-  Trisolino Luigi  -  02/11/2015

UNA SENSIBILE INFERENZA: DANNO ESISTENZIALTANATOLOGICO DA MANCATE CHANCES – Luigi TRISOLINO

-Cass. n. 16993/2015 e Cass. n. 15350/2015: dalla ragion pratica alla ragion pura

-Danno esistenziale tanatologico (e terminale) e leggi di copertura della personologicità avanzata

-Spunti problematici di un"indagine strutturale negli orizzonti dialettici nel sistema dei nuovi diritti

Quando la Suprema Corte di Cassazione emette una pronuncia, come da ordinario, auspicabile sviluppo delle attese e delle pretese, oltre che degli interessi ed intenti scientifici, si creano delle quasi idiomatiche espressioni sintetiche, perifrastiche, volte lecitamente al disegno ricognitivo della concettualistica di fondo espressa dall"autorevole consesso giudiziale. Quest"ultimo, è bene ricordarlo sempre, si pronuncia su "carte" dietro cui respira un pezzo pulsante di vita di determinate persone in una sempre specifica situazione complessa.

E così, a fronte della pronuncia Cass. 20 agosto 2015, n. 16993, è stato affermato in seno alla autorevole attività di ricognizione scientifica, che l"omessa o tardiva diagnosi di una patologia terminale implica la risarcibilità del danno tanatologico, e che anche quando non sussiste un nesso di causalità tra l"omessa diagnosi di un male terminale e l"evento morte, cui comunque si sarebbe pervenuti anche all"esito di una corretta diagnosi, deve essere risarcito il danno subito dal paziente per non avere potuto usufruire di cure palliative, o comunque per non avere potuto gestire in piena consapevolezza la fase terminale della propria vita; e questo danno è stato ("ex multis") salutato come tanatologico.

Entrando nel "dictum" della pronuncia anzidetta, per poi uscirne e ritornare ai fini generali e astratti – ma ad incidenza concreta – della "militante" rilevanza logica e sociologica della "doxa iuris" nel reale, si ricordi il presupposto responsabilistico specifico dell"esercente la disciplina medica specialistica. Cass. 20 agosto 2015, n. 16993, riprendendo un mare enorme di precedenti pretori, afferma quanto segue:

"Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell"attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall"impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l"impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativo della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo … (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143). Nell"adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione ) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l"insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale). È pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell"utilità altrui – nei limiti dell'apprezzabile sacrificio –, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304). In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, si è per altro verso nella giurisprudenza di legittimità precisato che l"omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale si manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore (in ordine al quale cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell"intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522). Danno risarcibile alla persona in conseguenza dell"omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato da questa Corte ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una "migliore qualità della vita" (v. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195). Si è al riguardo precisato che in tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo, "cosa fare" per fruire della salute residua fino all"esito infausto, anche rinunziando all"intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all"exitus (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846)".

Si potrebbe, così, apprezzare un vero e proprio danno morale terminale; sul fondamento della perdita della "chance" di ulteriore vivenza; i più discorrono di "sopravvivenza", ma chi siamo per statuire a tavolino il carattere meramente sopravvivenziale, in senso stretto, e quindi oggettivamente limitante, a livello qualitativo, della concreta possibilità estensiva, anche solo interioristica, dell"esistenza del soggetto leso? Le parole hanno un peso, e in congruenza e conseguenza di quel peso spesso si sviluppano le entità consequenziali, come anche le liquidazioni a titolo risarcitorio, a voler essere pignoli, data la sede scientifica. Il danno morale terminale troverebbe una base fondativa, in particolare, nella lesione della "chance" di conservare, in quel "plus" bio-cronologico sottratto con ogni alta probabilità ingiustamente, e in quanto tale costituente oggetto del "damnum iniuria datum", le specifiche qualità vitali in perpetuazione delle quali si sarebbero potute esplicare le proprie attitudini esistenziali (riconosciute dall"art. 2 Cost.), fino o addirittura in ragione della consapevolezza dell"estremo esito della propria vita.

Di cosa si tratta? Quale tipo di danno, dato che il danno sussiste?

