-  Trisolino Luigi  -  07/05/2015

VBI TESTAMENTUM, IBI LIBERTAS: VBI LIBERTAS, IBI NOVA EXHEREDATIO – Luigi TRISOLINO

-Diseredazione: lo Studio n. 339-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato

-Le macroaree dell"ermeneutica codicistica italiana e la attuale terza età laicista "in fieri"

-L"art. 588 c.c. e la "summa divisio": verso la morte degli dei della dogmatica testamentaria restrittiva?

 

Una figura operativa a cui oggi viene richiesta una finissima qualificazione professionale nei rami privatistici del diritto, specialmente in una società civile ove si registra il progressivo aumentare delle difficoltà di sinergica coordinazione delle varie fonti del diritto, è, oltre alla figura del magistrato e a quella dell"avvocato, la figura del notaio, pubblico ufficiale come ben si sa. In virtù del diretto primo coinvolgimento del professionista notaro nelle vicende esplicative delle volizioni (anche destitutive) proprie dell"autonomia negoziale dei privati, si ritiene importante, nel discorrere di diseredazione, considerare lo Studio n. 339-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato "Clausola di diseredazione e profili di modernità", approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 20 settembre 2012, poco dopo la famosa pronuncia n. 8352/2012 (di ammissibilità di una clausola testamentaria meramente diseredativa) del Supremo Collegio, che ha tenuto quindi impegnato lo stesso CNN nell"elaborazione di una chiave di lettura dei dettati giurisprudenziali di legittimità in tema. La Corte, nell"occasione della sentenza del 25 maggio 2012 n. 8352, ha espresso il principio di diritto per cui "è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili" (Cass. 25 maggio 2012, n. 8352). Quasi come avvocati della "diabolica" diseredazione, verrebbe naturale elevare un quesito alla laboriosa ermeneutica scientifica sviluppatasi intorno a questa importante pronuncia: parlando la Corte di "alcuni dei successibili", e non di "alcuni ovvero tutti i successibili" (anche a voler specificare l"avversione nei confronti della diseredazione dei legittimari, il Collegio avrebbe potuto utilizzare l"espressione "alcuni o tutti i successibili, salvo i legittimari nella quota di riserva loro spettante"), questa sentenza ha voluto forse esprimere il proprio dissenso dallo spirito di quella relativamente non lontana pronuncia di merito del 28 marzo 2000, emessa dal Tribunale di Catania, ove si legge che "È valida come disposizione testamentaria, raccolta in testamento per atto di notaio, la volontà puramente diseredativa, da cui consegua la successione dello Stato ai sensi dell"art. 586 cod. civ."? O è forse una piccola lacuna nell"impianto cattedrale e nomofilattico della sentenza n. 8352, causata dal fatto che la pista da cui ha spiccato il volo la stessa maestrale nomofilachia del Collegio resta pur sempre il caso concreto attribuitole?

Con questi spunti critici, si consideri, come già annunciato, lo Studio del CNN, il quale ha ritenuto opportuno affrontare il problema della clausola meramente diseredativa per via della netta inversione di tendenza della giurisprudenza di legittimità rispetto al suo precedente orientamento. Viene attribuita alla mancanza nel nostro ordinamento di una norma atta a disciplinare la materia, il gran "vociare" circa la sua ammissibilità, e circa l"attribuzione ad essa del carattere di atipicità. In questo autorevole "vociar" di dottrina, c"è chi, riconoscendo sicuramente la delicatezza degli equilibri familiari che spesso vengono ad associarsi alle questioni ereditarie, afferma che "controverso è, infatti, se l"autonomia testamentaria possa riconoscersi a tal punto da consentire al testatore di compiere un atto diretto al solo fine di privare qualcuno della successione, ossia di dichiarare che non può essere suo erede" (MORETTI). Anche questo orientamento, d"altronde come è usuale in quel lessico definitorio di cui anche noi in questo lavoro ci siamo ampiamente serviti, ritiene che vengano configurate le modalità negoziali della diseredazione, quando "il testatore, in modo espresso, privi uno, o alcuni, dei propri successibili legittimi della possibilità di succedergli" (MORETTI). La clausola ha quindi l"obiettivo di sottrarre al quadro dei successibili "ex lege" i soggetti diseredati, non impedendo per i soggetti non esclusi l"apertura della successione legittima (SCALISI).

