Laddove l"attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l"attore stesso a dovere rifondere le spese di lite del terzo, se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva.
La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell"ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l"abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell"art. 96 comma 1 c.p.c. E" teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell"articolo 96 c.p.c.