Danno biologico? Danno morale? Danno catastrofale? Danno tanatologico? Danno biologico tanatologico non catastrofale? Qualcosa non quadra. Danno morale tanatologico non catastrofale, derivante dalla perdita di specifiche "chances" dovuta al fatto omissivo del sanitario in capo al quale è riconoscibile una posizione di garanzia attiva, fatto omissivo ai sensi dell"art. 40, cpv., c.p. rilevante nella teoria del principio di causalità anche nel profilo civile dell"ordinamento? Qualcosa inizia a quadrare: quindi danno morale tanatologico? Ma – potrà dirsi, svincolandoci dal caso concreto in questa sede – per via della omissione non vi è stata conoscenza, il soggetto si sarà visto morire sì, ma ciò non potrebbe essere sufficiente per l"accertamento giudiziale.

Si è però di fronte ad un danno morale terminale, piuttosto che morale tanatologico? Si riaprono le questioni tradizionali della consistenza e del fondamento logico circa il danno tanatologico.

Qui, a prescindere, si è nell"area di un danno qualitativamente "specializzato" nell"ottica di una teoretica volta a dare risposte al mondo della vita "in fieri": un danno ontologicamente inquadrabile nella peculiare e delicata area concettuale di danno esistenziale tanatologico (o terminale, se si accoglie la confutazione del gius-tanatologismo responsabilistico) non catastrofale, derivante da perdita di "chances" dovute al fatto omissivo del sanitario titolare di posizione di garanzia attiva specifica. Tuttavia, s"un piano di ricostruzione logica del "cursus" nomo-ermeneutico incastonato nel fragore delle onde cognitive degli artt. 2043-2059 c.c., occorrerebbe anzitutto ridare voce alle vibrazioni del processo intellettuale di acclaramento ed obiettivazione della sfera esistenziale effettiva e potenziale, "ex post" – giudizialmente – ricostruibile. Tale sfera esistenziale deprivata di "chances" legittime ed anzi auspicabili, invero, non può essere sconnessa dalla percezione interioristica del soggetto leso, il quale, ammettendo un diverso caso di specie rispetto alla pronuncia anzidetta, comunque a partire da un dato momento della propria unica e irripetibile storicità esistenziale s"è visto perir per poi morir, irrimediabilmente; il siffatto vedersi, magari, sul piano subiettivo potrebbe non coincidere totalmente con la peculiare facoltà appercettiva in senso forte, dato il carattere insaputo (qui ipotizzato) della condizione patologico-terminale, ma non per questo il siffatto vedersi perir per poi morir potrebbe essere salutato come fatto inavvertito e/o inavvertibile. In tal senso è necessario sondare il terreno, se si vuole riconoscere l"esistenza di un danno esistenziale tanatologico non catastrofale da perdita di "chances" in caso di omessa diagnosi di una patologia terminale, scoperta magari proprio nelle imminenze del momento estremo, ultimo, o addirittura successivamente ad esso.

Nel caso oggetto della pronuncia di legittimità dell"agosto del 2015, invece, è stato giusto ed adeguato parlare di danno morale terminale, e non tanatologico, anche se a rigore potrebbe proprio parlarsi di danno esistenziale terminale, dato che il danno è stato fondato anche e soprattutto sul rilievo della perdita di "chances"; "chances" oggettivamente qualificabili come esistenziali, appunto.

E, qualora non si volesse riconoscere un"autonomia ontologico-concettuale al danno c.d. esistenziale, il danno esistenziale tanatologico (e terminale) non catastrofale non avrebbe titolo di cittadinanza nel sistema risarcitorio di matrice pretoria? La risposta è negativa, poiché comunque i pregiudizi di natura esistenziale non potrebbero essere misconosciuti, dato che il diritto, applicando leggi di copertura di tipo scientifico al passo coi tempi della sua applicazione, annette al proprio dominio epistemologico la realtà "ex se" considerata, e lo studio obiettivo che la scienza del momento storico conduce consolidatamente sul reale medesimo. Non si contravverrebbe al principio logico "entia non sunt moltiplicanda", né al principio c.d. del rasoio di Occam, né al divieto di ipostatizzazione concettuale, poiché, con il riconoscimento del profilo e della posta esistenziale quale voce di danno non patrimoniale, non risulta a rigore violato il principio di non contraddizione intrinseco alla dimensione logica dell"assioma basico del principio di identità: la dimensione esistenziale è una dimensione distinta, studiabile in quanto tale, seppur connessa ad altre dimensioni di altri danni, o comunque di altri profili e poste di danno, nell"area del danno non patrimoniale; l"angolatura concettuale della dimostrabilità ed accertabilità in sede processuale costituisce un profilo ontologicamente diverso, seppur importante in quanto strumentale alla soddisfazione del diritto dell"essere a venir fuori e ad essere risarcito per quel che l"essere è, nella sua composita (e studiabile) complessità. Se il confine tra i danni è labile, non occorre risolvere la "vexata quaestio" con lassistiche e pressappochistiche semplificazioni non calzanti al reale effettivo dell"essere umano, altrimenti si pervertirebbe l"essere in una prigione apparentemente logica – ma in realtà anti-logica – di un dover essere inadeguato a rilevarlo, descriverlo, qualificarlo.