Superato il diatribico dilemma sulla prevalenza, nel nostro sistema giuridico, della successione legittima o di quella testamentaria, disputa che vedeva opporsi due schieramenti di pensiero, l"uno, appunto, favorevole alla preminenza della successione legittima (SANTORO PASSARELLI), l"altro alla supremazia della volizione testamentaria e, quindi, della successione "ex testamento" (CARIOTA FERRARA), anche se a dire il vero sussiste un terzo orientamento volto a porre sullo stesso piano i due tipi di successione (GROSSO BURDESE), il punto focale su cui riflettere è, come è stato rilevato (BIN MENGONI), l"individuazione dei caratteri che la successione testamentaria deve presentare per essere valida e ammissibile, e per escludere il raggio d"azione effettuale della successione "ex lege". L"orientamento tradizionale, che di solito era ancorato alla necessaria patrimonialità della sfera d"interesse testamentario, giuocava a suo favore la carta dell"ermeneutica restrittiva che veniva ad iniettarsi nel combinato disposto degli artt. 587-588 c.c., per limitare le disposizioni di tipo patrimoniale ammissibili nell"atto di ultima volontà, ai due tipi previsti dal primo comma dell"art. 588, ossia alle disposizioni a titolo universale, che istituiscono eredi, e alle disposizioni a titolo particolare, che istituiscono legatari. In tal sistema solare che irradia così pochi pianeti, fuor di metafora, entro il raggio di incidenza di una così limitata autonomia negozialtestamentaria, la quale finisce per spingere la sua forza e la sua privatistica "nomia" ai soli due forzati bersagli del volere (istituzione di erede e di legato), non c"è spazio per la (dunque antisistemica) clausola di diseredazione, e di mera diseredazione; l"istituto ablativo "de quo", non contemplante una disposizione dei beni di tipo positivo, risulterebbe invalido perché non ammesso nell"entroterra dell"autonomia negoziale riconosciuta e legalizzata dal sistema giuridico; risulterebbe quindi, non idoneo a determinare l"esclusione di qualcuno dalla successione legittima, ossia inidoneo a svolgere la funzione a cui è vocato. Un"autorevolissima scuola di pensiero (TORRENTE) segnata al dualismo della concezione attributivistico-testamentaria, nonché volta, a parer di chi scrive, a serrare la stessa tipicità del negozio di ultima volontà "de quo", trova un proprio appiglio in quell"orientamento ermeneutico instauratosi sul secondo comma dell"art. 457 c.c., orientamento che si presta a leggere tale ultima norma in riferimento ad una successione testamentaria idonea ad evitare l"apertura della successione legittima. Ammettendo la diseredazione, ci sembra naturale propendere comunque per l"apertura della successione legittima pur in presenza di un testamento, se in quest"ultimo sono presenti soltanto disposizioni meramente destitutive. Continuando la carrellata di pensieri attribuibili a quest"orientamento, papabile ad esser posto presso quella che in tema diseredativo viene vista come la teorica negativa, segnaliamo il parere secondo cui, malgrado l"art. 587, comma 2, c.c. ammette nel contenuto del testamento anche disposizioni di natura non patrimoniale, dovrebbe trattarsi sempre di disposizioni non patrimoniali tipiche, quindi, previste espressamente dal legislatore (TORRENTE). Questa apoteosi della tipicità che la dottrina appena consultata sembra propugnare, ha trovato espressa opposizione teorica nelle recenti lezioni di Pagliantini, esaltanti l"essenza patrimoniale del testamento ma al contempo aperte alle manifestazioni della negozialità non espressamente previste.

