversibile, potendo l'iscrizione della cancellazione essere cancellata d'ufficio ex art. 2191 c.c. ove sia stata effettuata in mancanza delle condizioni previste dalla legge; la presenza di attività non distribuite ai soci al momento della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese o il loro sopravvenire dopo la cancellazione costituiscono circostanze nelle quali la cancellazione è avvenuta in mancanza delle condizioni previste dalla legge e può pertanto essere disposta la sua cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c." (Trib. Como 24.4.2007, GCo, 2008, 6, 1247),

può ordinare la cancellazione della pregressa cancellazione della società (cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), già iscritta nello stesso registro:

"in tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; né è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 c.c., introdotto dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese" (Cass. civ., Sez. U., 9.4.2010, n. 8426, GCM, 2010, 4, 518; GC, 2011, 3, 735; GDir, 2010, 24, 74).

La giurisprudenza di merito, invece, è contraria all'assunto, argomentando dall'effetto costitutivo – irreversibile:

"ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel testo novellato dal d.lg. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l'estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti o di rapporti di altro tipo non definiti" (App. Napoli, sez. I, 28.5.2008, GM, 2009, 10, 2480),

della cancellazione della società,

"poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese possiede effetti costitutivi ex art. 2495 c.c., non è consentito utilizzare il procedimento di cui all'art. 2191 c.c. per eliminare l'effetto estintivo che consegue a detta cancellazione, ancorché avvenuta in difetto dei necessari presupposti" (Trib. Lucca 12.1.2009, GM, 2009, 5, 1279 GM, 2009, 10, 2479, cfr. anche, in argomento, Trib. Trento 24.3.2010, Redazione Giuffrè, 2010: il Giudice del registro delle imprese non può disporre la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione dello scioglimento di una società e della nomina del liquidatore quando tale provvedimento è stato impugnato avanti alla Corte di cassazione poiché solo il venir meno dell'efficacia del provvedimento ad opera dell'autorità giudiziaria competente può giustificare la cancellazione).




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