Ritornando alla "divisio" tra danni "specializzati" dalla cultura sapienziale raggiunta dalla riflessione concettuale ed epistemologico-giuridica, si ricordi che Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350 ha sostenuto che "L"unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perché, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l"utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale".

Risulta dirimente, nel crocevia dei venti dottrinali, una equitativa e prudente operazione di personalizzazione della calzatura risarcitoria del danno, concettualizzato e riconcettualizzabile nel rigore conoscitivo della epistemologia di base applicata al sapere tecnico-giuridico, poietico ed applicativo.

Per quanto concerne il danno tanatologico, molte voci critiche premono sul disposto normativo di cui all"art. 1 c.c. La morte determina la perdita della capacità giuridica (che ai sensi dell"art. 1, appunto, s"acquisisce con la nascita), e quindi la consequenziale perdita della idoneità di un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, in questo caso attive di tipo riparatorio-risarcitorio. La Cassazione già nel 1925 (sentenza n. 3475 del 22 dicembre) aveva affermato che "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l"esistenza del suddetto diritto".  

Ma, se l"argomento positivisticamente fondato del consequenzialismo legalistico ai sensi e per gli effetti della logica del primo articolo del codice civile vigente risulta ermeneuticamente testato, l"esclusione del danno tanatologico non può però basarsi sulla tesi (pure sostenuta dalla critica) dell"inammissibilità del risarcimento del c.d. danno-evento "ex se" considerato (meglio, evento di danno). Il danno biologico, ad esempio, malgrado abbia ulteriori strascichi causalmente susseguenti e riconducibili eziologicamente all"evento lesivo, ontologicamente risulta comunque, allo studio della fenomenica, come un evento di danno (danno-evento). Il decorso aggravatorio consequenziale all"evento ingiusto lesivo, a rigore, non altera l"essenza stessa di tale danno, che "ex se" si configura, appunto, quale danno di evento. Il danno biologico quindi sarebbe risarcibile sol perché il soggetto è rimasto in vita? E allora si ricadrebbe nel paradosso – a più voci rilevato in seno alla società, oltre che dagli studiosi preoccupati per l"assiologia generale gius-ordinamentale – della maggiore convenienza, civilisticamente parlando, dell"uccisione rispetto alla lesione. L"asse che percorre assiologicamente la curva dell""hapax" ascendente al piano della maggiore lesività, la quale invero giunge nell"evento-morte al piano della letalità irreversibile, non corrisponde alla geometria delle forme logico-categoriali gius-positivisticamente incastonate alla forzata ermeneutica del dato legalistico: dalla legge generale alla "legge" particolare del caso concreto attraverso la pronuncia giudiziale in nome del popolo italiano, così, si salta la necessità di curare il sistema risarcitorio assiologicamente fondato? Oppure, rassegnatamente, occorrerebbe rifarsi ai differenti parametri dell"appartenenza alla dimensione della morte, ove i soldi non contano più, ed ove i beni materiali non trovano appiglio, e lasciar scorrere il torto alla vita, lasciando così insoddisfatta la logica "iure successionis" dei congiunti, in quanto logica riconducibile esclusivamente al presupposto dell"offesa subita da un soggetto che non è più tra i vivi, e che quindi non rientrerebbe nella statica positivistica dell"art. 1 c.c., non risultando (più) integrato il fatto della permanenza in vita posto a base dell"inferenza deduttiva insita nella struttura formale della norma di cui all"art. 1 medesimo, in combinato disposto con il sistema risarcitorio di cui agli artt. 2043-2059? La morte annulla la persona, oltre che l"essere? Ma la persona è diversa dall"essere, poiché il concetto di persona non appartiene alla fisica e alla metafisica (come – rispettivamente – corpo ed anima), bensì alla antropologia, la quale, invero, colora quale legge di copertura il diritto, nel momento poietico ed