Nel testo frutto dello Studio (del settembre 2012) del Consiglio Nazionale del Notariato, l"Autrice schematizza il quadro della situazione, dispiegando una elencazione delle motivazioni che la c.d. teoria negativa (auspicata da noti giuristi quali Torrente, Mengoni, Cariota Ferrara, Criscuoli, Cicu, Bianca, Capozzi), contraria all"istituto diseredativo, pone alla base del proprio giudizio. Nell"ondata autorevole di negazione di validità alla clausola configurante l"istituto de quo, vi è chi basa il proprio convincimento sull"interpretazione letterale dell"art. 587, comma 1, c.c., il quale, nel definire il testamento come "atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse", sembra invitare il testatore che volesse validamente escludere un erede legittimo dalla successione ereditaria nei propri beni, ad attribuire (positivamente) i beni ereditari ad altri soggetti nelle tipiche forme (attributive) della istituzione di erede o di legato; ad avviso di chi scrive, una tale motivazione non è delle più attente al discernimento dell"istituto della diseredazione da quello della preterizione. Inoltre, l"Autrice dello Studio del CNN, consapevole che a fondamento di questa idea apologetica della teoria negativa sussiste una totale mancanza di semicorrispondenza concettuale tra il disporre negativamente ed il disporre di cui alla norma dell"art. in commento (SCALISI), rinvia alla saggia lezione di Bin, il quale ha affermato che "quando ci si limita ad asserire che una vocazione può essere impedita solo da un"altra vocazione, si avanza un"illazione riposante sopra un dato testuale che di per sé non sembra potersi stimare decisivo. Si corre cioè il rischio di immobilizzare l"esegesi dell"art. 457 c.c. su basi troppo angustamente lessicali, tralasciando di considerare come la logica che sovrintende al testo legislativo […] [e altre considerazioni] concordino nell"assegnare all"art. 457 c.c. un significato assai più sfumato" (BIN). Per non parlare poi della critica diretta che abbiamo inferto alla lettura, nonché alla conseguente concezione ermeneutica della terminologia dispositivistica presente nel primo comma dell"art. 587, nostra critica la quale contempera, nella sua graduale gestazione logica, da un lato lo spirito moraleggiante del legislatore dello Stato etico fascista, dall"altro il tecnicismo di salvezza, gericoultiana Zattera della Medusa sulla cui delicata instabilità dimora la panacea contro i mali dell"autoritaria imposizione tipizzata del contenuto testamentario (ove lo Stato pare che voglia quasi "accompagnare" la mano nella complessità delle volizioni, le quali, così, finirebbero in macero alla repressione); e infine, al di chi scrive – in questo verso ottimistico – modo di vedere, scaturito dalla combinazione dialettica dei surriferiti due punti da contemperare (moralismo autoritaristico e tecnicismo giuridico), si veda la presunta consapevolezza, da parte dei tecnici compilatori del "42, della mutevolezza dei tempi che, nel loro continuo divenire, pur senza "scadere" nel relativismo della assoluta incuranza verso la propria prole, avrebbe potuto condurre i giudici e la dottrina del futuro alla possibile maturazione di etiche liberali nel settore dell"autonomia testamentaria. Se una tale rovesciata aspettativa dal passato, qui pensata e sostenuta, dovesse riconoscersi come reale, riusciremmo forse a comprendere quanto abbiamo aspettato (il pieno compimento della terza età del codice dal 1942 al 2012) prima di scongelare la via delle potenzialità lasciateci dalla lungimiranza tecnicistica dei redattori del "42. Nell"ultima parentesi abbiamo fatto riferimento alla terza età del codice in senso figurato con i settant"anni di una persona, ma, riflettendo per macroaree cronologiche, al nostro codice civile vigente potrebbe davvero riconoscersi, a livello storico questa volta, il passaggio in un"età terza, se si consideri la prima età quella corporativistico-fascista, la seconda età quella proto-costituzionale, e la terza età quella (non pienamente realizzata, ma appunto in fieri) autodeterminazionistica. Dal generale affresco storico critico che abbiamo qui proposto, il codice perviene ai nostri riflettori quale saggio pellegrino che percorre, testimone dei tanti orrori perpetratisi nel "900 e delle vittoriose battaglie civili del "neosacralismo" laicista, la storia giuridicamente rilevante di ogni singola vita antropica nel nostro Paese.

