Più volte su questo sito abbiamo scritto della possibilità che l’art. 57 del Codice del Terzo settore riserva alle aziende sanitarie locali di sottoscrivere, “in via prioritaria”, apposite convenzioni con le OdV per la gestione del servizio di trasporto sanitario avente carattere di urgenza ed emergenza.
Detta previsione normativa, tuttavia, anche alla luce del diritto eurounitario, non esclude la possibilità che le stesse aziende sanitarie locali ricorrano alle procedure di gara per l’affidamento del servizio in parola e che alle medesime partecipino le stesse organizzazioni di volontariato.
E’ questo il caso affrontato nella sentenza Tar Campania, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 353, che di seguito brevemente si commenta.
Nel caso di specie, la società ricorrente, tra l’altro, lamentava l'illegittimità della clausola del bando che consentiva l'impiego di personale volontario da parte delle associazioni di volontariato ammesse alla gara, senza doverne indicare l’incidenza sul costo della manodopera da calcolare in occasione della formulazione dell’offerta.
Su questo specifico aspetto, di interesse del presente contributo, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, ribadendo quanto segue:
La sentenza de qua, ancora una volta, conferma il “doppio binario” che le aziende sanitarie locali possono seguire nell’individuazione dei soggetti cui poter affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Al riguardo, preme tuttavia precisare, in questo senso rinviando ad altri contributi pubblicati su questo sito, che l’art. 57 del Codice del Terzo settore risulta pertanto equiordinato alle procedure competitive. Anche la locuzione “in via prioritaria”, in quest’ottica, non appare decisiva a definire il discrimen tra convenzioni dirette e affidamento ad esito di gare.
Sebbene, come richiamato in apertura di contributo, anche le OdV rientrano tra gli “operatori economici” che il diritto eurounitario ammette alle procedure ad evidenza pubblica di natura competitiva, non si può – oggettivamente – ignorare che proprio la loro partecipazione a tali procedure contribuisce a creare un certo livello di confusione interpretativa. Invero, se si muove dall’assunto che gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore debbano essere collocati in una logica collaborativa preferita e “riservata” agli ETS di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 che svolgono le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del medesimo decreto, si potrebbe pensare che la collaborazione in argomento non sia compatibile con le logiche di mercato.