applicativo della legge. L"essere implica la persona, anzitutto nel momento genetico della stessa, ma siamo sicuri che la persona finisca dove termini a livello cronologico il legame tra persona specifica ed essere (inteso come essere in vita)? Tuttavia, questo discorso potrebbe continuare all"infinito, come il girar d"un cane eterno che altrettanto eternamente si morde la coda, se si pone il limite dell"art. 1 c.c., e se si riduce il sistemico concetto di persona alla definizione di persona fisica in aderenza a tale articolo. Si pensi, però, ad alcuni dati normativi sistemicamente intendibili in un tentativo di processo inferenziale macroscopico volto a ricercare un eventuale fondamento della deroga all"art. 1 c.c. al fine di (ri)avviare l"ontologia del danno tanatologico: il codice civile italiano, e con esso il sistema positivizzato tutto, in alcuni meandri sembra dar rilievo al pre-vita addirittura in una soglia anteriore al concepimento (si pensi all"art. 462, comma 3, c.c. sulla "capacità di succedere" – connessa alla capacità giuridica medesima di cui all"art. 1 –, "ex testamento", per il nascituro anche non concepito, solo in quanto contemplato nel testamento: cfr. Cass. 4621/2012; si pensi pure all"art. 784 c.c., sulla facoltà negoziale di donare ad un nascituro anche non concepito); in altri meandri il sistema codicistico sembra fornire un certo rilievo al dopo-vita (art. 629: disposizioni a favore dell"anima). Da questi indici è possibile ricavare formanti logico-sistemici per l"ammissibilità ontologica del danno tanatologico per morte istantanea o del danno esistenziale tanatologico da perdita di "chances" di natura, appunto, esistenziali? Ed è possibile farlo, appunto, svincolandosi dalle maglie rigorose del primo articolo del codice civile nel suo campo effettuale consequenziale? Sulla dimensione del pre-vita, occorre, invero, rilevare come la venuta ad esistenza attraverso la nascita, costituisce una condizione di operatività della disposizione testamentaria posta dal testatore ai sensi dell"art. 462, comma 3, e la stessa osservazione – alquanto ovvia in un ordinamento di quadri giuridici formali nutriti attraverso l"operare del meccanismo sussuntivo del fatto in fattispecie – vale per il caso fattispeciale di cui all"art. 784; per quanto concerne la dimensione del dopo-morte, invece, l"art. 629 trova fondamento nell"esigenza del positivo giudizio di rilevanza avente ad oggetto non l"anima del defunto, ma il credo (laico e/o religioso che sia) di rispetto che il testatore nutre verso l"idea di anima nel dopo-morte. Il rispetto verso i defunti che anche il sistema penalistico ci propina, poi, può avere nel proprio in-sé, come bene giuridico, la protezione del senso della memoria dei vivi, in riferimento alla persona del defunto, oggetto della memoria, ma solo in secondo grado oggetto del bene della vita protetto dall"ordinamento; men che meno l"oggetto potrebbe essere l"anima stessa del defunto, soprattutto oggigiorno, nell"èra laicistico-costituzionale. Non bisogna, poi, confondere i piani, dato che nel caso di cui al danno esistenziale tanatologico da perdita di "chances" si tratta della vita e solo della vita, in relazione bene della conoscibilità della morte imminente,  e nulla ha a che vedere la dimensione animistica. Ma se si tratta di danno che la persona lesa non percepisce, per "ignorantia" dovuta alla colpa grave medica, dovrebbero anche essere puniti tutti quei parenti che non avvisano il soggetto dell"esistenza di malattia terminale? O i medici – agenti chiamati ad essere immuni dalle distorsioni della sfera emotiva – che con tali parenti sono d"accordo nell"omettere l"informativa? Nel caso della sentenza dell"agosto del 2015, invero, non è avvenuto quanto appena detto, ma si ha, appunto, una vera e propria colpa del sanitario specializzato proprio per via della omissione della diagnosi stessa, e non della comunicazione al soggetto direttamente interessato dei risultati dell"indagine diagnostica, e quindi per via della lesione del bene-informativa, da condividere o meno col diretto interessato.