Ancora, nella neutrale e descrittiva elencazione di motivazioni fornite dalla teorica c.d. negativa, lo  Studio del CNN ha inserito quella specifica idea per la quale la clausola di esclusione sarebbe inammissibile poiché si baserebbe su una causa illecita, "rectius" sulla negatività dell"intento penalizzante che s"agita dietro di essa; qui, a ben vedere, possiamo fotografare logicamente lo spirito del tempo, o la percezione legislativa dello spirito del tempo, seguendo il filone proprio del giudizio moralizzatore respirabile tra le righe della lontana Relazione Pisanelli al codice del 1865.

Altra motivazione contraria alla ammissibilità della clausola destitutiva, la si evince dalla preoccupazione che ammettere l"istituto de quo implicherebbe l"apertura del sistema ad una sorta di indegnità decisa dal privato, esulante dai casi di indegnità tassativamente stabiliti (MONOSI), aventi alla propria base le sole cause legittime di esclusione dalla successione poste dal legislatore (CAPOZZI) in tema, appunto, di indegnità.

Nelle brevi riflessioni dell"Autrice che stila il testo dello Studio del CNN, corollario della tesi dell"inammissibilità è la considerazione secondo cui la clausola negativa sarebbe valida se accompagnata da una istituzione implicita di erede (SCALISI). Viene poi subito richiamato il primo noto precedente giurisprudenziale (aderente alla teorica dell"istituzione implicita), costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1458 del 1967, che è stata bersaglio di varie obiezioni, delle quali viene ricordata quella "fondata sullo stesso ricorso alla finzione, di fronte all"infondatezza e all"artificiosità della presunzione di volontà positiva in rapporto all"atteggiamento psicologico concreto del testatore" (CORSINI). In virtù dei passi compiuti nell"orbita ermeneutica adagiatasi intorno al primo comma dell"art. 587 c.c., nello stesso Studio del CNN viene ribadito come "gli orientamenti più recenti criticano fortemente questa visione estremamente restrittiva e troppo ancorata al dato letterale, in virtù della quale le uniche disposizioni idonee a formare oggetto di una scheda testamentaria sarebbero l"istituzione a titolo di eredità o legato, di cui all"art. 588 c.c." (SCALISI). Considerando l"evoluzione dell"istituto della diseredazione dalla codificazione del "42 ad oggi, potremmo finire per scrutare un insieme di piccoli passi macroscopicamente sintetizzabili, nei loro momenti salienti passati alla storia, in tre spinte, la cui energia nel momento transitivo dall"una all"altra non è stata certamente veloce; un minuetto (da "pas menu" che in lingua francese ha il significato di "piccolo passo", danza in tempo moderato e movimento ternario resa famosa dalla regia Corte francese dell"èra barocca) giuocatosi nelle tre fasi della non ammissibilità della diseredazione, della teoria dell"istituzione implicita, e – dopo la sentenza di legittimità del 25 maggio 2012 – della generale ammissibilità dell"istituto de quo nei confronti dei successibili legittimi, non legittimari. A dir di alcune istanze, si teorizza il passo (questo molto grande per il nostro sistema codicistico solidale verso i titolari della quota di legittima), di ammettere la diseredazione dei legittimari. E c"è chi, invece, già da ora ammette in capo al notaio una serenità (o, meglio, a nostro avviso, una finemente ricercata serenità) nell"espletamento della propria professione in aderenza al favorevole accoglimento di una volontà diseredativa rivolta agli stessi legittimari.

