-  Gribaudi Maria Nefeli  -  09/11/2012

UN PLAGIO..INEDITO - Cass.18037/12 - Maria Nefeli GRIBAUDI

La disciplina sul diritto di autore tutela la creatività, l"opera dell"ingegno di matrice letteraria, di carattere musicale, di natura scientifica ovvero appartenente alle arti figurative, alla cinematografia, al teatro, all"architettura, a prescindere dalle forme e dai modi in cui essa si esprime: non a caso si discorre di proprietà intellettuale, appunto, e non economica, rilevante nella sua essenza creativa, nei suoi modi di esprimersi e nella sua dimensione immateriale, nella quale viene impressa ed espressa la paternità soggettiva dell"autore.

Così l"art. 185 della legge sul diritto d"autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) secondo cui tale legge si applica alle opere di italiani "dovunque pubblicate per la prima volta" o di stranieri "che siano pubblicate per la prima volta in Italia", per essere correttamente inteso deve essere letto in combinato disposto con l"art. 2575 c.c., a tenore del quale, per l"appunto, formano oggetto del diritto di autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative........, qualunque ne sia il modo o forma di espressione"; norma, quest"ultima volta a chiarire che l"intento di tale normativa non è quello di tutelare l"editore o lo sfruttamento economico dell'opera quanto a riconoscere all'autore interessi personali degni di tutela, in relazione all'opera stessa ed alla sua circolazione.

Pertanto se da un lato può dirsi che l' edizione di un'opera letteraria vale a renderla senz"altro suscettibile di tutela, dall"altro il suo carattere inedito non è ostativo alla sua protezione in quanto compiuta espressione del suo autore, purché sussistano i requisiti della concretezza di espressione e dunque una forma che sia tale da renderla riconoscibile e riconducibile al soggetto autore.

Il riferimento di cui all"art. 185 della legge sul diritto d"autore alla pubblicazione dell"opera non vale quindi ad escludere tutela alle opere inedite ma a delinearne la sua validità nello spazio promettendo la propria protezione a tutte le opere pubblicate nel territorio italiano ancorchè esse possano essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse.

Oggetto di tutela della disciplina de qua, quindi, ben può essere l"opera inedita, ma anche quella incompleta e non interamente perfezionatasi secondo il disegno del suo autore, purché possa comunque ravvisarsi l"impronta soggettivamente creativa impressa da quest"ultimo, dovendo invece escludere dal suo ambito di tutela le mere idee rimaste ad uno stato embrionale in quanto prive di quell"elaborazione soggettiva tipica di quella autoriale.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione conferma la pronuncia del giudice del merito in cui rinviene la sussistenza di un"indebita appropriazione da parte dell"opera edita dei tratti di quella inedita in quanto, ad onta del tentativo di mascherare le affinità tra le due opere, nell"una si scorge la riproduzione di quella esclusività di elaborazione che caratterizza quella particolare soggettività propria dell"opera inedita che, al di là di ogni valutazione estetica, su un piano puramente giuridico formale, vale a proteggere l'espressione letteraria.




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