La tipologia di pronuncia anzidetta apre anche a disquisizioni circa la conformazione strutturale del meccanismo causalistico, frutto di una "fictio iuris" tecnica, di cui al cpv. dell"art. 40 c.p., operante anche nel macro-profilo civilistico del sistema gius-ordinamentale. C"è chi, a fronte della pronuncia Cass. 20 agosto 2015, n. 16993, ha affermato che l"omessa o tardiva diagnosi di una patologia terminale implica la risarcibilità del danno tanatologico, e che anche quando non sussiste un nesso di causalità tra l"omessa diagnosi di un male terminale e l"evento morte, cui comunque si sarebbe pervenuti anche all"esito di una corretta diagnosi, deve essere risarcito il danno subito dal paziente per non avere potuto usufruire di cure palliative, o comunque per non avere potuto gestire in piena consapevolezza la fase terminale della propria vita. Occorre vagliare il metro di rilevanza del fatto non commissivo, ma commissivo mediante omissione: se nel processo penale si ha l"attuale dominio della teorica della causalità scientifica, nel processo civilistico si ha il predominio della pregnanza dell"evidenza e del più probabile che non. Occorre vagliare anche l""an" e il "quomodo" del peso di un eventuale giudicato penale, condotto col parametro anzidetto in conformazione al criterio legale dell"oltre ogni ragionevole dubbio di cui all"art. 533 c.p.p., nel processo civile.

Ma ai fini del presente scritto, invero, i parametri posti a fuoco attraverso l"apertura di una riflessione generale che mi stimola e che mi pone continui quesiti dialettici di natura problematica, sono i presunti parametri dell"appartenenza alla dimensione della morte, ove i soldi non contano più, ed ove i beni materiali non trovano appiglio: tali ultimi rilievi discernitivi (più letterari in senso stretto che di letteratura socio-giuridica), in seno alla attuale società avente al proprio interno strutturalizzate responsabilità complesse, tipiche del mondo che il defunto lascia, e quindi nel mondo dei vivi, possono lasciar passare inosservato il torto alla vita?

Varrebbe qui, piuttosto, il "principio" critico dell"Antonio De Curtis, in arte Totò, nella sua mitica "'A livella"? "Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive:
nuje simmo serie... appartenimmo à morte!". Evidentemente il Totò non si riferiva a queste questioni, ma ad altre questioni nobilissime e ancora (purtroppo) attuali. Occorre ri-cercare i fondamenti del ragionamento? Sì, evidentemente. Poiché nel diritto non si può snobbare l"intimo sentire delle persone: i loro sogni spezzati probabilmente possono avere ali la cui memoria può – anche civilisticamente e non soltanto penalisticamente – produrre effetti attraverso gli strumenti del dover essere tra le perle della saggezza dell"essere. Occorre ricercare, non arrestare il passo sul sentiero, che, esso stesso, attratto e anzi parte del divenire, coincide col "panta rei"; è necessario non temere l"oceano della "natura rerum" quando si sintetizzano le formule concettuali dell"antropologia nella strutturazione del pensiero giuridico (tanto nel momento, in primo luogo, nomo-poietico, quanto nel momento ermeneutico-applicativo). Se ancor di certezza del diritto non suol parlarsi sulle conseguenze delle assiologie e dei discernimenti ontologico-concettuali attraverso i quali i giuristi devono servirsi per qualificare la realtà, deve almeno discorrersi di un già fruttuoso campo d"indagine sempre aperto, e con in giuoco già forti sistemazioni concettuali "ope doctrinae"; si ricordino, a tal riguardo, le sudate e sensibili, evolutive carte della dottrina cendoniana sul danno esistenziale, congegnante utili post-galileiani cannocchiali per non arrestare il rimirare ad orizzonti non calzanti al contemporaneo potenziale sguardo analitico sull"animo dell"essere umano; dato che i tempi sono maturi per un diritto a personologicità avanzata, che, lungi dal violare il "ne bis in idem" risarcitorio, approfondisca la conoscenza del proprio dinamismo, dopo averlo – ormai da un pezzo – scoperto.

S"è vera la premessa maggiore del devesi risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali richiesti, e se effettivamente "in rerum natura" sono scientificamente isolabili distinte dimensioni tipologicizzabili di lesioni non patrimoniali, tolta la ultra-finzione della persona fisica limitata, inconferente alle leggi di copertura che appunto definiscono la persona, i danni risarcibili sono tutti quelli coincidenti coi profili del reale essere nella sua esistenza, bersaglio della "iniura".

Se per Totò, giustamente, "'A morte 'o ssaje ched''e?... è una livella", la morte – in particolare – nel mondo della vita, va considerata talvolta col concetto, e col peso della libra.




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