L"Autrice, poi, procede col delineare l"elencazione di quelli che potremmo salutare come i cavalli dottrinari di battaglia dell"ammissibilità della clausola meramente destitutiva (tra i nomi che lo Studio del CNN mette in risalto quali "appartenenti" alla scuola della teoria positiva, si ricordino quelli di Bin, Jemolo, Moretti, Monosi, Grosso e Burdese, Marini, Galgano, Bigliazzi Geri, Pastore, Pfnister, Rescigno, Trabucchi, Porcelli). Tra le motivazioni dei non negazionisti, si fa strada l"esigenza di necessaria rivisitazione e correzione della lettura restrittiva fortemente ancorata al dato letterale degli artt. 587-588 c.c.: la norma dell"art. 587 non implica necessariamente una attribuzione di tipo positivo, soprattutto sotto i riflettori di una nuova lettura dell"art. 588, volta a sostenere che scopo di tale articolo sarebbe quello di distinguere tra eredità e legato, e non quello di indicare gli unici schemi tipici di disposizioni che possono formare oggetto del negozio testamentario. Una illuminante affermazione risale alla lezione di Bin, il quale autorevolmente afferma come sia "evidente che nel sistema del codice l"art. 588 non ha" null"altro che "una funzione puramente accessoria rispetto al primo comma dell"art. 587 c.c. e, presupponendo appunto la definizione generale del testamento in quest"ultimo racchiusa, attende al sussidiario e limitato scopo pratico di fornire un criterio per la qualificazione, ai noti effetti normativi, della disposizione a titolo universale" (BIN). Il grande studioso della diseredazione qui sembra portato a considerare come la stessa ottica dispositiva (e non meramente, asfitticamente, attributiva) sia presupposta nella "ratio" dell"art. 588, che, non considerandosi elevabile ad elencazione o sfoggio di dualistiche tipicità contenutistico-testamentarie, prende le dovute mature distanze dal vezzo da "summa divisio", senza ovviamente decadere nell"estremo opposto di una dottrina che utilizza la pialla della logica per dar vita a figure testamentarie dove un eccessivo "labor limae" additivo giunge a configurare pletorici istituti.

Con questo primo cavallo di battaglia, indice della mutabilità delle tendenze ermeneutiche patentabili intorno al combinato disposto degli artt. 587-588 c.c., si vuole affermare l"idoneità della mera diseredazione ad assolvere la funzione tipica del testamento, ossia disporre delle sostanze del testatore, per il tempo in cui questi avrà cessato di vivere. Spostando sulla libertà testamentaria il baricentro della problematica diseredativa (MARINI), una parte della dottrina ha finito col ritenere che "il contenuto dell"atto di ultima volontà non andrebbe, allora, circoscritto alle sole disposizioni di contenuto positivo-attributivo, ma sarebbe capace di accogliere qualsivoglia clausola diretta a definire la sorte del compendio ereditario alla morte del testatore: in tal senso, dispone non solo chi esplicitamente nomina eredi o legatari, ma anche colui che, escludendo dalla propria successione un successibile ex lege, indirizza l"operare della successione ab intestato" (PORRELLO).

