-  Redazione P&D  -  30/08/2010

T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 30 agosto 2010, n. 31996, pres. Filippi, est. Quiligotti – IMPRESA (ECC.) E DANNO ESISTENZIALE – Riccardo RICCO'



l’informativa prefettizia del 29.4.08, con carattere interdittivo, ha evidenziato l’esistenza di vincoli di parentela tra alcuni consiglieri della CASO e persone ritenute appartenenti a consorterie mafiose e, a fronte di tale atto presupposto – che si rivolge solo nei confronti della CASO- , il provvedimento impugnato dell’Agea dispone l’interdizione dall’ottenimento di contratti, autorizzazioni ed in generale di benefici, non solo a carico della destinataria dell’informativa (CASO), ma anche dell’impresa individuale del ricorrente che è soggetto distinto dalla CASO.

deve ritenersi che l'imprenditore, privato della propria attività a seguito di un provvedimento illegittimo, non può non essere ritenuto leso sul piano dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 4, 36 e 41 cost.; tale danno, di tipo esistenziale, si identifica con una compromissione dell'autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa.



“ il Consiglio di Stato, sez. VI , 6 maggio 2008, n. 2015, ha confermato che "... il danno esistenziale - da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) nel fare reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (Cass. Civ. sez. lav. n. 6572/2006; n. 2621/2008; n. 2729/2008)".
In tale senso poi si sono espresse di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) le quali, quanto alla prova del danno, pur ammettendo che la stessa

Nel caso di specie il ricorrente, conseguentemente all’adozione dell’illegittimo provvedimento di cui trattasi, non è stato privato della propria attività imprenditoriale bensì gli è stata esclusivamente tolta la possibilità di beneficiare delle erogazioni pubbliche nonché di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Egli ha comunque potuto continuare a svolgere la medesima attività professionale anche nel proseguo di tempo successivo; e la dedotta scelta di dimettersi da consigliere del C.d.A. della cooperativa CASO e di spostare la residenza propria e del proprio nucleo familiare dall’originario comune ad un diverso comune situato in altra regione è stata dallo stesso adottata in piena libertà.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film