Per quanto concerne la critica che vede un mancato rispetto, da parte dell"istituto diseredativo, nei confronti della tassatività dei casi e delle cause di esclusione legale dalla successione per indegnità, tale argomento, utilizzato come attacco all"ammissibilità della clausola destitutiva medesima, non viene ritenuto corretto dalla scuola della teoria positiva, giacché diseredazione e indegnità a succedere avrebbero in comune soltanto l"effetto della perdita dei diritti successori; la diseredazione prevede, infatti, un regolamento successorio, sia pure in forma negativa, che comporta un privilegio per alcuni successibili, voluto dal testatore al di fuori delle ragioni che conducono "ex lege" all"integrazione della fattispecie di indegnità a succedere (SCALISI). Inoltre, i due istituti hanno fondamenti differenti, dato che si ha un fondamento pubblicistico nella indegnità, e privatistico nella diseredazione (SCALISI). L"Autrice del testo dello Studio del CNN, tuttavia, nella sua neutralità espositiva del pensiero militante nelle due scuole teoriche, non lascia sfuggirsi l"orientamento che sicuramente è ancora fatto proprio dalla maggior parte delle istituzioni e dei professionisti: differenziazione ulteriore tra l"istituto diseredativo e quello dell"indegnità, sarebbe da riscontrarsi nell"ambito di applicazione, dato che l"indegnità può colpire anche i legittimari, al contrario della diseredazione, la quale, a dir dello Studio de quo, non può essere efficace se diretta, appunto, nei confronti dei legittimari (SCALISI).

Un ultimo rilievo – a dire di chi scrive, scarso a livello concettuale – proprio della scuola della ammissibilità della facoltà diseredativa, è costituito dal riconoscimento che quell"atteggiamento, di quasi inconfutabile antipatia verso qualcuno, che si suole porre alle fondamenta volitive diseredative, non fa altro che costituire uno strumento ampliativo dei diritti successori rimasti in capo ai non diseredati, implicando il risvolto di incrementare la consistenza dell"acquisto per i soggetti non esclusi.

Lo Studio del CNN ricorda come la tesi atta ad individuare come valido un testamento contenente quale unica disposizione, atipica e a carattere negativo, la diseredazione di uno o più successibili, è stata fatta propria anche da varie pronunce di merito. La sentenza della Corte di Cassazione, del 25 maggio 2012, n. 8352, però, costituisce quel salto di qualità che ha permesso di concepire la clausola meramente ablativa, oltre che ammissibile, valida ed efficace, anche di natura tipica (e non atipica come prima veniva considerata), proprio come tipico del disporre è il diseredare, insito nelle stesse facoltà del testatore disponente. La diseredazione è, invece, semplicemente innominata. E, a proposito di mancanza di previsioni legali sia nel codice che altrove, in tema diseredativo, tende a consolidarsi la coscienza liberaldemocratica per cui è lecito ciò che non è espressamente vietato, e non, come nelle trapassate epoche di "anciem régime", il monitoraggio autoritario che vedeva consentito solo ciò che non fosse vietato. Con questi occhiali che ormai dovrebbero essere connaturati allo spirito liberale della giuridicità contemporanea, copriamo la lacuna normativa (piccola o forte che sia a seconda delle diverse sensibilità) nella consapevolezza, a prescindere da ogni ottica restrittiva di stampo attributivistico-testamentario, dell"inesistenza di una specifica norma che espressamente vieti l"istituto diseredativo.

La sentenza n. 8352, malgrado non sia salutabile quale "leading case" a fronte della sussistenza di tutta una vecchia giurisprudenza che sposa la tesi positiva sulla diseredazione, ha "cambiato" rotta anzitutto al metodo fastidioso che la giurisprudenza di legittimità aveva utilizzato nel delineare l"istituto "de quo", senza mai, salvo rare eccezioni, porsi seriamente in cattedra; inoltre, e soprattutto, tale recentissima pronuncia ha inaugurato la stabilità di quello che vuole essere un vero e proprio "modus operandi" del testatore di fronte al bianco negoziale della propria autonomia e autodeterminazione; si ha così, quanto meno, la consapevolezza di trovarsi di fronte a un istituto non reietto dal sistema, e nemmeno atipico, ma soltanto innominato. Se una certa stabilità può riconoscersi adesso in capo alla destituzione "ex testamento" dei non legittimari, grazie alla recentissima pronuncia, la stessa lieta serenità non si può avere se si milita a favore di una sedentarietà "a trecentosessanta gradi" dell"istituto "de quo" nel nostro sistema nomo-positivo: è volubile persino il corso dell"azione del legislatore nel tempo, anche in un relativamente breve lasso temporale; non si osi immaginare quanto più volubile possa essere il corso degli orientamenti giurisprudenziali. Almeno per ora, si pensa, una certa pace si può trovare, dato che il "panta rei" pare volgere la propria naturale mutevolezza verso le sorgenti dell"autonomia negoziale intesa non in senso ristretto. Anche se, a proposito dell"azione che la Corte di legittimità ha dispiegato, potrebbero sorgere alcuni interrogativi alquanto suggestivi.

Il Supremo Collegio con la sentenza n. 8352/2012 ha forse prometeicamente, nonché di fatto, rubato dalla sagrestia dello Stato, ove viene tutelata la tendenzialmente ferrea separazione e divisione dei poteri tra i diversi organi istituzionali, il fuoco della legislazione? Dovrebbe forse rinsaldarsi il principio poco fa menzionato della separazione dei poteri all"insegna di uno spirito affine a quello originario nel quale Montesquieu scrisse "L"esprit des lois" nel 1748, periodo in cui l""ethos" di tanti intellettuali era infiammato dal desiderio di contenere le ingerenze dei Parlamenti (che erano dei tribunali), e quindi dei giudici? Il vero è che non si è assolutamente in una situazione a questa affine, giacché gli intellettuali settecenteschi volevano tutelare (e la storia ci insegna che furono desideri illusori) il potenziale riformismo del potere legislativo dagli attacchi conservatori di una certa nobiltà operante nei Parlamenti francesi del XVIII secolo. Ma, a prescindere, la sentenza n. 8352/2012, a fronte della riconosciuta funzione nomofilattica, non vede la Corte di Cassazione vestirsi dei prometei panni di solenne furfante del potere del legislatore a cui solo è consentito creare norme nuove, generali e astratte, valevoli "erga omnes"?

O la Cassazione icasticamente e suggestivamente è stata simile a quel nietzschiano "uebermensch" per entrare nel tempio sorto in cima alla torre eburnea, e spazzare via dall"orizzonte giuridico gli dei della dogmatica della "summa divisio", la quale ultima, in virtù di un ortodosso richiamo al solo art. 588 c.c., restringeva il contenuto del testamento nonché la più generica libertà volitivo-negoziale e causale tipica? O, più semplicemente, la Corte s"è fatta demiurgo di una nuova èra dell"ermeneutica testamentaria e, pur senza trovare appoggio scientifico alla sistematica teoria generale del negozio, ha sconvolto non il proprio assetto funzionale e istituzionale di potere statuale indipendente e staccato dagli altri (sconvolgimento che avrebbe aperto delicati scenari di aguzze questioni circa i limiti dell"azione della giurisprudenza di legittimità), bensì gli equilibri dell"atto testamentario, il quale, colpito dai raggi della liberale e laica autonomia dei privati consociati, diviene uno "uebertestament" meta-nietzschiano pronto a far fuori gli idoli ("Deus solus heredem facere potest"; "institutio heredis est caput et fundamentum totius testamenti"; "exclure c"est instituer"; la restrittiva interpretazione del combinato disposto degli artt. 587-588 c.c.), in virtù dell"alta tutela di quella libera autodeterminazione autonomistica (che dà a se stessa il "nomos") da cui trae ispirazione: ecco che si assisterebbe alla progressiva "secolarizzazione" del testamento, liberato dai voti alla tradizionale dogmatica della "institutio heredis" prima (nel diritto romano) e della "summa divisio" poi. Ecco che si svincolerebbe lo spirito negoziale specifico della diseredazione dallo spirito dionisiaco-libertino, ossia, fuor di metafora, dal senso di iracondo e quasi empio non rispetto della società naturale familiare, e lo spirito negoziale specificamente istitutivo-positivo dallo spirito apollineo-responsabile, in ogni caso curante e difensore solidale dei propri successibili "ex lege".




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